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CIBI DI PUGLIA E CONSUMO CONSAPEVOLE
Per la settimana del Consumatore 4° edizione: Cibi di Puglia e consumo consapevole

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Interventi di: 

  • Toni De Amicis, Direttore Generale Fondazione Campagna Amica 

  • Leonardo Mancini professore di ortofloricoltura Dipartimento Scienze agroambientali e territoriali  

Università Aldo Moro 

  • Antonio Pinto, Confconsumatori Puglia 

  • Daniela Volpi Dirigente Regione Toscana: il partenariato interregionale per la tutela dei consumatori 

  • Paolo Caldesi rappresentante CNCU: la tutela dei consumatori e delle produzioni locali 

  • Francesco Di Ciollo presidente Istituto Pugliese Consumo 

FormaIn collaborazione con 

“ Programma Generale di Intervento 2013 della Regione Puglia realizzato con l’utilizzo dei fondi del Ministero Sviluppo Economico”,  ai sensi dell’art. 7, comma 6, del DD 2 luglio 2013.

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04/09/2015 CONFCONSUMATORI: AZIONI A TUTELA DEGLI AZIONISTI DELLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CANOSA
Confconsumatori annuncia una serie di azioni a tutela degli azionisti

All’esito di una rigorosa ispezione della Banca d’Italia, conclusasi pochi mesi fa sarebbero emerse una serie di criticità nella situazione patrimoniale della Banca di credito cooperativo di Canosa e Loconia, capace di incidere  negativamente sul valore delle azioni detenute da circa 2.200 soci.

La Banca d’Italia ha contestato ai precedenti vertici della Banca alcune condotte, a suo dire, in violazione degli obblighi previsti dal Testo Unico Bancario.

Sulla scorta di tale autorevole valutazione eseguita dall’Organo ispettivo, Confconsumatori annuncia una serie di azioni a tutela degli azionisti che rischiano di veder depauperato il valore delle azioni detenute.

«L’impegno della nostra associazione – spiega l’avv. Antonio Pinto, Presidente di Confconsumatori Puglia  è quello di aiutare i piccoli risparmiatori ad analizzare la propria posizione specifica e a valutare, con i nostri esperti, le possibilità di risarcimentoL’obiettivo è di tentare di recuperare almeno parte del risparmio investito nella banca Per arrivare al risarcimento del danno che si misura con la perdita di valore del titolo, dall’epoca dell’acquisto, sino ad oggi.” 

 

Secondo i Prof.ri Daniela Caterino e Eustachio Cardinale (esperti di prodotti finanziari che collaborano in questa vicenda con Confconsumatori), per gli azionisti della Banca, al fine di ottenere il rimborso e/o il risarcimento dei danni ci sono tre strade percorribili, rivolgendosi al Giudice: 1) In primo luogo, occorre cercare di provare che la perdita del valore delle azioni, dal momento dell’acquisto sino ad oggi, è dovuta alle condotte illegittime ed alle negligenze di una serie di soggetti che hanno commesso i fatti o che non hanno impedito che questi accadessero, omettendo i controlli previsti dalla legge. In questo modo sarà possibile chiedere il risarcimento del danno subito (ossia la perdita del valore delle azioni). 2) in via alternativa, bisognerà provare che i titoli azionari sono stati acquistati sulla base di informazioni errate date al mercato dei piccoli risparmiatori (ad es. sarà necessario cercare di provare la eventuale sussistenza di bilanci non veritieri e/o false comunicazioni sociali);  in tal caso sarà possibile chiedere l’invalidità dei contratti di acquisto e la Banca sarà obbligata così a restituire  il valore pari alla sorte capitale investita. 3) In ogni caso, poi, se la Banca non ha fatto firmare il contratto quadro o ci sono altri vizi formali nell’acquisto dei titoli, in violazione degli obblighi informativi previsti e sanzionati dal T.U.F., l’azionista potrà  richiedere la nullità del contratto di acquisto delle azioni e la restituzione delle somme investite.

 

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21/04/2015 CONFCONSUMATORI HA AGITO GIUDIZIALMENTE A TUTELA DI CARCERATI SOTTOPOSTI A DETENZIONE DEGRADANTE
Per non incorrere nella violazione del principio che vieta un’inumana detenzione

In varie carceri sembrerebbero non sussistere i requisiti minimi, idonei a garantire il principio secondo cui: “il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona” (art. 1 Legge Penitenziaria).

Tanto emerge dal rapporto generale del “CPT” - Comitato per la Prevenzione della Tortura (organo del Consiglio d'Europa che cerca di prevenire i casi di tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti).

