
Il Tribunale di Torino, con sentenza dell’11 ottobre scorso, nella vicenda FONDIARIA-SAI, oltre alle condanne penali nei confronti di alcuni ex amministratori della società assicurativa, ha accertato la falsificazione dei bilanci e la manipolazione di mercato. Per tali ragioni ha accertato e dichiarato la responsabilità civile di UnipolSai, oltre che degli amministratori e della società di revisione Reconta Enrst&Young (rinviando al Giudice civile per la quantificazione dei danni subiti). Tanto significa che gli azionisti che avevano comprato azioni facendo affidamento sui bilanci oggi risultati falsi, potranno essere risarciti dell’ingiusto deprezzamento delle loro azioni. Fra i duemila piccoli azionisti costituiti a Torino, vi è anche un gruppo di dodici pugliesi rappresentati dalla Confconsumatori, con l’avv. Antonio Pinto, che ora potranno quindi agire in sede civile contro UnipolSai per recuperare le somme investite nell’acquisto di azioni.
Tale sentenza però è utile non solo per gli azionisti di UnipolSai, ma rappresenta un precedente valido anche per gli azionisti delle banche popolari, che oggi hanno difficoltà o sono nell’impossibilità di recuperare le somme, investite per acquistare azioni delle banche stesse. Infatti, il principio giuridico contenuto nella sentenza potrebbe applicarsi anche in Puglia, laddove si dovesse in sede giudiziale riuscire a comprovare che qualcuna di queste banche abbia depositato, negli anni passati, bilanci non veritieri. Naturalmente occorrerà prima chiedere al Giudice di accertare e verificare se, come accaduto a Torino per Fonsai, i bilanci pubblicati dalle banche siano o meno falsi. confconsumatoripuglia@yahoo.it
Sembra che gli uffici competenti del Ministero dell’Economia leggano con attenzione le nostre colonne e, qualche volta, ne seguano le indicazioni. Così sono stati emessi BTP scadenti fra 50 anni allungando così la durata media del debito pubblico. Cosa sacrosanta, vista la situazione dei nostri conti pubblici, e che, anche se un po’ tardivamente, permetterebbe di beneficiare per mezzo secolo degli attuali bassi tassi.
Però, a ben guardare, non è tutto come dovrebbe essere; anzi nelle pieghe sono riusciti a trasformare una buona idea in un regalo alle banche che saremo chiamati a pagare noi cittadini, come al solito. Infatti il tasso di interesse promesso per mezzo secolo è altissimo. Mentre Draghi fa di tutto per ridurlo le nostre autorità fanno l’inverso creando una situazione per la quale: a) le banche possono comprare questi titoli e quindi beneficiare di un rendimento che non otterrebbero con i mutui che erogano alle famiglie e alle Pmi; b) e così distogliere importanti risorse dall’economia reale; c) infine “costringere” i loro clienti a pagare di più. In questa maniera noi, gente comune, pagheremo di più i futuri mutui e pagheremo di più le tasse per pagare gli interessi su questi titoli cinquantennali anche adesso che i tassi sono così significativamente scesi. Una vera follia! Viene da dire che così come non esiste gemma preziosa che immersa nel letame non emetta lezzo nauseabondo, così non v’è ricetta di politica economica per buona che sia, che, messa nelle mani dei quadri dei Ministeri, non si trasformino in veicoli di spoliazione di massa.
Confrontando questo rendimento stellare con quello di altri titoli simili con scadenze lunghe si comprende che non si tratta di una emissione pensata per allungare la vita del debito pubblico italiano ma semplicemente di un regalo alle banche a spese del contribuente. Banche che devono aver premuto molto per avere questo aiutino dal Ministero visti i tempi grami che attraversano.
Si dirà che una scadenza così remota giustifica tassi elevati in quanto pone rischi elevati che nel nostro caso sono stati fissati dal Ministero (ed ovviamente accettati dal mercato) al 2,8%; non è così tant’è che altri titoli già quotati rendono molto meno pur avendo anch’essi scadenze fuori da ogni possibile previsione; ma il Ministero avrebbe dovuto prevedere questa obiezione ed emetterli comunque ad un tasso tra uno e uno virgola cinque e cautelarsi da eventuali risposte negative del mercato offrendo altre garanzie gradite agli investitori come un legame con le privatizzazioni…
Che fa la Bce? Non era contraria agli aiuti di stato alle banche? Non se ne è accorta di un raggiro così plateale? E la Banca d’Italia (che è membro dell’eurosistema e quindi della Bce) non se ne è accorta neanche lei? Oppure la “vigilanza” è reale fino ad un certo punto?
