
L’art.2 della legge afferma il principio generale che le funzioni oggi gestite dalle Province sono trasferite alla Regione. Tuttavia, chiarisce che sarà solo con un successivo decreto del Presidente della Giunta, che vi sarà l’attribuzione effettiva delle funzioni oggetto di riordino.
E’ previsto che, sempre in futuro, la Regione ricollocherà presso di sé il personale trasferito a seguito delle attribuzioni delle funzioni.
Il personale della polizia provinciale è invece disposto che sia trasferito ai Comuni.
L’art.3 prevede che la Regione possa attribuire le funzioni non fondamentali alle Province ed ai Comuni, previa intesa interistituzionale futura e la sottoscrizione di convenzioni future.
L’art.4 chiarisce che le funzioni relative alle politiche del lavoro continuano ad essere esercitate dalle Province fino alla futura entrata in vigore di norme di riforma sul settore e che la Regione disciplinerà con una futura legge regionale, le funzioni di polizia provinciale e la collocazione del relativo personale.
L’art.5 dispone che le funzioni oggetto di riordino, il trasferimento del personale e dei beni connessi, avverrà con futuri provvedimenti della Giunta.
L’art.6 chiarisce che, sino al completamento del processo di trasferimento delle funzioni, le stesse continuano ad esser esercitate dagli enti attualmente titolari (quindi anche dalle Province).
L’art. 7 afferma che con provvedimenti futuri, la Giunta stabilirà i criteri e le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali, connesse al riordino delle funzioni.
L’art.9 afferma il giusto principio che la Regione incentiva l’esercizio in forma associata delle funzioni dei piccoli Comuni e stabilisce misure premiali per incentivare l’esercizio in comune, ma rinvia a successivi provvedimenti di Giunta l’indicazione concreta di tali premialità.
L’art. 10 afferma il sacrosanto principio che si “favorisce” il riordino delle società partecipate delle Province, ed affida agli Enti il compito di redigere entro sei mesi un Piano di ricognizione delle agenzie e società partecipate, nonché un programma di dismissione delle partecipazioni, in società che hanno ad oggetto servizi e funzioni estranee alle competenze su servizi essenziali previste dalla legge. Il Piano dovrà illustrare le modalità e i tempi di attuazione del programma di dismissione.
L’art.11 fissa il termine del 30.7.2016 per il trasferimento effettivo delle funzioni di cui sopra. Inoltre, molto opportunamente, prevede un potere sostitutivo della Regione nei confronti degli Enti locali che si dovessero rendere inadempienti, rispetto agli obblighi fissati.
Una legge giusta nei principi e nelle finalità, ma poco incisiva, sia perché rinvia totalmente al futuro e sia perché poteva osare di più in materia di soppressione delle partecipate. L’unica conseguenza concreta e attuale di questa legge è che la Puglia ha giustamente evitato il commissariamento a cui sarebbe stata sottoposta se non avesse legiferato in materia. Per il resto, poiché in sostanza è come se fosse una legge delega, il giudizio vero potrà arrivare solo, se e quando saranno emessi gli atti attuativi. Di certo auspichiamo che il legislatore regionale ricordi, che la sostenibilità del welfare passa per il risparmio della spesa pubblica inutile.
di Antonio Pinto
Parma, 5 novembre 2015 – In questi giorni gli sportelli di Confconsumatori ricevono molte richieste da parte di cittadini che si sono trovati tra le mani una comunicazione da parte di Unicredit in materia di anatocismo. La nota è stata inviata dalla Banca a seguito del provvedimento inibitorio del Tribunale di Milano che, accogliendo la richiesta dell’associazione Movimento Consumatori, ha imposto a Unicredit di comunicare ai propri clienti e alla cittadinanza (tramite i quotidiani nazionali) il contenuto dell’ordinanza, con la quale il Giudice ha inibito alla banca «Qualsiasi ulteriore forma di anatocismo degli interessi passivi con riferimento ai contratti di conto corrente già in essere o che verranno in futuro stipulati con consumatori, nonché di predisporre, utilizzare e applicare clausole anatocistiche nei predetti contratti».