La Legge n. 354/75 e il DPR 230/2000 fissano le condizioni detentive minime, che devono esser garantite ai carcerati, onde non incorrere nella violazione del principio che vieta un’inumana detenzione.

Tali circostanze hanno indotto Confconsumatori ad affidare agli avv.ti Costantino Pesce e Dario Barnaba, lo studio di strumenti concreti di tutela di alcuni detenuti, che potrebbero aver subito un trattamento che viola i principi fissati dalle leggi.

In particolare, è stato depositato un ricorso ex art. 35 ter L. 354/75 innanzi al Tribunale Civile di Bari, con il  quale si è chiesta l’applicazione della norma che assegna al carcerato, che abbia eventualmente subito un trattamento detentivo illegittimo, un risarcimento danni pari ad otto euro al giorno, per ciascun giorno in cui dovesse esser accertata la permanenza in carcere, secondo una condizione illegittima.

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03/02/2015 NEL LAVORO, LE VIRTÙ UMANE VALGONO QUANTO LE COMPETENZE TECNICHE.
CROSS: Corso organizzato dalla Residenza Universitaria del Levante

Un corso per neolaureati/e, dove nove manager di aziende leader in Puglia, spiegheranno perché - per trovare lavoro - contano le qualità umane e non solo le competenze tecniche. E' CROSS, il corso organizzato dalla Residenza Universitaria del Levante, in collaborazione con Confindustria, Università e Politecnico di Bari. Inizieremo alla Camera di Commercio, venerdì 20 febbraio e proseguiremo presso le sedi delle aziende. Le iscrizioni sono a numero chiuso. Allego la brouchure con tutte le notizie e chiunque fosse interessato a partecipare può contattarmi. Alla fine di CROSS, i partecipanti saranno invitati a presentare un progetto aziendale, che sarà esaminato da esperti del mondo produttivo. Confconsumatori sponsorizza il corso perchè questo tipo di formazione è utile anche per i clienti utenti delle aziende. Coordinatore del corso è il Prof. Ing. Salvatore Troisi.

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23/01/2015 CORTE UE E TRIBUNALE: I PRECARI CON PIÙ DI 36 MESI DI SERVIZIO DEVONO ESSERE STABILIZZATI -  CONFCONSUMATORI:
Conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato a indeterminato in favore di docenti precari

I precari della scuola che hanno raggiunto più di 36 mesi di servizio hanno pieno diritto a ricevere la stabilizzazione del proprio rapporto di lavoro. È questo il principio di diritto sancito dal Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro, con le sentenze nn. 528, 529, e 530 del 21 gennaio 2015 . Il Tribunale, dopo il rinvio della questione alla Corte di Giustizia che si è pronunciata lo scorso 26 novembre, ha così riavviato le controversie, applicando le conclusioni disposte dalla Corte UE. 
Confconsumatori, con l'avv. Antonio Pinto, sottolinea che: "è la prima volta che un Tribunale statuisce la conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, in favore di docenti precari con contratti a tempo, ripetuti per più di 36 mesi. Tuttavia tale principio giuridico ben potrebbe applicarsi a tutti i rapporti di pubblico impiego, si pensi ad esempio al tema degli stabilizzandi della Regione Puglia. Pertanto, qualsiasi lavoratore si trovi nella situazione descritta dalla Corte di Giustizia può richiedere che sia accertato questo suo diritto". 
Secondo il Tribunale che ha "ricopiato" le motivazioni della Corte europea, la violazione delle norme comunitarie in materia di impiego a tempo determinato nel sistema scolastico, non comporta solo il riconoscimento dell'anzianità maturata o il risarcimento per i periodi non lavorati, ma determina anche la stabilizzazione del rapporto di lavoro. Il Tribunale di Napoli ha così testualmente motivato: «l'Ordinamento non può, se vuole evitare abusi, ovviare ad una scopertura fisiologica attraverso la precarizzazione», e dispone di rendere «effettiva la conversione dei contratti di lavoro da determinato ad indeterminato di tutti i rapporti a termine successivi con lo stesso datore di lavoro pubblico, dopo trentasei mesi anche non continuativi di servizio precario, in applicazione dell'art. 5, comma 4-bis, del Dlgs n. 368/2001». E tale soluzione non contrasta con l'articolo 97 della Costituzione che impone il concorso pubblico per accedere ad un impiego in una Pubblica amministrazione, in quanto tale disposizione «rappresenta un principio costituzionale debole, destinato a cedere di fronte agli obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla U.E».

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