Iniziative in corso


L’ANTITRUST SANZIONA VOLKSWAGEN PER PRATICA COMMERCIALE SCORRETTA E INGANNEVOLE. CONFCONSUMATORI ATTIVA LE CAUSE COLLETTIVE DINANZI AL GIUDICE DI PACE.

Con provvedimento del 4 agosto scorso, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha accolto i tanti esposti presentati da clienti VW assistiti dalle associazioni dei consumatori ed ha comminato una sanzione di 5 milioni di euro alla società Volkswagen Group Italia S.p.A., per aver posto in essere una pratica commerciale scorretta ed ingannevole.

Come noto, infatti, è emerso che Volkswagen ha installato un sistema di ricircolo dei gas di scarico negli autoveicoli del Gruppo (con motorizzazione diesel EA 189 Euro 5) denominato sistema EGR. L’utilizzo di questo impianto, non consentito dalle norme comunitarie, pertanto, avrebbe permesso ai veicoli in questione di ridurre i valori delle emissioni inquinanti di monossido di azoto, in sede di prove di omologazione, alterandone i risultati.

Secondo l’Autorità è, dunque, ormai accertato che VW abbia commercializzato autoveicoli diesel della serie EA 189 sul mercato italiano, a partire dall’anno 2009 fino al settembre 2015, con emissioni nella realtà non conformi ai valori riscontrati in sede di omologazione e dichiarati nei Certificati di Conformità.

Tutto ciò configura indubbiamente una condotta scorretta ai sensi dell’art. 20, comma 2, del Codice del Consumo in quanto contraria alla diligenza professionale ed idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico dei consumatori.

La Confconsumatori Puglia, con i suoi legali Luigi Fino e Giuseppe Saracino, ha attivato le azioni civili collettive contro la VW, poiché ormai il recente provvedimento dell’Antitrust comprova che la condotta della Volkswagen integra una violazione grave degli obblighi di diligenza professionale, soprattutto alla luce dell’insegnamento della Corte di Cassazione secondo cui, laddove l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato abbia sanzionato un’impresa, il consumatore che promuova azione per il risarcimento del danno, assolve l’onere probatorio a suo carico, con la produzione del provvedimento sanzionatorio e del contratto con l’impresa; mentre compete a quest’ultima impresa dimostrare l’interruzione del nesso causale tra illecito antitrust e danno patito dalla generalità dei consumatori (Cass. civ., 28 maggio 2014, n. 11904).

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STRAGE DEI TRENI. LE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI CHIEDONO ALLA REGIONE

1) Accesso agli atti dei rapporti contrattuali e finanziari con Ferrotramviaria;
2) Verificare l’esistenza dei presupposti per risolvere il contratto di servizio con Ferrotramviaria per inadempimento agli obblighi di sicurezza;
3) Ispezione su tutte le linee in concessione ed imposizione di obblighi di installazione di dispositivi ad alta sicurezza tecnologica. In mancanza agiranno giudizialmente, anche con la class action nei confronti della pubblica amministrazione e della concessionaria.

Di seguito la diffida inviata oggi, 28 luglio 2016:

 


 

 Bari, lì  28/07/2016

R.a.r. inviata a mezzo della PEC ai seguenti indirizzi

 

 Spett.le

Regione Puglia

Lungomare Nazario Sauro

70100 Bari (BA)

PEC: protocollogeneralepresidenza@pec.rupar.puglia.it;

 

Spett.le

ASSESSORATO TRASPORTI

servizio.gestionetpl.regione@pec.rupar.puglia.it;

mobilita.regione@pec.rupar.puglia.it.

 

Spett.le

AREM

arem.puglia@pec.it

 

 Spett.le

OIV Regione Puglia

oiv@pec.rupar.puglia.it  

 

Spett.le

U.S.T.I.F.

S.P. Modugno Palese s.c. – Modugno

70026 Modugno (BA)

ustif-bari@pec.mit.gov.it

dgt.sudnapoli@pec.mit.gov.it

 

Spett.le

Ferrotramviaria s.p.a.

