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10/12/2015 E-COMMERCE: IN ITALIA VENDITE ONLINE A 16,6 MILIARDI, MA OCCORRE CONOSCERE LE REGOLE.

Venerdì 11 dicembre alle ore 16.00 ad Altamura, nella Sala “Andrea Giorgio” in Piazza Zanardelli 18, terrò una relazione nel convegno “E-commerce: scenario di riferimento e quadro normativo”. Nell'ultimo anno la vendita di prodotti e servizi via e-commerce in Italia ha raggiunto quota 16,6 miliardi, con un aumento di oltre il 16%, rispetto al 2014. A fronte di questi numeri, serve rafforzare l'informazione sulle specifiche regole che tutelano aziende e consumatori, in questo nuovo enorme mercato. L’incontro è organizzato dall' Associazione degli Avvocati "Santoro Passarelli" e dalla Confconsumatori di Altamura. Insieme a me l'Avv. Alfredo Rizzo Consigliere dell’associazione “Santoro-Passarelli”, l'Avv. Dario Barnaba che descriverà le regole a tutela dei consumatori e il Dr. Vito Giordano, criminologo informatico della Polizia di Stato. Il Consiglio dell'Ordine ha attribuito crediti formativi per gli avvocati che parteciperanno.

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04/12/2015 VENETO BANCA: CHE FARE PER GLI 88MILA AZIONISTI

Perdita dell’81% del valore delle azioni e nessun rimborso ai soci che recedono: Confconsumatori spiega come ottenere giustizia

La relazione depositata ieri da Veneto Banca sul valore di liquidazione delle azioni e sulla limitazione del diritto di rimborso, dimostra che il prezzo di 7,3 euro ad azione a fronte dei 39,5 euro di inizio 2015 (dunque una svalutazione vertiginosa dell’81%) è il frutto della gestione degli scorsi anni, che verosimilmente ha rappresentato dati patrimoniali non veritieri alla platea dei piccoli azionisti.
«La perdita che si prefigura appare ancora più devastante di quanto si temeva», commenta Mara Colla, Presidente di Confconsumatori. «La circostanza che la Banca si sia avvalsa anche della sua facoltà, pur riconosciuta dal recente vergognoso DL 3/2015, di non consentire neppure (almeno) il rimborso del prezzo di recesso, bloccando ogni liquidabilità delle azioni, sino all’eventuale quotazione in Borsa, è grave».
Confconsumatori, in base all’esperienza maturata in anni di tutela dei “risparmiatori traditi”, ha delineato unpercorso per recuperare le ingiuste perdite subite. Il primo step sarà l’esposto penale collettivo, finalizzato a denunciare e far emergere condotte dei precedenti amministratori, che siano state penalmente rilevanti nel cagionare i danni patrimoniali subiti dagli azionisti. In secondo luogo si procederà con la causa civile contro la Banca, al fine di chiedere l’invalidità del contratto di acquisto delle azioni ed ottenere la restituzione delle somme versate.
Secondo l’avvocato Antonio Pinto, legale di Confconsumatori, che sta assistendo vari azionisti: «In base a recenti e chiare istruzioni di Banca d’Italia, è importante verificare, ad esempio, se l’acquisto dei titoli sia stato finanziato in concomitanza con prestiti concessi dalla banca. Questa ipotesi configura una chiara violazione dell’articolo 2358 del codice civile, che impedisce a una società di accordare prestiti o fornire garanzie per l’acquisto delle proprie azioni. In tal caso, l’acquisto è invalido e la banca deve restituire le somme. Peraltro la perdita dichiarata di 770 milioni di euro al 30.09.2015 non è certo figlia dell’anno 2015, pertanto è ragionevole ritenere che gli acquirenti siano stati indotti in errore da dati pubblici che non erano effettivi».
L’avv. Luca Baj che ha ricevuto il mandato di difendere Confconsumatori, nel procedimento penale avviato dalla Procura di Roma contro vari ex dirigenti della Banca, chiarisce che: «Ove fosse riscontrata, ad esempio, l’ipotesi di false comunicazioni sociali, o comunque di anomalie nella gestione della società, nei precedenti anni, tale accertamento, inciderebbe sull’annullabilità dei contratti di compravendita conclusi dai risparmiatori azionisti».
I possessori di azioni possono rivolgersi all’indirizzo confconsumatoripuglia@yahoo.it, oppure alla sede nazionale all’indirizzo risparmio@confconsumatori.it, o presso le sedi territoriali.

