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23/02/2016 cNUOVA BANCA ETRURIA: IN 103 NOTIFICANO LA CITAZIONE

Fallito il tentativo di mediazione, oggi gli avvocati di Confconsumatori hanno notificato la citazione contro la Good Bank per 103 associati

Oggi, ben 103 associati della Confconsumatori, per un totale di 2.543.000,00 euro, hanno convenuto in giudizio la nuova Banca Etruria per rispondere delle illegittimità nei contratti di investimento commesse in occasione della vendita di titoli subordinati alla clientela retail.

Per i legali della Confconsumatori Marco Festelli, Simone Costanzo, Mario Marengo, Silvia Signori e Barbara Coscarelli il nuovo ente ponte ha acquistato l’azienda bancaria, come risulta ormai anche dalle visure camerali, sicché risponde degli illeciti contrattuali commessi negli anni precedenti in occasione della sciagurata e sconsiderata cessione a pensionati, famiglie e lavoratori di titoli bancari subordinati.

«Non si chiede tecnicamente il rimborso delle obbligazioni – spiega l’avvocato Marco Festelli, che sta coordinando la battaglia a livello nazionale per Confconsumatori - bensì il risarcimento dei danni connessi al contratto servizi di investimento; contratto nel quale la Nuova Banca è succeduta a titolo universale in forza della cessione aziendale disposta da Banca d’Italia. Questa è l’unica interpretazione costituzionalmente accettabile del c.d. Bail-in. In difetto si tratterebbe di una norma contraria ai principi generali in materia di cessioni aziendali e fallimenti, conseguentemente sarebbe da dichiararsi incostituzionale per violazione del principio di uguaglianza e parità di trattamento. A questa prima causa ne seguiranno altre».

Nel frattempo Confconsumatori ha chiesto al Procuratore Capo di Arezzo di essere riconosciuta come parte offesa nei vari procedimenti penali aperti contro gli amministratori della vecchia banca.

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19/02/2016 CONFCONSUMATORI E LA TUTELA DEGLI AZIONISTI DELLA BANCA POPOLARE DI VICENZA

117.000 azionisti di Banca Popolare di Vicenza stanno assistendo impotenti al “massacro” dei loro risparmi. La Banca ha infatti fissato il prezzo di recesso per gli azionisti in 6,30 euro, a fronte dei 62,50 del 2014 e dei 48 euro fissati solo lo scorso aprile! Confconsumatori rileva che i dati comunicati dal nuovo management della Banca dicono che la raccolta del 2015 è di 21,9 miliardi (ossia in un anno la raccolta segna meno 8,43, pari a – 27,8%). Purtroppo la perdita viene comunicata in una somma pari a circa 1,4 miliardi di euro. Il patrimonio netto consolidato è pari ad euro 2,5 miliardi.
Secondo Mara Colla, Presidente di Confconsumatori: “In attesa dell’indispensabile aumento di capitale, resta la rabbia e la perdita patrimoniale enorme degli azionisti della Banca. Servono interventi seri sul piano normativo che tutelino davvero i piccoli risparmiatori”. 
Le nostre iniziative - Confconsumatori, in base all’esperienza maturata in anni di tutela dei “risparmiatori traditi”, intende proporre una causa contro la Banca che ha venduto le azioni. Secondo l’avv. Antonio Pinto: “Si domanderà l’invalidità ed inefficacia dei contratti stipulati, per una serie di violazioni del Testo Unico Bancario e del Testo Unico dell’Intermediazione Finanziaria. Inoltre si chiederà la nullità del contratto di acquisto delle azioni per violazione di norme imperative (ad es. violazione dell’art. 2621 cod. civ., per false comunicazioni sociali), nonché l’annullabilità del contratto per errore sull’oggetto e sulle qualità essenziali del bene”. Tanto al fine di ottenere la restituzione delle somme versate per l’acquisto. In particolare, come noto, il prezzo dell’azione lo fissava l’Assemblea sulla base di una proposta del CDA (che era quella che contava per davvero) e si fondava su dati NON controllabili e verificabili dal singolo risparmiatore, neppure usando la migliore diligenza. Il risparmiatore quindi ha fatto affidamento sui dati di bilancio che venivano pubblicizzati che, in realtà, non erano veritieri, come i numeri che la Banca sta comunicando per l’assemblea del 5 marzo stanno indirettamente comprovando.
Infine, nei vari casi segnalati a Confconsumatori, in cui le azioni sono state vendute unitamente all’erogazione di un mutuo o di un fido ecc., si chiederà di applicare la norma che considera nulli i contratti di vendita, perché in violazione del divieto di finanziare l’acquisto delle proprie azioni. 
Per aderire - Su una vicenda complessa come questa, è indispensabile esaminare ogni caso singolarmente, perché possono esserci differenze importanti (si pensi ad es. a chi ha sottoscritto tutti i documenti e chi no, chi ha comprato in concomitanza di un prestito erogato dalla banca, chi compra abitualmente titoli a rischio e chi no, ecc.). 
confconsumatoripuglia@yahoo.it

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17/02/2016 CONFCONSUMATORI HA DEPOSITATO QUERELE A TUTELA DEI POSSESSORI DI AUTO VOLKSWAGEN, COINVOLTE NEL DIESELGATE.