Piazza G. Winckelmann 12

00162 Roma (RM)

AMMINISTRAZIONEFNB@LEGALMAIL.IT

 


 

Oggetto: DISASTRO FERROVIARIO DEL 12.7.2016 sulla tratta Andria – Corato:

a) Istanza di accesso civico ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e contestuale istanza di accesso agli atti ex artt. 22 e ss. L. n. 241/1990;

b) Diffida alla verifica dei presupposti per la risoluzione del contratto di servizio tra Regione Puglia e Ferrotramviaria S.p.a.;

c) Invito alla ispezione e verifica di controllo sullo stato di sicurezza delle ferrovie in concessione sul territorio della Regione Puglia e rivisitazione dei contratti del TPL in Puglia;

d) Denuncia di omessa attuazione obblighi di monitoraggio ai sensi del comma 461 L.F. 2007.

Le sottoscritte Associazioni di Consumatori della Regione Puglia: Confconsumatori, Adusbef, Codici, Casa Del Consumatore, Adiconsum, Unione Nazionale Consumatori, Codacons, ACU, Federconsumatori, regolarmente iscritte ai sensi degli artt. 137 e ss. del D.Lgs 205/2006 Codice del Consumo nell’elenco delle associazioni accreditate presso il Ministero dello Sviluppo Economico nonché nell’elenco delle associazioni accreditate presso l’Assessorato allo Sviluppo Economico della Regione Puglia ai sensi della Legge Regionale n. 12/2006 della Regione Puglia, e, per l’effetto, facenti parte del CNCU e della CRCU Puglia, in persona dei rispettivi Presidenti regionali, con l’assistenza degli Avv.ti Dario Barnaba (PEC Email: dariobarnaba@legalmail.it ),  Luigi Fino e Vincenzo Laudadio, espongono quanto segue.

Premesso che:

- le Associazioni esponenti, senza scopo di lucro, hanno come scopo statutario esclusivo la difesa degli interessi e diritti dei consumatori ed utenti;

- le scriventi associazioni hanno proprie articolazioni in tutte le Regioni d’Italia ed in tutte le Province della Regione Puglia;

- trattandosi di associazioni iscritte nell’elenco di cui all’articolo 137 cod. consumo, le medesime sono titolari dell’azione processuale inibitoria (ex art. 140 cod. consumo) e collettiva (ex art. 140 bis codice del consumo), nonchè della class action pubblica ai sensi del Decreto legislativo n.198/2009;

- dalla visione del sito internet della Regione Puglia non è dato conoscere in maniera piena e totale i contenuti degli accordi di servizio fra l’Ente Regione ed i concessionari del Trasporto Pubblico Locale;

- è fatto obbligo alla Regione Puglia e ai concessionari del TPL di pubblicare sui relativi siti internet, tutti gli atti relativi a sovvenzioni, contributi e affidamento di gare pubbliche. Tanto è disposto dalle delibere ANAC nel PNA 2015 e 2016. L’omessa pubblicazione costituisce violazione delle norme di cui al D.Lgs 33/2013 e della L. 190/2012; viceversa, la pubblicazione è onere specifico dei responsabili della trasparenza ed anticorruzione dei rispettivi soggetti giuridici. È inoltre compito dell’OIV della Regione Puglia sollecitare l’Ente Regione al rispetto degli obblighi di pubblicazione e trasparenza imposti dal legislatore;

- è diritto ed interesse diretto ed esclusivo delle scriventi associazioni, quali stakeholders istituzionali e privilegiati (per il ruolo di tutela del consumatore ad esse attribuito dalle leggi nazionali, regionali e dai rispettivi statuti ed atti costitutivi), ottenere, oltre che la visione, anche la copia di tutta la documentazione relativa ai finanziamenti che la Regione ha messo a disposizione dei concessionari;