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28/11/2015 CONFCONSUMATORI DIFENDE INSEGNANTI ABILITATI PAS ED ESCLUSI DALLA STABILIZZAZIONE

La Legge 107/2015 di riforma sulla scuola varata dal Governo Renzi, violando l'art. 3 della Costituzione ha ingiustamente escluso dal piano di stabilizzazione, i docenti precari abilitati, attualmente in servizio come supplenti e non, inclusi nella II fascia delle graduatorie d'istituto, i quali, regolarmente abilitati dal MIUR alla professione, sono stati poi, di fatto, ignorati dalla predetta legge. Si tratta, precisamente, di docenti con almeno tre anni di esperienza professionale alle spalle, i quali, nel 2013, sono stati ammessi, proprio in virtù dell'esperienza professionale acquisita e del possesso di altri titoli, ai PAS o PERCORSI ABILITANTI SPECIALI, equiparati alle vecchie SISS, banditi dalle Università, dopo che, per anni, questi erano stati sospesi insieme ai concorsi. Ebbene, dopo che le Università hanno incassato da ciascuno dei docenti ammessi ai PAS circa €. 2.500 e dopo che i docenti sono stati sottoposti ad un vero e proprio tour de force, con orari di lezioni massacranti, esami e discussione di tesi finale davanti ad una commissione regolarmente costituita, altresì con membro esterno, "sudandosi" l'abilitazione così conseguita, gli stessi non sono stati inseriti nelle GAE (graduatorie ad esaurimento), come i colleghi delle vecchie SISS, bensì, relegati nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto, per poi essere esclusi dal piano di stabilizzazione del Governo, che ha riguardato soltanto i docenti inclusi nelle GAE, con violazione di fatto di qualsiasi principio di non discriminazione. Orbene, Confconsumatori con l'Avv. Alessandra Taccogna che segue la vicenda, chiede che: "anche quest'ultima categoria di docenti, ovvero gli abilitati PAS inclusi nella seconda fascia d'istituto, sia attualmente in servizio come supplenti sia no, i quali già per tanti anni sono stati danneggiati dalla mancanza di concorsi e di percorsi abilitanti, vengano fatti rientrare nel piano straordinario di assunzioni del Governo e, quindi, vengano al più presto stabilizzati (o perlomeno nel trienno 2016 - 2018), al fine di non essere ulteriormente danneggiati."
Per eventuali informazioni contattare le sedi di Confconsumatori.

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26/11/2015 "SALVA BANCHE": IN FUMO LE AZIONI E LE OBBLIGAZIONI SUBORDINATE DI 4 BANCHE