La Confconsumatori Puglia, con gli avv.ti Giuseppe Dipasquale e Francesca Summaria, ha depositato denunce-querele, a tutela di alcuni possessori di auto Volkswagen, dove chiede di verificare la sussistenza dei reati di truffa e frode in commercio, nei confronti dei vertici della citata casa automobilistica. L’azione penale è finalizzata anche alla richiesta di risarcimento del danno derivante dalle condotte illecite subite dall’acquirente dell’auto.
Come noto, “Dieselgate” è il termine utilizzato per descrivere la vicenda della quale si è reso colpevole il gruppo Volkswagen, per aver inserito (così come ammesso dalla stessa casa tedesca), fra le proprie vetture con motore a gasolio, un software (chiamato defeat device) che altera in maniera fraudolenta i risultati delle emissioni di inquinamento, in fase di controllo antismog. Tale condotta, secondo i legali di Confconsumatori, ha indotto in errore il consumatore, nell’acquisto, per un verso, di un’auto sulla quale è installata a propria insaputa una centralina truffaldina e, per altro verso, un’autovettura con caratteristiche e qualità ben differenti rispetto a quelle pattuite in sede di acquisto ed ufficialmente dichiarate dalla casa automobilistica.
L’avv. Summaria ricorda che l’obiettivo della denuncia querela è quello di richiedere il risarcimento del danno patito dal consumatore attraverso la successiva costituzione di parte civile nel giudizio che si andrà ad instaurare nei confronti dei vertici della casa automobilistica tedesca.
L’avv. Dipasquale specifica che per il deposito della denuncia-querela è necessario per il consumatore aver ricevuto da VW la formale e prescritta lettera di richiamo, per l’aggiornamento del software truffaldino della propria auto, poiché questa convocazione comprova documentalmente, che la propria autovettura è coinvolta nello scandalo diesegate e che, pertanto, si è stati vittima di ipotesi di reato, come innanzi esposto.
francesca.summaria@gmail.com

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12/02/2016 TELEFONIA: SE IL CONSUMATORE NON E’ AVVISATO CHE LA SIM E’ PREIMPOSTATA SU SERVIZI A PAGAMENTO DI NAVIGAZIONE IN INTERNET E DI SEGRETERIA TELEFONICA E’ PRATICA COMMERCIALE SCORRETTA.

Con sentenza del 09 febbraio 2016 n. 16 e n.17, il Consiglio di Stato Ad. Pl. ha riconosciuto la competenza dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) a intervenire nei confronti delle pratiche commerciali scorrette anche nel settore delle comunicazioni. Le due pronunce del CDSnascono da questioni relative all’attivazione di servizi di navigazione in Internet e di segreteria telefonica, sulle sim vendute da Wind e Vodafone «senza aver previamente acquisito il consenso del consumatore e senza averlo reso edotto dell’esistenza della preimpostazione di tali servizi e della loro onerosità». Per queste condotte, l’Antitrust aveva infatti condannato e sanzionato le Compagnie per pratica commerciale scorretta.
Nelle due sentenze è stato, in particolare, chiarito che le pratiche commerciali aggressive, attuate attraverso l’inosservanza di obblighi informativi verso i consumatori, sono di competenza dell’Antitrust, come si deduce anche dall’articolo 27, comma 1-bis, del Codice del consumo. Pertanto, chiunque abbia subito tali condotte sleali, può rivolgersi alle sedi di Confconsumatori per ottenere il risarcimento dei danni, in forza di questi due precedenti.
confconsumatoripuglia@yahoo.it

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09/02/2015 LA CONFCONSUMATORI AL MEETING DEGLI OSTEOPATI PER IL DIRITTO ALLA SALUTE ED ALLA SICUREZZA DEI CITTADINI

