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07/07/2014 FONDI EUROPEI: OPPORTUNITA' PER IMPRESE ED ENTI LOCALI. CHE FARE?

Avviati i "bandi" per la nuova Programmazione 2014/2020 dei Fondi UE. Ci sono circa 170 miliardi che si possono utilizzare nei prossimi 7 anni in Italia, fra Fondi diretti e Fondi strutturali che passano attraverso le Regioni. Sono una grande potenzialità da giocarsi per costruire iniziative di sviluppo anche in Puglia. La responsabilità sarà la chiave dei comportamenti che devono guidare le imprese, gli Enti pubblici locali e i professionisti. 
Le imprese devono acquisire una capacità di programmazione dal basso e devono ragionare sulla base delle specificità competitive loro e del territorio pugliese cui appartengono, possibilmente con progetti di lungo respiro. I Fondi UE non sono una mucca da mungere per finanziare la propria attività quotidiana, ma risorse nuove da usare per rafforzare o innovare l'azienda.
La Regione Puglia deve fare da catalizzatore, un hub per unire le imprese ed orientarle verso progetti capaci di farsi struttura, che durano nel tempo.
Gli enti locali devono dotarsi di unità tecniche che lavorino solo su questo. Si deve partire da una strategia di sviluppo che si concentri sui problemi strutturali del nostro mondo produttivo e mobiliti intorno a questi, tutti i soldi dei vari programmi operativi. Inoltre, devono velocemente lavorare a una semplificazione burocratica, per non intrappolare le decisioni e l'attuazione dei progetti in procedure paralizzanti. 
I professionisti devono darsi da fare per acquisire questo nuovo know-how. Durante l'ultimo corso di formazione sui Fondi diretti UE, tenutosi a Bari la scorsa settimana, su circa un'ottantina di partecipanti, vi erano solo tre studi legali e questo mi pare assurdo. Occorre avere una attenzione costante alle "call" ed ai bandi che stanno venendo fuori a gettito continuo, imparare a scrivere progetti seri e concreti, affiancando imprese ed enti locali, studiare a fondo le normative generali e quelle speciali delle singole misure ed interventi.
Una ricerca del Centro Studi di Confindustria ha verificato che nelle programmazioni precedenti si sono avute le seguenti negatività: solo il 40% dei Comuni è riuscito ad accedere a questi progetti. Vi è stata una frammentazione eccessiva con oltre 650.000 progetti finanziati. I tempi vergognosi, perchè pari a 5 anni per quelli di valore inferiore a un milione di euro e quasi nove anni per progetti di taglia superiore ai 50 milioni e spesso per inefficienza amministrativa. Scarso dialogo fra PA e imprese e territori. Marginalità delle somme destinate a grandi interventi strategici.
Questa partita che si gioca nei prossimi sette anni, la Puglia non la può proprio sbagliare.

fonte:ilikepuglia.it

di Antonio Pinto

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04/07/2014 EQUITALIA: RATEIZZAZIONI POSSIBILI SINO AL 31 LUGLIO

A seguito della conversione in legge del DL 66/2014 anche i contribuenti che decaduti dal beneficio della rateazione entro e non oltre il 22 giugno 2013 possono comunque richiedere, in via eccezionale, la concessione di un nuovo piano di rateizzazione, presentando istanza in tal senso entro e non oltre il 31 luglio 2014. 
L’ulteriore rateazione potrà arrivare fino a un massimo di 72 rate mensili. Occorre ricordarsi che ci sono però alcuni limiti rispetto alle regole generali sulla rateizzazione: il nuovo piano non è concesso ed i contribuenti cesseranno dal beneficio in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive. La modulistica è consultabile e scaricabile dal portale di Gruppo all’indirizzohttp://www.gruppoequitalia.it/, all’interno della sezione “Rateizzare”. Le rateizzazioni si confermano la soluzione più adottata da famiglie e imprese per pagare le cartelle di Equitalia. Ad oggi ne risultano attive 2,3 milioni, per un importo di oltre 25 miliardi di euro.

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01/07/2014 LA "EX" CONCUSSIONE, PUÒ CONTINUARE A ESSER PUNITA COME ESTORSIONE O VIOLENZA PRIVATA

La Corte di Cassazione penale, con sentenza del 30 giugno 2014 n. 28151 ha "messo una pezza" all'abrogazione del reato di concussione ed ha stabilito il seguente principio: "L'abuso dell'incaricato di pubblico servizio non più punibile come concussione rientra comunque nell'alveo di altri reati, quali ad esempio l'estorsione o la violenza privata. E' illegittima pertanto l'assoluzione disposta in sede di merito".