Governo e Bankitalia hanno predisposto in tempi da record il salvataggio da 3,6 miliardi di 4 banche in dissesto, Cassa di Ferrara, Banca Marche, Banca Etruria e Carichieti; un’operazione che per l’ennesima volta, penalizza soprattutto i piccoli risparmiatori. Infatti, le conseguenze del salvataggio (che probabilmente entrerà nella manovra 2016 che ha iniziato il proprio iter alla Camera) riguardano soprattutto gli azionisti delle 4 banche, ben 130 mila, e i 15 mila titolari di bond subordinati che hanno di fatto forzosamente contribuito al salvataggio delle banche con i loro risparmi, volatilizzati. 
Infatti il salvataggio, accelerato per evitare la mannaia del “Bail in”, tocca sia gli azionisti ma anche alcuni obbligazionisti. «Bankitalia – commenta l’avvocato Antonio Pinto, componente del direttivo di Confconsumatori - ha decretato la trasformazione delle obbligazioni subordinate (emesse principalmente dall’anno 2011 in poi) in capitale, azzerandone il valore e l’esigibilità. Per tanti obbligazionisti di Banca Etruria si tratta di una sconcertante scoperta: erano convinti di aver acquistato un titolo remunerativo e hanno visto sfumare tutto il loro investimento con il dissesto della Banca, una condizione, quest’ultima, prevista dall’emittente del titolo. Ciò, va precisato, vale solo per le obbligazioni subordinate e non per le altre obbligazioni che saranno soddisfatte dalla nuova società». Insomma gli azionisti delle quattro banche e i titolari di bond subordinati, riceveranno qualcosa solo se la c.d. “Bad Bank”, cioè le vecchie banche rimaste in piedi, riceverà qualcosa dai propri debitori.
Confconsumatori in questi giorni sta studiando la situazione, approfondendo le diverse fattispecie per individuare possibili strategie per ottenere ristoro dalle perdite dei piccoli risparmiatori, specie per i titolari di obbligazioni subordinate. «Occorre valutare caso per caso la modalità di vendita adottata dalla Banca – avverte Pinto - spesso si tratta di strumenti finanziari complessi che non avrebbero dovuto essere venduti a piccoli risparmiatori. Oltretutto il “piazzamento” di tali titoli doveva essere preceduto da uno specifica informativa sull’elevato rischio dell’investimento, in assenza della quale è possibile contestare la validità dell’acquisto».
I possessori di tali titoli potranno rivolgersi alle sedi di Confconsuamtori per consocere le modalità per difendersi da questo nuovo caso di risparmio tradito.
Nel frattempo, Confconsumatori interverrà nei confronti della Banca d’Italia e Ministero dell’Economia per sostenere le ragioni dei piccoli risparmiatori.

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24/11/2015 ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI CATANIA, CHE SOSPENDE ESECUTIVITA' DEL MUTUO AZIONATO DA UNA BANCA.

Catania, 21 novembre 2014 – Il Giudice della Quarta Sezione Civile del Tribunale di Catania, Dott.ssa Concetta Grillo, con un’ordinanza depositata in questi giorni ha sospeso l’esecutività di un contratto di mutuo in virtù del quale la banca aveva intimato ad un consumatore il pagamento della complessiva somma di 146.279,89 € per residuo capitale in virtù di mutuo, rate arretrate, interessi di mora, diritti di commissione e conguaglio rischi cambio. L’ordinanza é stata emessa nel giudizio di opposizione a precetto prontamente opposto dal cliente della banca dopo che gli era stato notificato atto di precetto contenente l’intimazione di pagamento.

Nell’opposizione era stata evidenziata l’illegittimità delle pretese della banca con contestazioni specifiche delle singole voci di credito anche con il raffronto delle somme richieste in passato, con altro atto di precetto del 1993. Ed il Giudice ha osservato infatti che l’opponente ha dedotto “l’illegittimità del precetto sotto il profilo dell’eccessività delle somme richieste specificamente contestando le voci di credito di cui al precetto deducendo con specifico riferimento alla somma (superiore a 91.000 €) richiesta a titolo di interessi la genericità della pretesa, la mancata indicazione del tasso applicato e l’omessa indicazione della sorte capitale sulla quale gli interessi sarebbero stati maturati e l’entità delle somme pagate successivamente all’intimazione del primo precetto”.

Con la medesima ordinanza é stata disposta Consulenza Tecnica d’Ufficio al fine di quantificare il credito tenendo conto del contenuto del contratto sottoscritto dalle parti e dei versamenti effettuati anche successivamente alla notifica del primo atto di precetto, nonché di accertare se siano stati addebitati interessi superiori al tasso soglia ex lege 108/1996, legge 28.02.2001 e art. 644 c.p. per come eccepito nell’opposizione. Il Giudice, dopo aver rilevato che nel frattempo la banca ha eseguito pignoramento immobiliare sulla scorta dell’atto di precetto opposto, ha così sospeso l’esecutività del titolo, che adesso determinerà, in attesa che si faccia chiarezza, la sospensione anche della predetta procedura esecutiva che é stata intrapresa.