La Confconsumatori ha partecipato in data 30.01.16 al meeting organizzato dal Registro degli Osteopati d’Italia (ROI) ,intervenendo a garanzia del diritto alla salute ed alla sicurezza dei cittadini.
L’attuale assenza di un riconoscimento in Italia della figura professionale dell’osteopata mette in pericolo la salute del cittadino che rischia quotidianamente di incorrere in figure con una formazione non specifica e non adeguata.
E’ ormai noto che la medicina complementare ed alternativa (c.d. CAM) è utilizzata in misura sempre crescente nelle strutture sanitarie .Un esempio sono regioni quali la Lombardia, la Toscana e la Liguria in cui nelle strutture sanitarie accanto alla medicina tradizionale si applica la CAM. 
E’ necessario quindi standardizzare il percorso formativo degli operatori a garanzia dei consumatori, affinchè possano utilizzare la CAM in tutta sicurezza.
Sarebbe auspicabile aderire alle linee guida dell’OMS che propongono alle scuole dei vari Stati un programma didattico e formativo uniforme in merito alla formazione professionale degli operatori, al fine di garantire efficacia, sicurezza e qualità. 
L’osteopatia è una CAM che oggi ha assunto le caratteristiche di una vera e propria disciplina sanitaria che ha lo scopo di migliorare la salute del cittadino quale diritto fondamentale riconosciuto e tutelato dall’art.32 Cost.
Il vuoto normativo comporta l’assenza per la professione, di un titolo abilitativo che costituisca presupposto necessario per il suo esercizio, l’assenza di un esame di stato e del relativo albo.
Tutto questo nonostante il numero sempre maggiore di cittadini che scelgono quotidianamente tali operatori per le loro cure.
L’osteopata è oggi riconosciuto come professionista oltre che negli Stati Uniti d’America in molti Stati europei, quali la Francia, la Gran Bretagna, il Belgio, la Svezia, la Norvegia, la Danimarca e da ultimo il Portogallo. 
La direttiva relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali è assicurata dalla Direttiva 2005/36/CE recepita in Italia con il Decreto Legislativo n 206 del 2007. 
Una scelta dunque, quella della regolamentazione, che ha radici extranazionali. 
E’ compito dello Stato normare il campo di attività, definire il profilo di competenza e l’iter formativo per l’esercizio della professione. Non è possibile che sul territorio ci siano figure che si sono formate con percorsi di studi completamente differenti tra loro.
E’ necessario creare un adeguato sistema per la formazione, la verifica e l’abilitazione al fine di tutelare un diritto costituzionalmente garantito.
Per ulteriori informazioni in merito, la Confconsumatori si avvale dell' apporto informativo-giuridico della sua responsabile della sede di Noicattaro, Dott. ssa Alessandra Favia ( cell. 349.4669253).

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02/02/2016 DIFFAMAZIONE A MEZZO FACEBOOK

La Corte di Cassazione penale, con sentenza del 1 febbraio 2016 n.3981 ha sancito il principio secondo cui: “Chi critica anche duramente una persona su Facebook, non è responsabile per gli insulti degli altri utenti, che intendono così associarsi al suo “dissenso” e rafforzarlo”. 
Nessuna condanna per diffamazione può esserci dunque a carico di chi esercita il suo diritto a manifestare un’opinione apertamente ostile nei confronti della parte offesa, senza ricorrere, al pari di altri partecipanti alla “discussione”, ad espressioni offensive e senza amplificarle.

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01/02/2016 CORTE COSTITUZIONALE 29.01.16: I TAGLI AI BILANCI DEGLI ENTI LOCALI, CHE RENDONO IMPOSSIBILE L’EFFETTIVA EROGAZIONE DEI SERVIZI ESSENZIALI AI CITTADINI, SONO INCOSTITUZIONALI.

Una sentenza che cambia tutto. Venerdi la Corte Costituzionale ha depositato una sentenza (n.10/2016), dove si afferma il principio secondo cui: Le riforme che alleggeriscono i bilanci degli enti locali non possono tradursi in una sforbiciata così profonda da rendere impossibile lo svolgimento delle loro funzioni; i tagli «sproporzionati», che rendono di fatto impossibile lo svolgimento delle funzioni proprie dell’ente locale, sono illegittime perché: violano l'autonomia finanziaria delle amministrazioni territoriali, prevista dagli articoli 117 e 119 della Costituzione; il «buon andamento» della pubblica amministrazione tutelato dall'articolo 97; il principio dell'eguaglianza sostanziale di fronte alla legge fissato dall'articolo 3. Per tale ragione ha dichiarato incostituzionali e quindi nulle alcune norme del bilancio della Regione Piemonte che tagliavano ingenti risorse alle Province. Le motivazioni della Corte sono ineccepibili: i tagli, non accompagnati da «una riorganizzazione dei servizi o da un'eventuale riallocazione delle funzioni», sono contro la Costituzione, che orienta la sua tutela sul piano sostanziale: soprattutto quando in gioco ci sono «settori di notevole rilevanza sociale», in cui il mancato svolgimento dei servizi mette a rischio l'uguaglianza dei cittadini. L’avv. Antonio Pinto di Confconsumatori così commenta: “E’ una sentenza importante per i cittadini, perché la Corte ha chiarito come quello che conta è l’effettività dei servizi pubblici, in quanto il loro esercizio effettivo non può essere negativamente influenzato dalla complessità del processo di passaggio tra diversi modelli di gestione, o dal principio del pareggio di bilancio, che deve soccombere rispetto al principio di cui all’art.3 della Costituzione.”
confconsumatoripuglia@yahoo.it