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30/06/2014 IMPRESE, CONSUMATORI ED ETICA

In tempo di crisi economica che impoverisce il portafoglio ma inaridisce un po' anche i cuori, affidare il welfare e la tutela dei cittadini soltanto all'etica, è un rischio. Per questo, ho letto con piacere che un'indagine dell'Osservatorio Socialis ha verificato che, nelle scelte di acquisto quasi sette italiani su dieci, tengono conto delle condotte delle imprese nei confronti dei lavoratori, dell'ambiente, dei consumatori. Considerano inoltre le iniziative di beneficenza e solidarietà svolte dalle aziende sul territorio. Questa ricerca conferma la rilevanza crescente della reputazione aziendale nelle scelte d'acquisto dei consumatori. Sono dati fondamentali per confermare la bontà del principio secondo cui: ciò che è etico è anche conveniente sotto il profilo economico. Se nei consumatori si rafforza l'idea che comprare un prodotto è un pò come votare, allora le imprese saranno incentivate tantissimo ad attuare politiche aziendali di rispetto delle persone e dei territori. Il boom di internet e dei Social media ha imposto un nuovo modello di comunicazione, in cui il consumatore può compiere le sue scelte informandosi prima di acquistare, ad esempio ascoltando il giudizio di altri utenti che hanno già provato il prodotto o il servizio che interessa. Oggi puoi bombardare di spot tv quanto vuoi, ma se su FB si legge che il giudizio su quel bene è negativo, venderai poco comunque.
Due recenti e ottimi esempi di applicazione di questi principi sono: 1) il marchio Equapulia che sarà concesso solo alle aziende che producono pomodori e prodotti agricoli rispettando un codice etico; in cambio avranno una forte riconoscibilità sul mercato che di certo darà loro un forte vantaggio competitivo presso i consumatori; 2) la legge regionale 10.03.2014 n.8 interamente dedicata a strumenti che incentivano le aziende ad adottare condotte di responsabilità sociale, a partire dal rispetto dei diritti dei lavoratori. 
Alle associazioni dei consumatori il compito di far fruttare questi esempi positivi.

fonte:ilikepuglia.it

di Antonio Pinto

 

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14/06/2014 DA OGGI IN VIGORE NUOVE NORME DI TUTELA SULLE VENDITE

Oggi entrano in vigore le nuove norme sui contratti di vendita e di servizi. Di seguito le principali novità introdotte dal D.lgs. 21 febbraio 2014 n. 21 che attua azione la direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori.
Per quanto riguarda i contratti conclusi nei locali commerciali: a) Consegne in tempi certi (termine pattuito o entro 30 giorni); b) nessun costo supplementare per l’utilizzo di mezzi di pagamento con carte di credito; c) nei contratti che pongono a carico del professionista l’obbligo di provvedere alla spedizione dei beni, il rischio della perdita o del danneggiamento dei beni, per causa non imputabile al venditore, si trasferisce al consumatore soltanto nel momento in cui quest’ultimo entra materialmente in possesso dei beni (attenzione: solamente se il corriere viene scelto dal venditore!).
Per i contratti conclusi fuori dei locali commerciali e a distanza: a) nei contratti a distanza conclusi al telefono, il consumatore è vincolato solo dopo aver firmato l’offerta o dopo averla accettata per iscritto, anche con firma elettronica (quindi non è più sufficiente il consenso vocale!); b) il terrmine per esercitare il diritto di recesso si allunga a 14 giorni e decorre, nel caso di acquisto di beni, dal giorno in cui il consumatore ne acquisisce il possesso fisico. Per esercitare il recesso è sufficiente una qualsiasi dichiarazione esplicita, non è più condizione imprescindibile l’invio della raccomandata a.r.; consigliamo comunque di utilizzare solo forme che costituiscano prova documentale dell’avvenuto recesso quali fax o e-mail o ancora la raccomandata a.r. c) rimborsi più veloci, entro 14 giorni, in caso di recesso. d) perr qualsiasi costo supplementare oltre a quello della prestazione principale è necessario il consenso espresso del consumatore. Non valgono le caselle preflaggate e in generale format precompilati. e) anche i contratti collegati sono risolti di diritto in caso di esercizio del recesso; f) prezzi trasparenti e comprensivi di ogni voce; g) in caso di acquisti on-line il consumatore deve essere avvisato chiaramente che al momento del click sorge per lui un vincolo contrattuale.
Strumenti privatistici come l’azione inibitoria, l’azione di classe e la soluzione extragiudiziale delle controversie si affiancano ad una nuova competenza esclusiva dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che d’ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, accerta le violazioni contrattuali, ne inibisce la continuazione e ne elimina gli effetti. L’Antitrust in materia di accertamento e sanzione delle violazioni si avvale dei poteri già propri in materia di prassi commerciali sleali.
I contratti esclusi: le nuove regole non si applicano ad alcuni contratti tra cui quelli per i servizi sociali, di assistenza sanitaria, di attività di azzardo, di servizi finanziari, aventi ad oggetto la creazione di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti su beni immobili, quando sono stipulati dinanzi a un pubblico ufficiale.