«Le banche continuano ancor oggi a richiedere indiscriminatamente a vario titolo somme non solo illegittime ma senza dare ragione dei criteri dei loro incomprensibili ed ingiustificati calcoli. Per tali motivi é importante che i consumatori reagiscano a tali deplorevoli comportamenti in tempo utile e senza perdere tempo» ha dichiarato l’avv. Carmelo Calì, Presidente di Confconsumatori Sicilia che assiste in giudizio il consumatore.

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21/11/2015 CONFCONSUMATORI PUGLIA A RIMINI

Si sono conclusi i lavori dell’incontro annuale tra Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e le Regioni dal titolo “Cibo: educazione, politica, cultura”, tenutosi a Rimini, cui era presente anche Confconsumatori. I due giorni intensi di lavoro hanno portato alla stesura di tre documenti, contenenti linee guida da tradurre in iniziative concrete in merito ai 3 temi approfonditi: la prevenzione e lotta allo spreco alimentare; l’introduzione dell’educazione al consumo nel sistema educativo e le City food policies da adottare nelle città.

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15/11/2015 TRUFFA AGGRAVATA SE SI EMETTONO ASSEGNI POSTDATATI SAPENDO CHE NON CI SARÀ ADEGUATA COPERTURA.

Emettere un assegno postdatato sapendo che non c’è e non ci sarà adeguata copertura della somma, integra il reato di truffa aggravata.
Questo è quanto statuito dalla Seconda Sezione della Cassazione Penale con la sentenza n. 33441 del 29 luglio 2015.

Nella vicenda giudiziaria in commento un imprenditore veniva condannato per il delitto di truffa aggravata perchè, tacendo le reali condizioni economiche in cui versava la propria ditta, si era fatto consegnare il materiale ordinato al fornitore mettendo a garanzia del pagamento degli assegni postdatati e, inoltre, facendo leva sulla sua notorietà e referenzialità a livello economico.
Come è noto, in tema di truffa contrattuale, il pagamento di merci effettuato mediante assegni di Conto Corrente privi di copertura, concorre ad integrare l’elemento materiale del reato, qualora sia accompagnato da un malizioso comportamento dell’agente nonché da fatti e circostanze idonei a determinare nella vittima un ragionevole affidamento sul regolare pagamento dei titoli (Cfr. Cass. Sez. II, sent. n. 10850/2014).
Di conseguenza, quindi, per integrare il raggiro idoneo sia a trarre in inganno il soggetto passivo che ad indurre alla conclusione del contratto, è necessario quid pluris tale da determinare nella vittima un ragionevole affidamento sull’apparente onestà delle intenzioni del soggetto attivo e sul pagamento degli assegni (Cfr. in tal senso anche Cass. Sez. II, sent. n. 46890/2011).

Per quanto riguarda l’emissione di assegni postdatati per il pagamento di merci, invece, emettere assegni postdatati non integra nessun illecito penale e il mancato pagamento configura un inadempimento contrattuale che giustifica un’azione civile per il recupero del prezzo e per il risarcimento del danno.
Tuttavia siffatto comportamento assume rilevanza penale nel momento in cui le rassicurazioni sulla possibilità di pagare l’assegno alla data di scadenza (nella piena consapevolezza che, invece, non c’è e non ci sarà adeguata copertura) sono tali da indurre la vittima a credere sulla regolarità nel pagamento dei titoli. Tali condotte, secondo la Suprema Corte, vanno qualificate come artificio o raggiro e quindi devono essere ritenuto idonee a determinare un ragionevole affidamento sulla apparente onestà delle intenzioni del soggetto attivo e sul pagamento degli assegni.