Confconsumatori comunica che si stanno moltiplicando le pronunce di condanna delle Bancheche hanno agito in modo analogo ad Unicredit e, anche alla luce di questo, ben 12 associazioni dei consumatori hanno presentato un documento alla Banca d’Italia, con il quale chiedono di attuare nella delibera del CICR (Comitato Interministeriale del Credito e Risparmio) l’articolo 120 Tub che dal 2014 vieta l’anatocismo bancario.
La recente pronuncia del Tribunale di Milano non fa che ribadire il divieto di anatocismo sancito dalla Legge di Stabilità 2014 (in vigore dall’1 gennaio 2014) e confermato dalla Cassazione.
«In attesa dell’emanazione della delibera del CICR, che ci auguriamo accolga integralmente la richiesta delle associazioni, – commenta la Presidente di Confconsumatori Mara Colla – l’unica cosa certa è che i consumatori che si sono visti applicare illegittimamente interessi passivi dal 1° gennaio 2014, possono chiedere al proprio istituto di credito la restituzione del maltolto e Confconsumatori, da tempo attiva sull’argomento, ha già avviato diverse azioni in questo senso attraverso i propri sportelli territoriali».
La Suprema Corte, con la sentenza 22803/2015 del 9 novembre, ha chiarito che è valida la delega conferita ad un funzionario e che può essere conferita con atto proprio o con ordine di servizio. Ciò che rileva però è il contenuto della delega. Affinché la delega si valida e possa concretamente identificare il soggetto autorizzato dal direttore regionale o provinciale a un determinato compito, in base anche alle previsioni del Codice civile, essa deve: a) avere forma scritta; specificare le esigenze di servizio che la motivano; b) indicare l’ambito di applicazione e i suoi limiti; c) riportare le generalità della persona delegata; circoscrivere la durata (che dovrebbe essere determinata).
L'avv. Dario Barnaba di Confconsumatori ricorda che le modalità di redazione dell’atto di delega sono state oggetto di una direttiva emanata a livello centrale nel 2010, nella quale si ricorda agli uffici l’esatto contenuto che tale atto deve contenere, non ammettendosi deleghe in bianco (cioè alla funzione, tantomeno non circoscritte nel tempo).
In genere invece, così come avvenuto nel caso oggetto della sentenza della Corte di Cassazione, gli uffici in giudizio allegano provvedimenti che si limitano a individuare i criteri per conferire la delega: viene così indicata la sola qualifica professionale del funzionario potenzialmente destinatario della delega, senza però alcuna precisazione del nome di chi effettivamente rivesta tale qualifica.
Ad esempio, in alcuni casi, emerge che il direttore provinciale ha genericamente affidato ai diversi capo ufficio (senza alcuna indicazione del nome) la firma degli atti, dividendoli per tipologia (persone fisiche, imprese, professionisti, eccetera) e/o per valore. Si tratta così di atti generici privi dei nominativi dei soggetti delegati dai quali non è possibile, né per il contribuente, tantomeno per il giudice, verificare se quel determinato dirigente o funzionario - che ha sottoscritto per delega l’atto impugnato - ne avesse effettivamente la potestà.
Il Tribunale di Bari ha integralmente accolto la domanda di risarcimento di una signora, assistita dall’avv. Alessandra Taccogna di Confconsumatori, la quale inciampando in una buca presente in una strada del Comune di Bitonto, causata dalla mancanza di due mattonelle di rivestimento del marciapiede, si procurava diversi danni fisici, come certificato dal Pronto Soccorso, dove la medesima veniva prontamente accompagnata dai soccorritori.
Precisamente il Tribunale ha ribadito che, per costante Giurisprudenza della Suprema Corte, l'Ente pubblico proprietario delle strade ha l'obbligo della manutenzione di esse ex art. 2043 c.c., oltre che l'obbligo della custodia ex art. 2051 c.c..
L'Ente proprietario delle strade è, quindi, tenuto alla manutenzione delle stesse e la non conformità dello stato della manutenzione della strada pubblica è fonte di responsabilità della P.A., se determina l'insorgere di una situazione di pericolo, con i caratteri propri dell'insidia (Cass. 15224/2005).
La proprietà pubblica del Comune sulle strade comporta, tuttavia, non solo l'obbligo dell'Ente alla manutenzione, ma anche quello della custodia, con conseguente operatività nei confronti di esso, della presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c., nel caso abbia omesso di vigilare per impedire danni a terzi (Cass. 11749/1998).