Certo è che il danno per l’economia italiana è enorme e quindi associazioni e partiti devono compattarsi per sventare questa ulteriore spoliazione a favore delle banche e a danno dell’economia reale. E non solo nel nostro interesse, ma anche e soprattutto per ragioni sistemiche e quindi nello stesso interesse delle banche e dello stato che, a furia di spogliare i cittadini, li ha completamente svestiti rimanendo però anche loro in braghe di tela…
articolo di Canio Trione - tratto dal Corriere Nazionale di Puglia e Lucania
La contestazione del contribuente obbliga sempre il concessionario a dimostrare la regolare notifica dei ruoli che gli sono stati affidati per l’incasso dall’amministrazione. Questi deve innanzittuto conservare l’originale della cartella fino all’incasso, se vuol provare l’esistenza del credito in caso di esercizio del diritto di accesso da parte del contribuente. E deve poi dimostrare la ritualità della notifica esibendo in originale la relata, perché la riproduzione fotostatica – priva dell’attestazione di autenticità del pubblico ufficiale – non ne garantisce la corrispondenza. Solo con questi originali, dunque, il concessionario può provare il diritto alla riscossione e l’amministrazione il suo diritto di credito vantato. Così afferma la Commissione tributaria regione Lombardia, nella sentenza 3831/1/2016, emessa pochi giorni fa, che ha annullato la pretesa del fisco.
La Ctr ha annullato la pretesa tributaria. Per i giudici, la prova dell’esistenza delle cartelle di pagamento – e quindi della pretesa tributaria – deve sempre essere fornita dal concessionario attraverso gli originali. Il contribuente deve avere la possibilità di controllare la pretesa per poi eventualmente contestarla; mentre il concessionario deve conservare copia della cartella, finché il ruolo non sia stato pagato, così da fornire la prova al contribuente che eserciti il diritto di accesso.
Quanto alla prova della ritualità della notifica, questa deve sempre essere fornita dal concessionario tramite gli originali perché la riproduzione fotostatica non ha alcun valore giuridico: si tratta infatti di documenti di parte non dotati di alcuna attestazione di autenticità, in quanto non provengono da un pubblico ufficiale, così da poter garantire prova certa della loro corrispondenza all’originale.
A giudizio della Ctr, la mancata produzione delle cartelle di pagamento, nonché degli originali delle relate, comporta dunque il mancato assolvimento dell’onere probatorio e di conseguenza la non esigibilità della pretesa tributaria.
La Confconsumatori si è costituita parte offesa, con l’Avv. Roberto Loizzo, nel procedimento penale incardinato dinanzi alla Procura di Trani a seguito del disastro ferroviario sulla linea Andria-Corato. “L’inchiesta, divisa in tre filoni e seguita da un pool di cinque PM, dovrà ricostruire le responsabilità, chiarire se c'è stato un errore umano e soprattutto verificare la correttezza della gestione del traffico sulla linea, ancora affidato a una tecnologia di comunicazione (il cosiddetto "blocco telefonico") risalente agli anni '50. A oggi, si ipotizzano i reati di disastro ferroviario colposo, omicidio colposo plurimo e lesioni personali colpose plurime.” Tanto è stato chiarito dall’Avvocato Loizzo che - insieme all’Avv. Pasquale Trigiante - seguirà con attenzione il caso.
“Porteremo la nostra collaborazione ai Pubblici Ministeri incaricati delle indagini, affinchè si possa fare luce su questa drammatica vicenda che ha sconvolto la Puglia e tutta l’Italia” ha dichiarato Mara Colla, presidente di Confconsumatori.
Secondo l’avv. Antonio Pinto, presidente regionale di Confconsumatori: “Non vogliamo accontentarci di sentirci dire che è stato solo un errore umano, ma andremo in fondo alla questione perché ci sono molti punti oscuri che devono essere chiariti”.