Per concludere, quindi, questo è il principio di diritto espresso nella Sentenza in esame:

<<Integra il delitto di truffa, perché costituisce elemento di artificio o raggiro, la condotta di consegnare in pagamento, all’esito di una transazione commerciale, un assegno di conto corrente bancario postdatato, contestualmente fornendo al prenditore rassicurazioni circa la disponibilità futura della necessaria provvista finanziaria, inducendo in errore l’altro contraente sulla consistenza patrimoniale ed economica dellacontroparte>> 

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15/11/2015 INESIGIBILI LE CARTELLE ESATTORIALI DI IMPORTO INFERIORE A 300 EURO (CONDIZIONI)

Occorre fare chiarezza sul pagamento delle cartelle esattoriali di importo inferiore a 300 euro, in quanto “false voci” confondono le idee dei contribuenti che credono che non debbano essere pagate , a causa di notizie non veritiere diffuse in rete, inerenti una presunta sanatoria statuita dalla Legge di Stabilità. 
La succitata norma, quindi, non prevede alcuna sanatoria, ma dispone semplicemente che per le cartelle di importo inferiore a 300 euro, emesse dal 2000 al 2014, viene meno il controllo dell’Ente creditore ( Erario, Inps, Comuni, Enti territoriali) sull’operato di Equitalia.
Nello specifico, Equitalia ogni 3 anni, deve rendicontare all’Ente ciò che concerne il recupero dei crediti inerenti le cartelle iscritte a ruolo. Con la nuova Legge di Stabilità, la differenza in merito a questo iter sta nel fatto che mentre prima ( ed oggi ancora per le cartelle di importo superiore a 300 euro) l’Ente operava un controllo su tutte le possibili procedure esecutive messe in atto da Equitalia per la riscossione dei crediti, al fine di accertarsi che tutti i mezzi possibili fossero stati messi in atto, oggi, una volta che Equitalia, al termine dei 3 anni trasmette all' Ente la “comunicazione di inesigibilità”, lo stesso non può più operare alcun controllo e dovrà direttamente cancellare i relativi importi dal bilancio.
Ne consegue quindi che i contribuenti dovranno continuare a pagare le cartelle iscritte a ruolo di importo inferiore a 300 euro, mentre potranno non pagare solo quelle che entro i 3 anni dall’invio, Equitalia non fosse riuscita a recuperarle, divenute quindi inesigibili ovvero non riscuotibili.
Il contribuente in tal caso non dovrà far nulla, perché il debito viene cancellato automaticamente.
La Confconsumatori offre assistenza ai contribuenti destinatari delle suddette cartelle, al fine di fornire chiarimenti in merito, contattando il numero 349.4669253 ( Dott.ssa Alessandra Favia) per verificare se la cartella sia o meno riscuotibile.

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12/11/2015 “MAFIA CAPITALE”, CONFCONSUMATORI PARTE CIVILE NEL PROCESSO “RECUP”

Roma, 12 novembre 2015 – Ieri, Confconsumatori Lazio è stata ammessa come parte civile nel procedimento penale a carico di Maurizio Venafro, ex capo di Gabinetto del presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, e, soprattutto, di Mario Mongedirigente della cooperativa Sol.Co., accusati di turbativa d’asta nell’ambito della maxi inchiesta “Mafia Capitale”. Il Gup Giovanni Giorgianni del Tribunale Penale di Roma ha ammesso la costituzione di parte civile di Confconsumatori.

La procura contesta a Venafro e a Monge illeciti legati all’assegnazione, nel 2014, di un appalto regionale.Per l’accusa, i due avrebbero tentato di pilotare l’assegnazione del mega appalto da 60 milioni del servizio “Recup”, lo sportello per le prenotazioni di tutte le prestazioni sanitarie regionali, poi sospeso dalla Regione stessa con i primi arresti del dicembre 2014. Le condotte illecite sono qualificate come reati-fine della più ampia condotta associativa di stampo mafioso (ex art. 416 bis del codice penale) operante su Roma e nel Lazio, altrimenti nota come “Mafia Capitale” ascritta agli altri complici per i quali si procede separatamente. Anche in questo secondo filone Confconsumatori ha depositato la richiesta di costituzione di parte civile.