- le Associazioni hanno diretto interesse a proporre, come propongono, istanza di accesso presso la Regione Puglia, al fine di acquisire tutta la documentazione relativa ai finanziamenti PO FERS 2007-2013 Asse V, giusta delibera della G.R. 2.4.2014 n. 547, con cui, la Regione ha messo a disposizione di Ferrotramviaria S.p.A. l’importo di € 14.250.000,00 per interventi di sicurezza ferroviaria (impianti terra) e di € 6.250.000,00 per interventi di sicurezza ferroviaria (impianti bordo), al fine di implementare e dotare i binari e le motrici di tecnologia legata alla sicurezza.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti, in nome e per conto delle Associazioni comparenti,

chiedono

  1. che, sui siti internet di Regione Puglia e dei concessionari del TPL siano pubblicati, nelle sezioni “sovvenzioni e contributi”, come disposto dalle delibere ANAC nel PNA 2015 e 2016, nonché dal D.Lgs 33/2013 e dalla L. 190/2012, tutti i dati economici, le sovvenzioni, i contributi, i fondi pubblici ed ogni altra forma di elargizione diretta o indiretta, nazionale, regionale o europea, inerente il trasporto pubblico locale pugliese, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della presente;
  2. che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e ss della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii, di poter prendere visione ed estrarre copia semplice della documentazione afferente i finanziamenti PO FERS 2007-2013 Asse V, giusta delibera della G.R. 2.4.2014 n. 547, con cui anche le tratte in concessione alla Ferrotramviaria s.p.a. avrebbero dovuto essere destinatarie di un adeguamento per interventi di sicurezza ferroviaria (impianti terra e bordo), al fine di implementare e dotare i binari e le motrici di tecnologia legata alla sicurezza. A tal fine, evidenziano che la situazione giuridicamente rilevante che determina l’interesse delle Associazioni istanti rispetto alla presente richiesta di accesso ed estrazione di copie, deriva direttamente dalla natura del servizio pubblico destinatario dei finanziamenti di cui sopra e del Contratto di Servizio stipulato fra la Regione Puglia e la Ferrotramviaria S.p.a., di cui non si conoscono gli allegati, in quanto non risultano pubblicati.

Confidando in un celere riscontro alla presente email PEC, si resta in attesa di conoscere il giorno e l’ora in cui i sottoscritti, o altro incaricato delle Associazioni di Consumatori, potranno prendere visione ed estrarre copia semplice degli atti e dei documenti richiesti.

*** ** ***

Sempre con riferimento specifico al disastro ferroviario accaduto in data 12.7.2016 sulla tratta Andria – Corato, poi, le Associazioni di Confconsumatori rilevano quanto segue:

a) l’art. 15 del Contratto di Servizio ex art. 8 D.lgs. n. 422/1997, al comma 2 prevede espressamente che: “La società si impegna a effettuare tutta la manutenzione ordinaria e straordinaria all’infrastruttura necessaria a garantire:

- la sicurezza nell’espletamento del servizio di trasporto;

- la sicurezza della clientela nelle fasi propedeutiche e successive al trasporto nell’ambito delle stazioni / fermate ferroviarie;

- la regolare marcia dei treni;”.

b) il D.M. n. 81/T del 19 marzo 2008 in tema di sicurezza della circolazione ferroviaria  all’art. 1.1 (Interventi tecnologici sulle reti regionali) stabilisce quanto segue: “I gestori delle reti regionali interconnesse alla rete nazionale comprese nell’elenco allegato al DM 5 agosto 2005 attuativo dell’art. 1 comma 5 del decreto legislativo 188 2003 devono, entro tre anni dalla data della presente direttiva, attrezzare le linee ferroviarie di propria competenza con sistemi di protezione della marcia del treno atti a garantire i medesimi livelli di sicurezza dei sottosistemi di terra adottati sulla rete in gestione ad RFI”

c) anche la Carta dei Servizi 2015 appare violata con riferimento agli obblighi di sicurezza così come patentemente fissati a pag. 16 del citato documento, nella parte in cui la Ferrotramviaria s.p.a. si impegna a garantire “l’adozione di dispositivi e sistemi di controllo e di sicurezza ella circolazione dei treni; l’adozione di tecnologie telematiche all’avanguardia per ottimizzare l’efficacia della comunicazione interna”.