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26/05/2014 CORTE COSTITUZIONALE: L’INDENNIZZO PER LA LUNGA DURATA DI UN PROCESSO SPETTA ANCHE A CHI HA PERSO LA CAUSA.

La Corte costituzionale, con ordinanza del 09.05.2014 n.124, recentemente pubblicata, ha chiarito che, anche dopo le modifiche apportate dal D.L. n.83 del 2013 alla Legge Pinto (L. n.89 del 2001), è incostituzionale un’interpretazione della Legge che preveda «l’impossibilità di liquidare in alcuna misura un’equa riparazione in favore della parte che, nel processo presupposto, sia risultata interamente soccombente».
La Corte di appello di Reggio Calabria, aveva manifestato il timore che le nuove norme del 2012 avessero reso impossibile, per la parte soccombente, avvalersi della disciplina dell’indennizzo per i danni da durata irragionevole di un processo. La Corte Costituzionale, con ampia motivazione, ha sancito che l’unica interpretazione costituzionalmente corretta della Legge Pinto, è invece nel senso di ammettere al risarcimento dei danni, anche la parte che ha perso la causa.

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18/05/2014 CORTE DI GIUSTIZIA UE: IVA SI PUÒ RECUPERARE SE NON SI RICEVE IL PAGAMENTO

Il mancato pagamento di una fornitura di beni consente di recuperare, senza eccessive formalità, l'Iva addebitata in fattura. Lo afferma la Corte di giustizia Ue che, con la sentenza depositata il 15 maggio 2014, ha risolto una questione pregiudiziale sottopostale da un giudice ungherese. La decisione può influenzare la normativa italiana, atteso che l'art. 26 del Dpr 633/72 concede la possibilità per il cedente/prestatore di emettere la nota di credito per mancato pagamento solo ad esito negativo di procedure esecutive o concorsuali infruttuose. La disposizione nazionale è causa di problemi, in quanto la durata eccessiva delle procedure concorsuali rende lungo e difficoltoso il recupero dell'imposta anticipata, mettendo cosi le imprese in notevole crisi finanziaria. Il fatto che ha originato la sentenza: nel 2008 una società ha ceduto dei beni a un'altra società ungherese, consegnandoli presso un deposito. I beni non sono stati mai pagati e la società cedente ha avviato un procedimento civile per ottenere la restituzione della merce ceduta o il pagamento. La sentenza ha dichiarato la risoluzione del contratto di vendita e, di conseguenza, la società cedente ha emesso una nota di credito portando in detrazione l'Iva relativa. In 1° grado il giudice tributario ha dato ragione al fisco, in 2° grado è arrivato il rinvio alla Corte Ue.
I giudici comunitari hanno ritenuto, in primo luogo che una norma nazionale che non preveda la riduzione della base imponibile in caso di mancato pagamento del prezzo sia legittima in quanto nell'art. 90 della direttiva 2006/112 è presente una apposita deroga. In tal caso, qualora venga applicata la deroga prevista al paragrafo 2 di tale articolo, gli Stati membri possono prevedere che l'esercizio del diritto alla riduzione della base imponibile sia subordinato al compimento di alcune formalità che consentono di dimostrare in particolare che una parte o tutto il corrispettivo non sono stati definitivamente percepiti. Il diritto comunitario non precisa né le condizioni né gli obblighi che gli Stati membri possono prevedere e, pertanto, esiste un ampio margine discrezionale. Tuttavia tale discrezionalità non è assoluta, in quanto le misure adottate non devono eccedere quanto necessario a verificare l'esistenza del mancato pagamento totale o parziale, cosa che spetta al giudice nazionale verificare di volta in volta.