Orbene, nel caso di specie sono stati inconfutabilmente riscontrati gli elementi della situazione di pericolo, con i caratteri dell'insidia non visibile e perciò imprevedibile.
E' stata, infatti, provata la responsabilità del Comune di Bitonto, nella causazione dei danni subiti dalla signora, per il precario posizionamento delle mattonelle del marciapiede che erano instabili e traballanti ed anche mancanti e non consentivano, assolutamente, da parte dell'attrice, la tempestiva percezione dell'insidia, particolarmente subdola. La c.t.u. ha confermato, altresì, la compatibilità delle lesioni riportate con la dinamica dell'evento lesivo, come descritto in atti e il Tribunale di Bari ha riconosciuto, conseguentemente, un risarcimento danni, pari ad €. 6.928,46, oltre rivalutazione monetaria ed interessi compensativi sulla somma stessa. Ha inoltre, condannato il Comune al pagamento integrale delle spese legali.
Come riferito dall’avv. Taccogna: "i cittadini, in casi simili a quello descritto, devono conoscere i loro diritti e sapere che, in base alle norme e sentenze in materia, possono essere integralmente risarciti per i danni subiti e per le spese sostenute".

La Legge approvata prevede che, per lo svolgimento delle attività necessarie all’esercizio delle proprie funzioni, i Gruppi consiliari si avvalgono di personale e di collaboratori, assunti direttamente, in virtù di rapporti di tipo fiduciario. Come avviene per i contratti di tipo privatistico.
Sotto il profilo economico, il contributo annuale spettante ai singoli Gruppi è parametrato sul costo di un'unità di personale di categoria D (posizione economica D6) per ciascun consigliere componente. Come spiega bene - e con trasparenza - il Referto tecnico collegato alla Legge, tale costo ammonta ad euro 53.290 annui per ogni consigliere.
Pertanto, ogni anno, i 51 consiglieri regionali avranno il diritto di spendere, complessivamente, euro 2.717.798,16 per i c.d. portaborse.
La spesa prevista per l’intera legislatura (ipotizzando che duri per il suo periodo fisiologico di cinque anni) sarà dunque di euro 13.588.990,80.
E’ una legge che si limita, in verità, a ritoccare la legge n.34 del 2012 già esistente.
Tuttavia, è il caso di rilevare che la Regione Puglia è dotata di un Servizio legislativo con dipendenti regionali che, istituzionalmente, hanno anche il compito di assistere ed affiancare i consiglieri nella preparazione di un progetto di legge.
Più che un “regolamento etico” che vieti l’assunzione di parenti, sarebbe stato giuridicamente più corretto innovare rispetto al passato e fare un concorso pubblico per spesa (rilevante) di soldi pubblici.
Il personale dei Gruppi consiliari può essere acquisito: a) mediante il distacco di dipendenti regionali in servizio; b) mediante il comando di dipendenti di altre P.A.; c) mediante i contratti previsti dalla vigente legislazione per l’acquisizione di prestazioni di lavoro subordinato o autonomo.
I contratti di lavoro e gli incarichi terminano automaticamente alla cessazione, anche anticipata, della legislatura e possono essere risolti in qualsiasi momento per effetto della cessazione del Gruppo consiliare.
E’ una legge che indubbiamente serve a 51 persone, ma purtroppo non serve ai restanti cittadini pugliesi.
di Antonio Pinto
Parma, 23 ottobre 2015 – Procede la raccolta di adesioni di risparmiatori danneggiati dallo scandalo di Banca Popolare di Vicenza, l’ennesimo caso di “risparmio tradito” in cui a pagare per la gestione scorretta e truffaldina dei capitali sono soprattutto i piccoli azionisti.
Ieri, giovedì 22 ottobre, in un incontro pubblico a Udine, l’AD della Banca Popolare di Vicenza ha affermato testualmente che «Il costo del titolo è di 48 euro per azione ma l’aumento di capitale sarà fatto a valori significativamente più bassi». Questo conferma purtroppo che la svalutazione da 62,5 a 48 euro delle azioni, è un taglio pesante, che è però solo l’inizio di ulteriori perdite assai più ingenti.