Pertanto, le Associazioni di Consumatori, all’esito anche dell’esame della documentazione fornita circa i contratti di servizio sul TPL, sin d’ora 

chiedono

- alla Regione Puglia di avviare formalmente il procedimento amministrativo di verifica della sussistenza di eventuali presupposti per la risoluzione del contratto di servizio con la Ferrotramviaria S.p.A., per grave inadempimento di quest’ultima e, in particolare, per la violazione delle norme e degli obblighi di sicurezza derivanti dalla legge e dal contratto, con affidamento, previa gara pubblica, ad altro concessionario e salvaguardia completa dei livelli occupazionali;

-  all’USTIF e alla Regione Puglia anche alla luce di quanto innanzi, di avviare, su tutte le Ferrovie in concessione, un’indagine straordinaria, onde verificare la sussistenza e il rispetto delle prescrizioni di sicurezza previste dalla Legge e dai regolamenti e porre in essere ogni iniziativa utile alla tutela dei consumatori;

in difetto, le Associazioni dei Consumatori esponenti si riservano di intraprendere nei termini di legge ogni più opportuna azione, anche surrogandosi all’eventuale inerzia della Regione Puglia e, non da ultimo, intraprendere ogni azione ai sensi e per gli effetti 140 e 140 bis del Codice del Consumo, nonchè una class action pubblica ai sensi del Decreto legislativo n.198/2009 nei confronti del concessionario Ferrotramviaria S.p.A..

*** ** ***

Considerata la gravità dei fatti e considerato che ragioni di precauzione e prudenza suggeriscono un intervento immediato a tutela dei viaggiatori / consumatori, le scriventi Associazioni

CHIEDONO

che TUTTI i contratti del TPL della Regione Puglia siano oggetto di monitoraggio e di immediata rivisitazione da parte della Regione Puglia mediante l’istituzione di un apposito tavolo tecnico con tutti gli operatori del settore e le associazioni di consumatori per assicurare la massima tutela di cittadini e dei viaggiatori in Puglia, ove occorra procedendo ad imporre l’installazione sui binari unici – gestiti da qualsiasi concessionario - di adeguati sistemi di sicurezza, secondo quanto sopra riferito.

*** ** ***

Da ultimo le scriventi Associazioni non possono non stigmatizzare come già dalla Legge finanziaria del 2007 il legislatore abbia previsto all’art.2 comma 461, l’obbligo per i concessionari di servizi pubblici di affidare il monitoraggio del servizio e della qualità del servizio alle Associazioni di Consumatori, obbligo ad oggi rimasto pressoché inevaso nella Regione Puglia e negli appalti/concessioni di servizi pubblici inerenti il trasporto locale.

Anche a tal fine le Associazioni firmatarie del presente documento

CHIEDONO

l’immediata attuazione su tutto il territorio pugliese ed in tutti i servizi rivolti alla cittadinanza dell’art.2 comma 461 della Legge Finanziaria 2007.

Con osservanza.

Bari, li 28 luglio 2016

Avv. Dario Barnaba                           Avv. Luigi Fino                     Avv. Vincenzo Laudadio

 

Le Associazioni firmatarie

Confconsumatori Puglia:  Antonio Pinto

Adusbef Puglia: Antonio Tanza

Codici Puglia: Canio Trione

Casa Del Consumatore Puglia: Francesco Diciollo

Adiconsum Puglia: Giovanni Delia

Unione Nazionale Consumatori Puglia: Andrea Cardinale

Codacons Puglia: Alessandro Amato

ACU Puglia: Maria Rosaria Losito

Federconsumatori Puglia: Domenico Zambetta

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BANCA POPOLARE DI BARI: RISPOSTE PER I 69 MILA SOCI

L’assemblea del 24 aprile, come noto, ha approvato il bilancio 2015 con una perdita di 296,7 milioni di euro ed ha fissato un nuovo prezzo per azione, ad € 7,5, in calo del 21% rispetto al prezzo precedente di € 9,53. Tanti soci stanno contattando le nostre 22 sedi pugliesi per chiedere due cose: 1) se la banca è solida; 2) cosa fare per la perdita di valore subìta, nonché per la difficoltà nello smobilizzo delle azioni possedute. Rispondo per punti.