Il Giudice di pace di Campobasso, con la sentenza 19 maggio 2016 n. 227, pubblicata recentemente, ha affermato che nei casi di cosiddetto “phishing” trova applicazione il codice della Privacy (articolo 15 del Dlgs n. 196/2003), che statuisce: «Chiunque cagioni un danno per effetto del trattamento dei dati personali è tenuto al risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile». Il cliente aveva stipulato un contratto di internet banking con un istituto bancario, da cui era partito un bonifico estero non autorizzato. il correntista ha subito denunciato l'operazione alla polizia e alla propria banca che però si è rifiutata di restituirgli la somma.
Il Giudice di pace ha osservato che «nell'espletamento dei servizi di pagamento tramite Internet, l'istituto è tenuto ad adottare tutte le misure tecniche idonee a garantire un adeguato standard di sicurezza nell'effettuazione dei pagamenti, in modo da impedire l'accesso di soggetti non abilitati al sistema ed evitare danni ai clienti». L'articolo 31 del Codice privacy «impone che i dati personali oggetto di trattamento siano custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta». In applicazione di questi principi, conclude la sentenza, «la Banca avrebbe dovuto adottare tutte le misure di sicurezza, tecnicamente idonee e conosciute in base al progresso tecnico, al fine di evitare prelievi fraudolenti (c.d. phishing), così come verificatosi in capo all'attore». Infatti, «se avesse monitorato anche prima il collegamento on-line con un sistema di sicurezza, avrebbe potuto evitare la sottrazione fraudolenta delle somme». Di qui la condanna della banca a risarcire il cliente.

Con provvedimento del 4 agosto scorso, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha accolto i tanti esposti presentati da clienti VW assistiti dalle associazioni dei consumatori ed ha comminato una sanzione di 5 milioni di euro alla società Volkswagen Group Italia S.p.A., per aver posto in essere una pratica commerciale scorretta ed ingannevole.
Come noto, infatti, è emerso che Volkswagen ha installato un sistema di ricircolo dei gas di scarico negli autoveicoli del Gruppo (con motorizzazione diesel EA 189 Euro 5) denominato sistema EGR. L’utilizzo di questo impianto, non consentito dalle norme comunitarie, pertanto, avrebbe permesso ai veicoli in questione di ridurre i valori delle emissioni inquinanti di monossido di azoto, in sede di prove di omologazione, alterandone i risultati.
Secondo l’Autorità è, dunque, ormai accertato che VW abbia commercializzato autoveicoli diesel della serie EA 189 sul mercato italiano, a partire dall’anno 2009 fino al settembre 2015, con emissioni nella realtà non conformi ai valori riscontrati in sede di omologazione e dichiarati nei Certificati di Conformità.
Tutto ciò configura indubbiamente una condotta scorretta ai sensi dell’art. 20, comma 2, del Codice del Consumo in quanto contraria alla diligenza professionale ed idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico dei consumatori.
La Confconsumatori Puglia, con i suoi legali Luigi Fino e Giuseppe Saracino, ha attivato le azioni civili collettive contro la VW, poiché ormai il recente provvedimento dell’Antitrust comprova che la condotta della Volkswagen integra una violazione grave degli obblighi di diligenza professionale, soprattutto alla luce dell’insegnamento della Corte di Cassazione secondo cui, laddove l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato abbia sanzionato un’impresa, il consumatore che promuova azione per il risarcimento del danno, assolve l’onere probatorio a suo carico, con la produzione del provvedimento sanzionatorio e del contratto con l’impresa; mentre compete a quest’ultima impresa dimostrare l’interruzione del nesso causale tra illecito antitrust e danno patito dalla generalità dei consumatori (Cass. civ., 28 maggio 2014, n. 11904).
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Limiti più stretti alla banca nella chiusura del conto del cliente che diminuisce le sue garanzie patrimoniali. La giusta causa di recesso dal contratto di apertura di credito, in sostanza, deve essere adeguatamente provata e non basta una improvvisa diminuzione delle garanzie - cioè la loro vendita - per defenestrare il cliente. Cliente che pertanto esce “rafforzato” nel rapporto con l’istituto di credito.
Lo ha stabilito la Prima sezione civile della Cassazione (sentenza n.17291/16 del 24 agosto 2016), annullando un provvedimento della Corte d’appello di Lecce.
L’istituto di credito aveva esercitato improvvisamente il diritto di recesso dal contratto di affidamento in conto corrente e aveva contestualmente ordinato il rientro dalla situazione debitoria.
