La terza sezione della Cassazione, con sentenza del 23 gennaio, ha statuito, per la prima volta in sede di legittimità, il principio per cui: «la perdita del bene della vita, oggetto di un diritto assoluto ed inviolabile, è ex se risarcibile, nella sua oggettività, a prescindere pertanto della consapevolezza che il danneggiato/vittima ne abbia» (Cassazione 23 gennaio 2014 n. 1361, relatore Scarano).
Secondo il Supremo collegio, infatti, costituisce danno non patrimoniale risarcibile, sempre è comunque, anche: «il danno da perdita della vita, quale bene supremo dell'individuo, oggetto di un diritto assoluto e inviolabile garantito in via primaria da parte dell'Ordinamento, anche sul piano della tutela civilistica».
Tale danno, che è altro e diverso dal danno alla salute (danno biologico), in ragione del diverso bene tutelato, deve ritenersi di per sé ristorabile in favore della vittima che subisce la perdita della propria vita, e in relazione ad esso sono del tutto irrilevanti, sia il presupposto della permanenza in vita per un apprezzabile lasso di tempo successivo all'evento morte, sia il criterio della intensità della sofferenza della vittima per avere ella la percezione dell'imminente sopraggiungere della propria fine.
Su questo dunque la Cassazione muta radicalmente il proprio precedente orientamento. Infatti, per la Suprema Corte, ora la vittima acquisisce il diritto al risarcimento per la perdita della vita subìto, nel momento stesso in cui si verifica la lesione mortale e quindi anche in caso di morte immediata o istantanea, in deroga al principio dell'irrisarcibilità del danno evento: tale diritto, avendo poi natura compensativa, è trasmissibile ai propri eredi.
Aumentano, in particolare a Brindisi, le segnalazioni di possessori di buoni postali, emessi nel 1983, che alla scadenza hanno appreso, presso gli uffici postali, che gli interessi agli stessi spettanti sono di gran lunga inferiori rispetto alle somme riportate nel retro del titolo, in virtù del decreto ministeriale del 13 giugno 1986 con il quale è stato deciso un taglio retroattivo dei tassi di interesse per una serie di buoni postali.
Secondo Confconsumatori la decurtazione degli interessi dei buoni postali provoca un grave ed ingente danno per un notevole numero di risparmiatori italiani. «Ci chiediamo se i possessori dei buoni siano mai stati avvertiti, prima della scadenza, degli effetti del decreto ministeriale del 13 giugno 1986. E, nel caso, in che modo?» commenta l’avvocato Emilio Graziuso, del direttivo nazionale di Confconsumatori e responsabile di Confconsumatori Brindisi «Ci troviamo, probabilmente, di fronte all’ennesimo caso di violazione degli obblighi di informazione ai danni dei consumatori. La semplice pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale non è, infatti, idonea a rendere edotto il risparmiatore della modifica dei tassi di interessi applicabili».
Confconsumatori segnala un’importante sentenza resa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite la quale – pur riguardando non buoni ordinari ma buoni a termine, comunque soggetti alle decurtazioni di cui al decreto ministeriale del 13 giugno 1986 - ha sancito il principio che il contrasto tra il tasso di interesse apposto sul titolo e quello risultante dal decreto deve essere risolto dando la prevalenza al primo.
«Consigliamo ai risparmiatori – conclude l’avv. Emilio Graziuso – di non firmare la liberatoria che, al momento dell’incasso, Poste Italiane richiede al possessore del titolo. Qualora il consumatore decida di incassare il titolo al momento della scadenza, al fine di non precludersi eventuali azioni legali per la tutela dei propri diritti, è opportuno che precisi che le somme corrisposte sono accettate a mero titolo di acconto sulla maggior somma allo stesso spettante con riserva di agire, anche giudizialmente, per il recupero di quanto ulteriormente dovuto».
Entro il 28 febbraio è possibile pagare in un’unica soluzione, senza interessi di mora e interessi di ritardata iscrizione a ruolo, le cartelle e gli avvisi di accertamento esecutivi affidati entro il 31 ottobre 2013 a Equitalia per la riscossione. Questa sorta di sanatoria è prevista dalla Legge di Stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013 n.147).