1) Dall’analisi del bilancio, i numeri dicono che la banca è solida. I coefficienti patrimoniali sono ben superiori rispetto ai minimi fissati dalla BCE: il valore del Tier1 si è attestato al 10,14% a fronte di un requisito minimo del 8,5%, e il valore del Total Capital Ratio è del 13,66%, a fronte di un requisito minimo del 10,5%. La perdita è dovuta essenzialmente a 4 voci: oneri non ripetibili quali i contributi straordinari per il salvataggio delle 4 banche in risoluzione per 15,6 milioni di euro (Etruria & C.), i costi per gli esodi incentivati di personale per 49,7 milioni di Euro. Le rettifiche su crediti deteriorati e altre attività finanziarie sono state di € 251,8 milioni di euro (buona parte erano “in pancia” a Tercas), con conseguente aumento del presidio del credito, ossia delle coperture. Inoltre, sono state eseguite rettifiche di valore degli avviamenti: una svalutazione non ripetibile di 271,3 milioni di euro (secondo criteri prudenziali richiesti dalla BCE e di cui € 80 milioni per svalutazione della partecipazione in CaRiOrvieto). Peraltro, la scelta di avvalersi della Garanzia sulla Cartolarizzazione delle Sofferenze e la conseguente dismissione di 800 milioni di crediti bancari deteriorati, tramite cartolarizzazione, dovrebbe migliorare il bilancio 2016.

2) Il deprezzamento delle azioni è conseguente ad una perdita dolorosa ma fisiologica, a differenza del sostanziale azzeramento del valore delle azioni delle banche venete e delle 4 banche risolte. Mentre per le banche venete le ispezioni di BCE, Consob e Banca d’Italia hanno rilevato e messo nero su bianco tante criticità, sia nei conti che nelle modalità di condotta nel collocamento delle proprie azioni, ad oggi non esistono analoghi documenti su BPB (salvo una sanzione di € 55.000 comminata da Consob, che però parla di “marginalità” della condotta).

Questo significa che un’eventuale azione giudiziale, finalizzata alla restituzione dei soldi investiti, potrebbe seriamente fondarsi solo laddove, in sede di contratto di vendita, la banca abbia violato uno dei vari obblighi posti a suo carico dalla legge, a pena di nullità o di risoluzione del contratto di compravendita, con conseguente obbligo per la banca di restituzione delle somme investite. A mero titolo di esempio, se la banca ha omesso di far firmare il contratto quadro di negoziazione, amministrazione e deposito titoli; se la banca ha collocato azioni che richiedevano un profilo di rischio medio-alto a soggetti che in realtà non lo avevano; se la banca ha omesso di dichiarare formalmente che la vendita è avvenuta in conflitto di interessi; se l’operazione era inadeguata e la banca non lo ha chiarito o non lo ha motivato; se la banca ha venduto le azioni in concomitanza con l’erogazione di un mutuo o altro affidamento, ecc.. Laddove si verifichi la sussistenza di una di queste situazioni (o altre ancora, sempre previste dalla normativa), allora sarà possibile agire, o giudizialmente, oppure usando il nuovo arbitrato previsto dal Decreto Legislativo n.130 del 2015.