La Cassazione, individua alcune regole di comportamento sia per le parti coinvolte ma anche per il giudice che si trovi a dirimere controversie di conto corrente.
Il punto di partenza resta, ovviamente, il diritto della banca di tutelarsi di fronte alle “oscillazioni” dei depositi e delle garanzie del cliente, ma non senza adeguata motivazione.
Senza arrivare a dimostrare l’insolvenza del debitore (e/o fideiussore) - limite irragionevole perchè segnerebbe il punto stesso di non ritorno - l’istituto deve quantomeno spiegare come la vendita di immobile e garanzie, unitamente al “rosso” del cliente (peraltro rimasto sempre entro i binari del fido) metta a rischio il suo rientro. Il correntista, se vuole contestare il recesso, ha l’onere di spiegare che le argomentazioni e le preoccupazioni esposte dalla banca non sono nè ragionevoli nè proporzionate.
Ma il monito più serio la Prima civile lo indirizza al giudice di secondo grado che, non aveva disposto una Ctu estimativa per valutare l’indice di copertura degli immobili rimasti nella disponibilità dei coobbligati, dopo le alienazioni contestate dall’istituto.
Se il magistrato salta questo passaggio, avvallando apoditticamente il recesso operato dall’istituto, incorre in una «evidente carenza motivazionale» per non dire in una vera e propria «motivazione apparente» .
La banca che concede finanziamenti al debitore principale, pur conoscendone le difficoltà economiche, confidando nella solvibilità del fideiussore, senza informarlo dell’aumento del rischio e senza chiedere la preventiva autorizzazione, viola gli obblighi di buonafede. La Cassazione (sentenza 16827 del 9 agosto scorso) accoglie, sul punto, il ricorso della vedova del fideiussore che aveva prestato la sua garanzia all’atto di costituzione di una società del quale non era né socio nè amministratore. Malgrado le perdite sistematiche della società, la banca aveva continuato, per tre anni, ad erogare finanziamenti, limitandosi ad informare il fideiussore del credito vantato, ma senza chiedere un’autorizzazione a proseguire nella concessione del credito nonostante la palese insolvenza. La Cassazione libera dagli oneri la ricorrente e il figlio di questa, chiarendo che i due non potevano essere a conoscenza della situazione patrimoniale della Srl, essendo estranei all’attività di impresa.
L’indagine della Procura di Roma su Veneto Banca sta verificando la sussistenza dei reati di aggiotaggio e ostacolo alla vigilanza.
L’avv. Antonio Pinto di Confconsumatori che sta seguendo oltre trecento azionisti rileva che: «L’aggiotaggio è proprio il reato che riguarda chi, al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci, pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o tendenziose o adopera altri artifizi atti a cagionare un aumento del prezzo delle merci, ovvero dei valori negoziabili nel pubblico mercato, ed è punito con la reclusione fino a tre anni. L’ipotesi accusatoria è quindi quella di aver omesso il reale stato patrimoniale della banca dinanzi agli organi di vigilanza ed al pubblico dei risparmiatori».
Infatti, gli aumenti di capitale sarebbero stati realizzati anche con prestiti offerti per consentire l’acquisto di azioni. Soprattutto, i crediti deteriorati non sarebbero stati svalutati e, in questo modo, il bilancio sarebbe stato alterato, dando una immagine falsa di maggiore solidità, a danno degli azionisti ignari.
«Tutto quanto sta emergendo in questi giorni dalle indagini penali, – sostiene Mara Colla, presidente di Confconsumatori, – è utilissimo per sostenere le ragioni degli azionisti, che hanno tutto il diritto di ottenere la restituzione delle somme investite nell’acquisto di azioni che sono state vendute ad un valore gonfiato rispetto alla realtà, come ormai sta emergendo dalle indagini».
6 PROPOSTE DELLE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI PUGLIESI, PER AFFRONTARE IN PUGLIA LA CRISI DEL SISTEMA BANCARIO
“Le Associazioni dei Consumatori, nel loro ruolo istituzionale, denunziano lo stato di grave preoccupazione che ha investito i risparmiatori italiani e pugliesi in particolare.
È nostro dovere assistere i risparmiatori per difendere il loro risparmio dai rischi del mercato e dalla sempre più frequente cattiva gestione dei portafogli finanziari. La sfiducia verso il settore creditizio è ormai pervenuta a livelli di guardia che colpiscono sia i risparmiatori che la tenuta del sistema del credito. Continueremo ad assistere, anche giudizialmente, chiunque ce lo chieda, ma abbiamo deciso di arricchire la nostra azione con proposte concrete utili ai risparmiatori, al mondo del credito ed a quello delle Istituzioni.