«Il percorso di risanamento fissato dal nuovo AD – spiega l’avvocato Antonio Pinto, componente del direttivo di Confconsumatori – prevede l’aumento di capitale da 1,5 miliardi da effettuarsi entro aprile del 2016. La nuova richiesta di capitali, dopo gli aumenti da 1,2 miliardi degli anni passati bruciati del tutto dalle perdite miliardarie, è l’asse portante per restituire solidità patrimoniale ed è, di fatto, già blindato, grazie a un accordo di garanzia con UniCredit. Sempre entro aprile 2016 è prevista la trasformazione in Spa propedeutica allo sbarco in Borsa, entro il 2016. Il problema è che proprio in questi passaggi si formalizzerà e concretizzerà una ulteriore e forte perdita sul valore delle azioni della Banca».
A seguito di numerosi esposti giunti in Procura da parte di tanti soci, alcuni assistiti da Confconsumatori, la Procura ha confermato ufficialmente di aver aperto un’inchiesta nei confronti dei precedenti vertici della Banca: l’indagine è stata affidata al Giudice Luigi Salvadori. Due le accuse principali: da un latol’aggiotaggio perché, pur non essendo una società quotata, la banca vicentina ha dato una falsa rappresentazione del bilancio; dall’altro lato l’ostacolo alla vigilanza perché non sono stati forniti i documenti reali alle due istituzioni addette ai controlli, Consob e Banca d’Italia. Gli indagati «esponevano fatti non rispondenti al vero sulla situazione patrimoniale». «Le indagini – spiega Pinto – per ora si sono concentrate sui crediti deteriorati non inseriti nella voce delle sofferenze e sui presunti finanziamenti concessi per l’acquisto di azioni: due condizioni che avrebbero camuffato, secondo gli inquirenti, il reale stato patrimoniale della banca».
Confconsumatori è impegnata in prima linea nella battaglia e raccoglie adesioni da parte dei risparmiatori coinvolti nella vicenda. Gli interessati possono rivolgersi direttamente alle sedi territoriali dell’associazione o compilare il modulo online gratuito qui sotto
Il caso. Il proprietario di un auto si è rivolto presso la Confconsumatori – sede di Andria – per chiedere se poteva subire la sospensione della sua patente, avendo dato in prestito ad un suo familiare l’auto e quest’ultimo aveva ricevuto verbale per sorpasso vietato. Per tale trasgressione al Codice della Strada è previsto il pagamento di una sanzione amministrativa, la decurtazione dei punti e la sospensione della patente. Dunque, il proprietario del veicolo ha chiesto informazioni sull’eventuale sospensione della patente, pur non essendo lui il conducente al momento del sorpasso.
Si è rilevato che il provvedimento di sospensione della patente per un periodo determinato può essere disposto solo in caso di contestazione immediata della violazione, in quanto solo in questo caso è possibile identificare subito il trasgressore: infatti, si deve tener presente che tale provvedimento di sospensione può essere comminato solo ed esclusivamente nei confronti di chi ha commesso la violazione.
La sospensione della patente è altresì applicabile qualora il proprietario del veicolo abbia indicato, nella comunicazione fornita all'organo di polizia stradale ai fini della decurtazione dei punti della patente, ex articolo 126-bis del Codice della strada, i dati personali e della patente del conducente al momento in cui è stata commessa la violazione.
Se invece il trasgressore non è individuato, il proprietario del veicolo o gli altri obbligati in solido sono tenuti unicamente al pagamento di una sanzione pecuniaria.
Infatti, nel caso in cui non è possibile risalire al conducente del veicolo al momento in cui è stata commessa la violazione, il Codice della strada non prevede ulteriori sanzioni per il proprietario o per gli altri obbligati in solido.
fonte: andrialive.it
La perdita di una persona a noi cara rappresenta un dolore che né le medicine né il tempo sono in grado di guarire. Il nostro cuore è costretto a sopportare un peso che, di giorno in giorno, si tramuta in un macigno e ovunque andiamo e qualsiasi cosa facciamo abbiamo sempre l'impressione d'aver perso una parte di noi che non tornerà più indietro e per tale motivo ha lasciato un vuoto incolmabile.
Ed è proprio il senso d'incompletezza che ci rende vulnerabili e ci rende prigionieri di illusioni e speranze che qualche malintenzionato potrebbe decidere di sfruttare per trarne un profitto personale. Perché le persone che ci vogliono ingannare sanno come tramutare la nostra debolezza in un loro punto di forza e raramente provano qualche scrupolo nel farlo.