Per chi eventualmente volesse vendere le azioni, dovrà presentare domanda scritta (purtroppo al nuovo prezzo ribassato di euro 7,50), e seguire l’ordine cronologico, perché trattandosi di titoli illiquidi (ossia non quotati sui mercati), potranno essere venduti solo nel momento in cui ci saranno domande di acquisto. La speranza è che in sede di trasformazione in S.p.A., si facciano avanti investitori istituzionali che acquistino pacchetti di rilievo e così consentano la vendita agli azionisti in attesa, come ha già fatto la Compagnia assicurativa Aviva. Nell’ultima asta del 13 maggio scorso, ci sono stati 94 contratti di compravendita, con 83.549 azioni scambiate, al prezzo di euro 7,50 ciascuna. Ovviamente continueremo a studiare e monitorare la vicenda.

avv. Antonio Pinto

Presidente Confconsumatori Puglia

confconsumatoripuglia@yahoo.it

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SAN SEVERO 4 MAGGIO 2016 - CONFERENZA STAMPA VENETO BANCA
Veneto Banca e Bancapulia: come difendersi

Veneto Banca e Bancapulia: come difendersi

Il 5 maggio Veneto Banca approverà un bilancio dai contenuti finanziari durissimi che rischia di abbattere ancor di più il valore delle azioni, già calato dell’81%, da 39,50 a 7,30 euro. Ben 88.000 azionisti, fra cui alcune migliaia di pugliesi clienti di Bancapulia (controllata da VB), da domani vedranno formalizzarsi un deprezzamento enorme del valore di acquisto dei loro titoli.

LE PROVE DELLE IRREGOLARITÀ - Confconsumatori nel corso della conferenza stampa tenuta a San Severo, sede legale della controllata Bancapulia, ha illustrato una via per recuperare l’investimento perduto, chiedendo al Tribunale di accertare l’invalidità dei contratti di acquisto, con conseguente obbligo per la banca di restituire quanto incassato. Tanto, per varie ragioni. L’avvocato Antonio Pinto, Presidente di Confconsumatori Puglia e componente del direttivo nazionale, ritiene che: «I risultati delle ispezioni condotte dalla BCE, da Banca d’Italia e dalla Consob, tutte conclusesi con censure e multe a carico di Veneto Banca, comprovano che sono state commesse varie irregolarità, sia nella vendita delle azioni, sia nella rappresentazione pubblica della solidità finanziaria della banca, attraverso bilanci che sino al 2014, secondo la Procura di Roma e Bankitalia, molto probabilmente non erano veritieri». IL BILANCIO VB 2015 - «Inoltre, - continua Pinto - dallo studio del bilancio al 31 dicembre 2015 si evincono una serie di dati oggettivi che confermano la tesi della Procura su come i bilanci degli anni precedenti non fossero veritieri. Ad esempio, Veneto Banca ha chiuso il 2015 con una perdita di 882 milioni di euro (dopo aver chiuso in rosso di 968 milioni il 2014). Sul risultato pesano, fra l'altro, l'azzeramento degli avviamenti (418 milioni di euro) e rettifiche, in peggio ovviamente, sui crediti per 754 milioni. Rettifiche sulle immobilizzazioni materiali e immateriali per 70 milioni, dopo i 40 milioni del 2014 (ad es. hanno svalutato il valore di alcuni immobili per 27 milioni). Il complesso dei crediti deteriorati ammonta a 4,9 miliardi di euro. Le sofferenze sono 1,6 miliardi di euro. Veneto banca ha scomputato dal capitale, a titolo prudenziale, 297 milioni di euro riconducibili a possibili operazioni in cui la banca ha assistito finanziariamente il cliente nell’acquisto di azioni della banca stessa. A pag. 88 si legge che i crediti di dubbia esigibilità sono un totale di 7.555.000.000 di euro, mentre nel bilancio 2014 erano 6.068.000.000: quindi vi è stato un aumento di circa un miliardo e mezzo che, ovviamente, non è frutto del 2015 ma di una rettifica di valori non considerati in precedenza».