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27/01/2016 CONFCONSUMATORI AMMESSA PARTE CIVILE DAL TRIBUNALE DI BARI, NEL PROCESSO A CARICO DI SOCIETA’ CHE GESTISCE IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI GRAVINA

In data 21/01/2016 si è tenuta, presso il Tribunale di Bari, la prima udienza del procedimento penale a carico degli amministratori della società aggiudicataria del contratto di igiene urbano sottoscritto con il comune di Gravina in Puglia, ovvero la Tradeco s.r.l.
Il procedimento nasce dalle denunce presentate dai cittadini gravinesi, i quali evidenziavano numerose inadempienze contrattuali poste in essere dalla società e riguardanti ad esempio il servizio di spazzamento manuale ed automatico delle strade, il lavaggio dei cassonetti, la raccolta dei rifiuti ecc.
La Confconsumatori di Gravina, che da anni segue con attenzione la questione dei rifiuti, ha ritenuto opportuno avanzare richiesta di costituzione di parte civile al fine di garantire gli interessi degli utenti-fruitori del servizio, i quali, a seguito delle presunte inadempienze contrattuali potrebbero aver subito delle ripercussioni, sia di carattere patrimoniale che con riferimento alla qualità dell’ambiente, della salute e della salubrità del territorio. L’avv. Roberto Labianca, di Confconsumatori Gravina, ricorda che “purtroppo, stando a quanto stabilito dalla Regione Puglia, al Comune di Gravina in Puglia verrà applicata l’aliquota massima in materia poiché non sono stati raggiunti gli standard previsti in ordine alla raccolta differenzia”. 
Il Tribunale di Bari, prima sezione collegiale presieduta dalla Dott.ssa Chiara Civitano, ha ritenuto fondata la richiesta avanzata dal legale della Confconsumatori, Avv. Giacomo Barbara, nominato dalla presidente nazionale Mara Colla, ammettendo la stessa quale parte civile.
La predetta ammissione costituisce, già di per se, una grande vittoria poiché, in precedenza, mai alcuna associazione dei consumatori aveva richiesto e ottenuto, nel territorio murgiano, la costituzione di parte civile in un procedimento a carico della società appaltatrice del servizio di igiene urbana, la quale ove fosse eventualmente ritenuta responsabile dei reati ascritti, dovrà anche risarcire i danni.

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26/01/2016 CASSAZIONE 18.01.16: "SE UN CONTRATTO DI ASSICURAZIONE HA CLAUSOLE AMBIGUE, QUESTE SI DEVONO INTERPRETARE NEL SENSO PIU’ FAVOREVOLE AL CLIENTE"

Il contratto di assicurazione deve essere redatto in maniera chiara e comprensibile. Se però il giudice si trova alle prese con problemi di interpretazione di clausole con una pluralità di significati, allora deve fare ricorso ai criteri ordinari, ed in particolare, una clausola ambigua deve essere interpretata scegliendo il significato più favorevole al cliente. Così si è espressa la Corte di cassazione con la sentenza n. 668 del 18.01.2016.
Il caso sottoposto alla Corte riguardava l’indennizzo richiesto da una società commerciale che ha per oggetto la produzione di calcestruzzo nei confronti di 3 compagnie che, in veste di coassicuratori, avevano stipulato una polizza di copertura danni. Le tre compagnie si erano opposte alla richiesta, sostenendo che i danni provocati dallo scoppio non sono risarcibili: il contratto infatti, copriva i danni prodotti “da eccesso di pressione” e non anche quelli prodotti dal “cedimento strutturale” del meccanismo di chiusura dell’autoclave scoppiata. La Cassazione ha sancito che: «la Corte d’appello, pertanto, dinanzi a una clausola lessicalmente così ambigua, non poteva arrestarsi al senso fatto proprio dalla connessione delle parole, per la semplice ragione che tale senso non esisteva». E poichè la polizza offerta alla società era stata predisposta unilateralmente deve essere «fermissimamente» escluso che possano ricadere sull’assicurato «le conseguenze della modestia letteraria o dell’insipienza scrittoria dell’assicuratore». 
confconsumatoripuglia@yahoo.it

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