“Vuoi avere la conferma che tuo padre è ancora qui, accanto a te? Se pensi possa esserti d'aiuto, io posso mettermi in contatto con lui e porgergli tutte le domande che vorresti fargli tu!”.
E' così che alcuni cominciano...
Con un approccio diretto ma al tempo stesso cordiale, affabile e disponibile.
Guai a parlare di soldi sin dalle prime battute.
Oltre a “far cafone”, metterebbe in fuga anche il più ingenuo degli ingenui.
Al contrario, per ottenere la fiducia del potenziale “cliente” non vi è nulla di meglio del fornirgli qualche “prova” di ciò che si sa fare. e che non a caso, viene quasi sempre presentato come un “dono al servizio dell'umanità”.
Una delle tecniche più comuni in tal senso consiste, ad esempio, nel sostenere di vedere intorno ai malcapitati una o più “sagome” luminose che li proteggono a mo' di scudo e non li abbandonano un solo secondo. Ovviamente ben ci si guarda dal dire nome e cognome delle Entità in questione.
A svelarli è niente meno che il diretto interessato, il quale senza rendersene conto comincia a elencare in ordine d'importanza proprio tutti coloro con cui vorrebbe rientrare in contatto. Defunti di cui si arriva a raccontare piccoli ma preziosi dettagli che, una volta archiviati da chi li ascolta, vengono poi manipolati ad arte nel corso di sedute spiritiche, stati di trance e quant'altro...
Secondo taluni (non tutti!) presunti Medium, infatti, i morti per parlare necessiterebbero sia di luoghi arredati di tutto punto sia di “personale specializzato” che per tale motivo rappresenta una sorta di “porta” o “passaggio” grazie alla quale loro possono
Terminata la conversazione e ultimata la “chiamata” i più fortunati se la cavano con una stretta di mano e mille ringraziamenti per la cortesia ricevuta mentre a tutti gli altri viene presentato il conto (o una proposta di “donazione” nei casi in cui si voglia mantenere un minimo di stile).
Del resto la chiamata c'è stata e che si abbia o meno lo scatto alla risposta, è indubitabile si sia trattato di un'interurbana!
Inutile dire che, laddove c'è chi paga senza batter ciglio e magari promette pure di tornare con un amico, c'è chi invece tutto si aspettava fuorché di POS per il bancomat o la carta di credito sulla soglia d'ingresso e per tale motivo si ritrova in preda al panico.
Niente paura: nessuno può svegliarsi un bel mattino e chiedere soldi per aver poggiato le mani su un tavolino traballante. Dal punto di vista legale dobbiamo infatti distinguere due diversi profili: sul piano civilistico, la “prestazione” del mago di turno è considerata contraria alla legge, perciò il relativo contratto stipulato tra le parti (anche verbalmente) ha un oggetto illecito e quindi non ha diritto ad alcuna tutela in sede giurisdizionale.
Sul piano penale, a difesa del cittadino intervengono due articoli del Codice Penale: l'art. 661 CP
(abuso della credulità popolare) e l'art. 640 CP (truffa).
La Suprema Corte di Cassazione, nell'ormai celebre procedimento penale a carico di Vanna Marchi e di sua figlia, Stefania Nobile, ha affermato che “integra il reato di truffa aggravata (art. 640 CP, comma 2, n. 2) la condotta del soggetto che, sfruttando la notorietà creatasi di mago o guaritore, ingeneri nelle persone offese il pericolo immaginario dell’avveramento di gravi malattie e faccia credere alle stesse di poterle guarire e preservare e le induca in errore, compiendo asseriti esorcismi o pratiche magiche o somministrando o prescrivendo sostanze al fine di procurarsi un ingiusto profitto con danno delle stesse”.
L'art. 661 CP, invece, punisce con una contravvenzione coloro che approfittano della credulità delle persone. Questo tipo di reato, a differenza della truffa, non richiede il fine di lucro ed inoltre deve essere rivolto (anche a mezzo stampa o internet) nei confronti del pubblico, non di una singola persona. Ciò che viene tutelato è infatti l'ordine pubblico. Tuttavia, se la condotta “magica” è effettuata sulla base di norme e tradizioni (si pensi al rito dell'esorcismo praticato dai sacerdoti cattolici), allora ciò non costituisce abuso della credulità popolare. Inoltre la Corte di Cassazione ha più volte affermato che attività come quelle di Astrologo, Grafologo, Chirocartomante, Veggente, Occultista, non possono essere ritenute di per sé ingannatorie e fasulle.