CHI POTRÀ ANNULLARE L’ACQUISTO - L’avvocato Rosa Caposiena, legale di Confconsumatori, sottolinea che: «L’invalidità dei contratti si può richiedere anche per le illegittime modalità di collocamento, ad esempio in vari casi, le azioni sono state vendute insieme a mutui e fidi e ciò viola il principio che una banca non può finanziare l’acquisto di azioni proprie, come anche la Banca d’Italia ha sancito. In altri casi, sono state vendute azioni che, essendo titoli illiquidi, per giurisprudenza consolidata richiedono un profilo di rischio medio-alto, a clienti che, in realtà, non avevano sostanzialmente tale profilo, anche se (formalmente) sono stati indotti a firmare dichiarazioni di propensione al rischio alto. Si potrà inoltre chiedere al Tribunale di accertare l’invalidità dei contratti stipulati, anche per una serie di gravi violazioni di legge del Testo Unico Bancario e del Testo Unico dell’Intermediazione Finanziaria. In particolare, occorre chiedere la nullità del contratto di acquisto per violazione di norme imperative, come ad es. false comunicazioni sociali ex art. 2621 c.c., ovvero per pratiche commerciali scorrette e abuso di posizione dominante. Ancora, sarà possibile chiedere al Tribunale civile di accertare e verificare che, con dolo, la banca ha indotto in errore i clienti su elementi essenziali del contratto, che quindi è annullabile».  In ogni caso, su una vicenda complessa come questa, sarà indispensabile esaminare ogni caso singolarmente, perché possono esserci differenze importanti da valorizzare davanti al Tribunale (si pensi ad es. a chi ha sottoscritto tutti i documenti richiesti per legge e chi invece no, o a chi ha comprato in concomitanza di un prestito erogato dalla banca).

LA PROPOSTA DI CONCILIAZIONE PARITETICA - Con comunicato dell’8.4.2016, Veneto Banca ha dichiarato, in maniera generica e fumosa, che: “si verificherà se sia possibile trovare un’intesa con le Associazioni aderenti circa il perimetro dei soggetti ammessi alla procedura e contenuti, modalità e criteri del Protocollo d’intesa, volto a regolare la procedura”.  “Con tale comunicato – commenta Mara Colla, presidente di Confconsumatori - la banca tenta di spacciare come una concessione, quello che è un semplice obbligo di legge. Infatti, è previsto per legge che un risparmiatore non possa iniziare una causa nei confronti di una banca, se prima non esperisce un tentativo obbligatorio di conciliazione. Pertanto, è ovvio e doveroso per la banca esperire la mediazione, non è una concessione. Inoltre, appare meglio per gli azionisti fare questo tentativo di conciliazione davanti ad un organismo terzo e indipendente, come ad es. la Camera di commercio o il Consiglio dell’Ordine, piuttosto che a casa della banca e su regole dettate dalla banca”.

70127 BARI– Via Savona n. 85

(080 5217088 – Fax 080 5217088

*e-mail: confconsumatoripuglia@yahoo.it

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BANCAPULIA - VENETO BANCA: AL VIA IL RIMBORSO PER GLI AZIONISTI DANNEGGIATI
Conferenza stampa, aperta anche agli azionisti

In attesa dell’assemblea dei soci di Veneto Banca del prossimo 5 maggio, la Confconsumatori ha organizzato una Conferenza stampa, aperta anche agli azionisti che vogliano partecipare, per il giorno 04 maggio, alle ore 18,30 in San Severo, presso “Caffè tra le righe” via De Cesare 13.

Durante l’incontro saranno presentate le azioni che Confconsumatori ha avviato per recuperare gli investimenti persi dai tanti che hanno comprato le azioni Veneto Banca, titoli che hanno già subito una vertiginosa svalutazione (oltre -80%). Dopo aver studiato il progetto di bilancio 2015, già depositato da Veneto Banca, si evince come gli azionisti hanno vari e fondati motivi per proporre causa civile alla banca venditrice.

Saranno presenti: il presidente di Confconsumatori Puglia avv. Antonio Pinto, l’avv. Rosa Caposiena legale di Confconsumatori.

«Nel corso dell’incontro – spiegano gli organizzatori – sarà descritto il contenuto del bilancio al 31.12.2015, che la banca approverà il 5 maggio, e sarà altresì descritto il contenuto delle cause civili che saranno avviate nei confronti della banca che ha venduto i titoli, per consentire agli azionisti di recuperare il loro investimento».

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