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11/05/2014 FERROVIE: DAL 21 MAGGIO ENTRANO IN VIGORE LE NORME CHE SANZIONANO LE AZIENDE CHE VIOLANO I DIRITTI DEI PASSEGGERI

Buone notizie per i pendolari. Finalmente il 21 maggio entra in vigore il decreto legislativo (17 aprile 2014, n. 70) che disciplina le sanzioni sulle violazioni dei diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario. L’Organismo di controllo a cui è affidata la gestione dei reclami e l'applicazione delle sanzioni è l’Autorità di regolazione dei trasporti.
L’Autorità può acquisire dalle imprese ferroviarie, dal gestore dell’infrastruttura o da qualsiasi altro soggetto informazioni e documentazione e può effettuare verifiche e ispezioni presso le imprese ferroviarie o il gestore dell’infrastruttura, e riferisce al Parlamento dell’attività svolta.
Il decreto stabilisce che “ogni passeggero, dopo aver presentato un reclamo all’impresa ferroviaria, trascorsi trenta giorni dalla presentazione può presentare un reclamo all’Organismo di controllo per presunte infrazioni al regolamento, anche avvalendosi di strumenti telematici e di semplificazione, secondo modalità tecniche stabilite con provvedimento dell’Organismo di controllo adottato entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto. L’Organismo di controllo istruisce e valuta i reclami pervenuti ai fini dell’accertamento dell’infrazione”.
L’Autorità dei trasporti determina l’importo delle sanzioni. “Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori dei settori dei trasporti”.
Vediamo alcuni esempi di sanzioni previste. Per l’inosservanza dell’obbligo relativo alla possibilità di trasporto delle biciclette a bordo treno, le imprese ferroviarie sono soggette al pagamento di una sanzione da 200 a 1.000 euro. “Nel caso in cui spetti all’impresa ferroviaria rendere preventivamente pubblica la propria decisione di sopprimere un servizio e tale obbligo risulti inosservato, l’impresa ferroviaria è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro”.
Per l’inosservanza degli obblighi informativi relativi al viaggio, le imprese ferroviarie e i venditori di biglietti che offrono contratti di trasporto per conto di una o più imprese ferroviarie sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro. Se le imprese ferroviarie non vogliono vendere i biglietti a bordo treno, devono darne comunicazione all’Autorità dei trasporti e rendere pubblica tale decisione. Mentre, stabilisce il decreto legislativo, “qualora anche solo temporaneamente non sia disponibile nella stazione di partenza o in prossimità della stessa alcuna modalità di vendita dei biglietti e l’acquisto riguardi un servizio ricompreso nell’ambito di un contratto di servizio pubblico, il biglietto è rilasciato a bordo treno senza alcun sovrapprezzo comunque denominato. In caso di inosservanza del divieto di applicare detto sovrapprezzo, l’impresa ferroviaria è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro”.
Per quanto riguarda la responsabilità delle imprese ferroviarie in relazione ai bagagli, in caso di inosservanza dell’obbligo di copertura assicurativa minima sono previste sanzioni da 50.000 euro a 150.000 euro. Per ritardi, coincidenze perse e soppressioni, il decreto stabilisce che l’impresa ferroviaria dia ai passeggeri le informazioni sulle modalità di indennizzo e risarcimento per ritardi, perdite di coincidenze o soppressione dei treni: se questi obblighi non vengono rispettati, per ogni singolo caso l’impresa ferroviaria è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro. Sono previste sanzioni da 2.000 a 10.000 euro per ogni singolo evento per il quale l’impresa ferroviaria sia responsabile di mancata assistenza al viaggiatore in caso di ritardo o interruzione del viaggio e di mancato rispetto dell’obbligo di fornire servizi di trasporto alternativo.
Il decreto disciplina anche le sanzioni per la violazione degli obblighi relativi ai diritti delle persone con disabilità, degli obblighi su sicurezza, reclami e qualità del servizio e degli obblighi informativi sui diritti dei passeggeri.