In conclusione, esiste solo una verità che dovremmo sforzarci di ripetere: chi ci ha amato non ha alcun bisogno di tornare perché non se ne è mai andato... Fintanto che lo porteremo nel cuore non avremo bisogno né di interpreti né di centralinisti: tutto ciò che vorrà dirci lo sentiremo leggendo dentro noi stessi. Le risposte che cerchiamo sono lì e con buona pace di chi è abituato a vendere emozioni e sentimenti sono tutte a costo zero!
fonte:progettoserp.com
Il Tribunale di Trani con la sentenza n° 640/2015 del 20/04/2015 ha dichiarato sia la nullità del contratto di time-sharing e sia del contratto di finanziamento ad esso collegato.
La vicenda è analoga a quella di tanti altri malcapitati consumatori. Gli attori, due coniugi (difesi dall’Avv. Marianna Gagliardi del Foro di Trani), venivano invitati telefonicamente, nel settembre del 2008, dai rappresentanti della “Sagittario distribuzioni s.r.l.” a recarsi presso un hotel, per ritirare un voucher per una vacanza omaggio. Accadeva, che dapprima nel luogo fissato, e il giorno successivo presso il loro appartamento, i coniugi siano stati indotti alla sottoscrizione di un contratto di acquisto di una settimana di multiproprietà in un complesso turistico situato a Santo Domingo e affiliato al circuito di scambio RCI. Inutile dire che i coniugi non sono mai stati nel complesso, non hanno mai potuto né affittare né scambiare la loro settimana, e hanno altresì scoperto che era praticamente impossibile venderla.
In materia c’erano già state diverse pronunce, ma a differenza delle precedenti il Giudice ha respinto i motivi di nullità aventi ad oggetto la vessatorietà delle clausole non specificatamente approvate per iscritto ex art. 33 D. lgs n° 206/2005, poiché nel contratto “de quo” risultavano redatte in modo sufficientemente chiaro e comprensibile. Parimenti venivano respinte le doglianze in merito alla pubblicità ingannevole, ex art. 70 del predetto decreto legislativo, poiché irretroattive. Infatti la norma è entrata in vigore solo nel giugno del 2011. Il Tribunale di Trani, con sentenza n.640/2015 aa viceversa, accolto, la domanda di nullità ex art. 1346 e 1418 c.c. per indeterminatezza e indeterminabilità dell’oggetto, ed ha condannato, in solido, le società alla restituzione di tutto quanto pagato per l’acquisto della settimana oltre che alla condanna al pagamento delle spese del giudizio. Come spiega l’Avv. Marianna Gagliardi: “Secondo il Tribunale di Trani, nel contratto firmato tra gli attori e la Sagittario distribuzioni e l’Aquarium suite resort, pur essendo specificate l’ubicazione con indicazione catastale dell’immobile, per quanto concerne la quota acquistata, viene menzionato solo il numero dell’appartamento, la settimana, la tipologia (trilocale) e le spese di gestione. Manca invece ogni indicazione circa la quota della comproprietà acquistata, così come di conseguenza, la determinazione dei millesimi della medesima, utile anche ai fini della quantificazione dei costi della sua manutenzione e gestione. Tanto comporta la nullità del contratto in questione”.
La stessa sorte ha travolto il contratto di finanziamento stipulato, contestualmente all’acquisto della settimana, con la Agos Ducato. Difatti il Giudice lo ha ritenuto “funzionalmente collegato con quello dichiarato nullo”. Il collegamento, come da consolidata giurisprudenza, vi è tutte le volte in cui due distinti negozi, pur conservando la individualità propria di ciascun tipo, vengono tuttavia concepiti e voluti come avvinti teleologicamente da un nesso di reciproca interdipendenza, per cui le vicende del primo debbono ripercuotersi sul secondo, condizionandone validità ed efficacia.