«Seppure con le dovute cautele per un processo ancora in corso – afferma l’avvocato Barbara d’AgostinoPresidente di Confconsumatori Lazio – la vicenda, nella quale, a quanto consta, sono coinvolti alti funzionari della Pubblica Amministrazione, rappresenta, in modo drammatico un sistema corrotto in ambienti insospettati, che al contrario dovrebbero assicurare la gestione corretta e pulita dei soldi pubblici. Particolarmente importante, inoltre, è la conferma da parte del Tribunale della legittimazione di Confconsumatori Federazione Regionale Lazio a rappresentare interessi diffusi in un processo penale».

«Si tratta di un fondamentale riconoscimento del ruolo di Confconsumatori – aggiungono gli avvocati Chiara de Bellis ed Eleonora Centonze, incaricate per la costituzione di parte civile – quale associazione che agisce a tutela dell’interesse generale e comune di un’intera categoria di utenti, che fruiscono quotidianamente dei servizi e dei beni pubblici erogati dall’apparato della Pubblica Amministrazione. Deve essere garantito il corretto esercizio della funzione amministrativa in ottemperanza ai principi inderogabili di legalità, di buon andamento, di trasparenza e di imparzialità, principi costituzionalmente sanciti che devono ispirare l’attività degli apparati burocratici statali oltreché quella degli enti pubblici territoriali ed istituzionali. Inoltre è una decisione che si pone in piena continuità con quanto già affermato dalla Suprema Corte di Cassazione in numerose pronunce (da ultimo con la sentenza numero 35104 del 22 giugno 2013)».

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10/11/2015 COMUNE DI BARI: ONLINE L'AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI DESTINATA AI NUCLEI FAMILIARI CON QUATTRO O PIÙ FIGLI

È online sul sito del Comune, a questo link, l’avviso per la concessione di contributi economici in favore dei nuclei familiari residenti nella città di Bari che abbiano 4 o più figli minori e reddito ISEE pari o inferiore a 20mila euro.

Con questa misura, finanziata con fondi regionali, il Comune intende sostenere le famiglie numerose riconoscendo loro un contributo economico per diverse tipologie di spese sostenute (e documentate) nel periodo che va dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2014, secondo due linee di intervento.
La prima prevede il rimborso delle spese sostenute per il pagamento di Tares/Tari per l’abitazione principale, rette degli asili nido e costi delle mensa nelle scuole d’infanzia e primarie. La seconda prevede invece rimborsi per le spese sanitarie (visite e cure mediche specialistiche, cure riabilitative, acquisto occhiali da vista....), l’acquisto di materiali didattici e supporti informatici, le spese per attività sportive e formative e per l’abbonamento ai trasporti pubblici di competenza comunale.
La concessione del contributo, sino ad un massimo di € 2.500, avverrà nel rispetto della graduatoria e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, quantificate pari a € 180.544,48 (€ 135.408,36 per Linea di intervento 1 ed € 45.136,12 per Linea di intervento 2).
Il termine ultimo per partecipare all’avviso è fissato il 18 dicembre prossimo. Le domande dovranno essere consegnate presso il Segretariato Sociale del Municipio di appartenenza (l’elenco delle sedi è in allegato al bando).
“Attraverso questo avviso, che segue quello sulle detrazioni Irpef pubblicato qualche giorno fa - commenta l’assessora al Welfare Francesca Bottalico -, abbiamo cercato di porre la giusta attenzione nei confronti dei nuclei familiari, e in particolare di quelli numerosi che attualmente rappresentano uno dei target maggiormente colpiti da situazioni di disagio e sofferenza economica. L’avviso prevede lo stanziamento di 180mila euro destinati a nuclei familiari anche monogenitoriali, con almeno quattro minori. Con questa forma di sostegno intendiamo contribuire alla gestione di determinate spese, come quelle inerenti le visite mediche, l’acquisto di materiali didattici o le attività formative e sportive. Si tratta di un supporto economico finalizzato a consentire a tutti i minori, anche all’interno della stessa famiglia, pari possibilità di accesso sia all’offerta socio-sanitaria sia alle attività legate all’istruzione e al tempo libero, senza che il numero dei figli possa compromettere il benessere di ciascun componente della famiglia”.

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