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05/05/2014 L’ASSOCIAZIONE CODICI LECCE DENUNCIA ALL’ANTITRUST: PREZZI TROPPO ALTI PER IL LATTE DELL’INFANZIA

I prezzi del latte per l’infanzia in Italia sono troppo alti, molto più elevati di altri Paesi europei. Dopo aver raccolto tante segnalazioni di consumatori, Codici Lecce ha inviato denuncia all’Antitrust e al Ministro della Salute affinché aprano un’istruttoria ed intervengano quanto prima contro questo salasso che da decenni danneggia l’economia reale delle famiglie italiane.
La storia non è nuova, tanto che già nel 2000 e nel 2005 l’Authority ha sanzionato, in ultimo con provvedimento n. 14775 del 12/10/2005 le società Heinz Italia S.r.l., Plada S.r.l., Nestlé Italiana S.p.A., Nutricia S.p.A., Milupa S.p.A., Humana Italia S.p.A. e Milte Italia S.p.A., colpevoli di aver realizzato “un’intesa che ha avuto ad oggetto ed effetto una significativa e consistente alterazione della concorrenza, consistente in un coordinamento delle loro politiche commerciali, e determinando il mantenimento di prezzi assai più elevati rispetto agli altri mercati europei, in violazione dell’articolo 81 del Trattato UE”.
A distanza di quasi 10 anni non è cambiato nulla e la differenza tra i prezzi del latte per l’infanzia venduto in Italia e quelli per gli stessi prodotti commercializzati in altri Paesi europei resta sempre troppo elevato.

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23/04/2014 COME DIFENDERSI DALLE MULTE

Come ci si difende dalle multe pazze? L'Unione Nazionale Consumatori ha messo a punto una serie di consigli utili per capire se c'è o meno una possibilità di opporsi. La cartella esattoriale è l'atto con il quale l'Ente Esattore agisce per recuperare un credito, derivante da multe non pagate, dei Comuni o del Ministero dell'Interno. E' possibile fare ricorso al Giudice di Pace, entro 30 giorni dalla notifica della cartella, esclusivamente per motivi inerenti a vizi di notifica del verbale di contravvenzione (o dei verbali di contravvenzione) sottesi all'emissione della cartella medesima: in pratica, se il cittadino non ha
mai ricevuto il verbale (o i verbali) dell'epoca, può richiedere al Giudice di annullare la cartella. Il suggerimento, quindi, è quello di analizzare sempre molto attentamente il contenuto della cartella notificata anche perché spesso le indicazioni contenute e la descrizione dei pagamenti risultano difficilmente comprensibili ad un'analisi sommaria: frequentemente, infatti, non sono
allegati alla cartella i verbali di contravvenzione o gli atti successivi e risulta necessaria un'attenta lettura della data di tali provvedimenti, della data della notificazione, della relata di notificazione, degli importi, delle maggiorazioni e delle spese del procedimento, della data di iscrizione a ruolo delle somme pretese" si legge nella nota di UNC. La prima verifica è quella sui termini: la cartella esattoriale deve essere infatti notificata entro 5 anni dalla data di ricevimento dei verbali di contravvenzione. Se riceviamo una cartella oltre tale termine, gli importi richiesti risultano prescritti e, pertanto, il Giudice non potrà fare altro che dichiarare tale prescrizione, accogliere il ricorso e annullare la cartella di pagamento. La seconda analisi da effettuare è più semplice ed è relativa all'effettiva notificazione dei verbali dell'epoca. Purtroppo, infatti, capita che l'Ente
Esattore notifichi ai cittadini cartelle esattoriali per multe mai consegnate: anche in tal caso la cartella sarà nulla perché le multe devono essere notificate entro 90 giorni dall'infrazione (e non a distanza di anni!). Bisogna prestare attenzione, quindi, alla relazione di notifica dei verbali dell'epoca contenuti nella cartella esattoriale; anche perché si può verificare l'ipotesi di una cartella esattoriale emessa in relazione a verbali di contestazione la cui notificazione sia irregolare. L'atto potrebbe essere consegnato a persona non abilitata alla ricezione
dello stesso e, quindi, la notificazione risultare nulla ai sensi di legge. Infine, bisogna citare il caso di cartella esattoriale emessa in relazione a verbali di accertamento contro i quali era stato proposto tempestivo ricorso
al prefetto. In questi casi il motivo di ricorso avverso la cartella sarà la mancanza del provvedimento prefettizio previsto a pena di nullità dalla legge.

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