E’ partita, da poche settimane, la nuova edizione del bando N.I.D.I. “Nuove Iniziative di impresa” che, oggi, finanzia, oltre a tutte le attività ed i servizi già contemplati nel precedente bando, anche il commercio elettronico, l’e-commerce, e dà la possibilità ai dipendenti di imprese in crisi di rilevare l’attività degli ex datori di lavori, avvalendosi di un'agevolazione che può coprire dall'80% al 100% dell'investimento. Il budget disponibile ammonta ad euro 54 milioni.
Ricordiamo che il bando NIDI si rivolge a giovani, donne, disoccupati, persone che stanno per perdere la propria occupazione, lavoratori precari.
In particolare, può presentare la domanda per ottenere l’agevolazione:
- chi vuole avviare una nuova impresa;
- coloro che hanno un'impresa costituita da meno di 6 mesi ed inattiva.
L’impresa dovrà essere partecipata per almeno la metà, sia del capitale sia del numero di soci, da soggetti appartenenti ad almeno una delle seguenti categorie:
- giovani con età tra 18 anni e 35 anni;
- donne di età superiore a 18 anni;
- disoccupati che non abbiano avuto rapporti di lavoro subordinato negli ultimi 3 mesi;
- persone in procinto di perdere un posto di lavoro;
- lavoratori precari con partita IVA (meno di 30.000 € di fatturato e massimo 2 committenti).
Con il nuovo bando Nidi, si può avviare una nuova impresa nei seguenti settori: attività manifatturiere, costruzioni ed edilizia, riparazione di autoveicoli e motocicli, affittacamere e bed & breakfast, ristorazione con cucina (sono escluse le attività di ristorazione senza cucina quali bar, pub, birrerie, pasticcerie, gelaterie, caffetterie, ristorazione mobile, ecc.), servizi di informazione e comunicazione, attività professionali, scientifiche e tecniche, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese, istruzione, sanità, assistenza sociale non residenziale, attività artistiche, attività sportive, attività di intrattenimento e divertimento (sono escluse le attività delle lotterie, scommesse e case da gioco), attività di servizi per la persona. traslochi, magazzinaggio, attività di supporto ai trasporti, servizi postali ed attività di corriere, commercio elettronico.
L’agevolazione varia a seconda dell’investimento: se si prevede di avviare l'impresa con investimenti fino a € 50.000,00, l'agevolazione è pari al 100%, metà a fondo perduto e metà come prestito rimborsabile.
Se si prevede di avviare l'impresa con investimenti compresi tra € 50.000,00 ed € 100.000,00, l'agevolazione è pari al 90%, metà a fondo perduto e metà come prestito rimborsabile.
Se si prevede avviare l'impresa con investimenti compresi tra € 100.000,00 ed € 150.000,00, l'agevolazione è pari all'80%, metà a fondo perduto e metà come prestito rimborsabile.
Il nuovo Bando NIDI prevede altresì un contributo sulle spese di gestione dei primi sei mesi di euro 10.000,00 (mentre nella precedente edizione, il contributo ammontava a 5.000,00).
Nella nuova edizione del bando, infine, è data la possibilità ai dipendenti di imprese poste in liquidazione o soggette a procedura concorsuale di rilevare l’azienda in crisi da cui dipendono: in tal caso, il nuovo N.I.D.I. finanzia la nuova impresa nata dal rilevamento di quella esistente in crisi.
Rimane ovviamente sempre finanziabile con tale misura la nuova impresa nascente dal rilevamento di un’impresa esistente nel caso di passaggio generazionale: è infatti possibile richiedere le agevolazioni se si è parenti o affini (entro il 2° grado in linea discendente) di un imprenditore ed si ha intenzione di rilevare l’intera azienda esistente.
Con il bando NIDI si possono realizzare investimenti per la realizzazione di opere edili e assimilate (con alcune limitazioni), macchinari di produzione, impianti, attrezzature varie e automezzi di tipo commerciale, programmi informatici, nonché per sostenere le spese di esercizio ad es. per materie prime, materiali di consumo, per la locazione di immobili o di affitto impianti/apparecchiature di produzione, per le utenze (energia, acqua, riscaldamento, telefoniche e connettività), premi per polizze assicurative e canoni ed abbonamenti per l’accesso a banche dati e servizi informatici.
fonte:ilikepugllia.it
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