In particolare ed a riprova della volontà delle associazioni di ricercare e perseguire soluzioni tecniche serie, rimettiamo in allegato alcune proposte che intendiamo sottoporre ad un Tavolo Tecnico fra Istituzioni, Associazioni e Banche locali che intendano aderire, per provare a ridare un minimo di fiducia al mercato del risparmio.
1) Applicazione molto più vigorosa della Legge 190/2014 (art.1 comma 246). La norma è stata pensata per consentire al debitore (sia esso piccola impresa sia famiglia-consumatore) verso le Istituzioni finanziarie (banche o finanziarie o altro) di sospendere (senza motivo da addurre al creditore) la corresponsione della sorte capitale del proprio debito per massimo tre anni (salvo una offerta più favorevole della banca); sempre a parità delle altre condizioni contrattuali. In questo modo il cliente potrà disporre di liquidità in modo automatico e senza costi; evitare passaggi a sofferenza, esecuzioni forzate e fallimenti che danneggiano mortalmente il cliente.
2) Ormai, la sfiducia verso il sistema del credito, ha prodotto la totale diffusa disaffezione verso le banche ed i prodotti finanziari. Non è accettabile che si azzerino o riducano i valori delle azioni e delle obbligazioni ordinarie (convertibili e/o subordinate), senza un contraddittorio, nel momento della valutazione dei bilanci di quelle banche divenute illiquide. Se vogliono evitare i contenziosi le Banche devono rinegoziare il loro debito, salvando così i loro creditori, gli obbligazionisti di ogni tipo e, indirettamente, anche gli azionisti: uno strumento possibile è che emettano e cedano agli obbligazionisti attuali ed a chiunque aderisca, obbligazioni a 20 anni, pari all'importo del debito maturato nei confronti del risparmiatore, con interessi pari al tasso legale, garantiti dal Fondo interbancario, liberamente scambiabili con l’emittente e con pari livello nominale ai titoli posseduti dal risparmiatore Con tale operazione finanziaria, si rifinanzierebbero le banche, con un giusto lungo respiro, utile a recuperare redditività e si ridarebbe credibilità al sistema creditizio, di fronte ai cittadini che non vedrebbero i loro titoli ridotti a carta straccia. La parità nominale consentirebbe all’utente di spendere e scambiare quel titolo con le stesse caratteristiche del pegno.
3) Le banche, anche prima di una legge che lo imponga (che non esiste ancora ad oggi), ben potrebbero, volontariamente, prevedere un "Semaforo del rischio". Stop ai prospetti informativi incomprensibili e di 200 pagine: all'inizio del prospetto serve una distinzione chiara e semplice fra titoli rischiosi e titoli che lo sono meno (ad es. una scala da 1 a 10, oppure un semaforo con i tre colori);
4) Educazione finanziaria: per guidare un'auto la formazione è obbligatoria e ci vuole la patente, ma anche comprando prodotti finanziari ci si può "schiantare". Alle Associazioni dei consumatori devono essere affidati corsi di educazione finanziaria per coloro che vogliono investire (specie in prodotti non a basso rischio).
5) Attribuire anche alle Associazioni di Consumatori (oltre che a promotori indipendenti) il compito di procedere alla profilazione, con un modello predefinito e concordato di clienti, in quanto è sempre più chiaro che le banche profilano in base al prodotto che vogliono vendere e non in base alla realtà storica di quella persona.
6) Distinzione della figura di risparmiatore da quella di investitore, sia in sede di raccolta del risparmio che di investimento.
Questi sono solo alcuni dei punti esemplificativi che, come Associazioni, abbiamo elaborato, che ovviamente, potranno essere oggetto di integrazioni e modifiche. Pertanto, l'IPC tramite le Associazioni che la compongono, formulano la presente nota destinata alle banche locali che hanno il centro decisionale qui in Puglia.
Restiamo in attesa di un cortese riscontro alla presente proposta.
Distinti saluti
Adiconsum
Adusbef
Casa del Consumatore
Codacons
Codici
Confconsumatori
Lega Consumatori
Movimento Consumatori
UNC”
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