I cittadini interessati dovranno attivarsi per valutare la loro situazione e scegliere se aderire. Rientrano nell’agevolazione le entrate erariali come l’Irpef e l’Iva e, limitatamente agli interessi di mora, anche le entrate non erariali come il bollo dell’auto e le multe per violazione al codice della strada elevate da Comuni e Prefetture. Restano invece escluse le somme dovute per effetto di sentenze di condanna della Corte dei Conti, i contributi richiesti dagli enti previdenziali (Inps, Inail), i tributi locali non riscossi da Equitalia e le richieste di pagamento di enti diversi da quelli ammessi (l’elenco è disponibile sul sitowww.gruppoequitalia.it).
La definizione agevolata è applicabile anche in presenza di rateizzazioni, sospensioni giudiziali o altre situazioni particolari. Ecco come funziona: la definizione agevolata riguarda le cartelle e avvisi di accertamento esecutivi emessi per tributi di competenza delle Agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate, del Demanio, del Territorio, delle Dogane e dei Monopoli), Uffici statali (per esempio Ministeri e Prefetture) ed Enti locali (Regioni, Province e Comuni), affidati a Equitalia entro il 31 ottobre 2013.
Per tutte le cartelle/avvisi che rientrano nell’agevolazione il contribuente non dovrà pagare gli interessi di mora, che maturano dalla data di notifica della cartella in caso di mancato pagamento delle somme entro i 60 giorni previsti. Inoltre, per le cartelle/avvisi emessi per conto dell’Agenzia delle Entrate, e quindi riferite a entrate erariali, non si paga anche il tributo relativo agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, indicati nella cartella di pagamento e nell’estratto di ruolo.
Chi sceglie di aderire dovrà pagare il residuo del debito (al netto degli interessi non dovuti), l’aggio, le spese di notifica e quelle per eventuali procedure attivate. Il pagamento deve essere effettuato in un’unica soluzione entro il 28 febbraio 2014. Fino al 15 marzo resta sospesa la riscossione dei debiti interessati alla definizione agevolata. Equitalia invierà entro il 30 giugno mediante posta ordinaria una comunicazione di avvenuta estinzione del debito ai contribuenti che avranno pagato nei termini previsti.
È possibile effettuare il versamento in tutti gli sportelli di Equitalia, negli uffici postali tramite bollettino F35, indicando tassativamente nel campo “Eseguito da” la dicitura “Definizione Ruoli – L.S. 2014”. Per la corretta ricezione del pagamento, si consiglia di utilizzare un bollettino F35, completo di codice fiscale, per ognuna delle cartelle/avvisi che si vuole pagare in forma agevolata.
Importante sentenza della Cassazione Penale che, con sentenza del 21 gennaio, nella parte motivazionale ha affermato il principio che il reato per omesso pagamento IVA può avere come esimente l’esistenza di uno stato di crisi economica, che renda sostanzialmente impossibile il pagamento. Tuttavia, la sentenza ribadisce con chiarezza che la regola generale è costituita dall’automatismo fra mancato versamento IVA e reato.
Ammette però l’eccezione che il contribuente fornisca una prova rigorosa che tale inadempimento fiscale sia conseguente a crisi economica. Tale stato di crisi deve esser provato da chi ha omesso il pagamento, deducendo fatti specifici e concreti (non generici), idonei a comprovare una reale impossibilità incolpevole a carico del contribuente.In particolare, una prova di certo determinante, sarebbe dimostrare che l’accantonamento dell’IVA non è stato possible, poichè il cliente non ha proceduto al pagamento o lo ha fatto solo in via parziale.
Nella sentenza specifica, un amministratore di società aveva omesso il pagamento di IVA per una somma di euro 50.000 ed era quindi scattato il procedimento penale. La Corte ha respinto il ricorso del contribuente, però ha chiarito che non era stata fornita dall’imputato la prova rigorosa del nesso di causalità fra il mancato versamento e lo stato di crisi dell’azienda.
Un portale interamente dedicato al Made in Italy. A lanciarlo è direttamente Google: realizzato dal Google Cultural Institute sarà il primo portale di Google, tutto dedicato alle eccellenze di un Paese. La decisione del colosso non è casuale: nel 2013 le ricerche sul motore di ricerca legate al made in Italy sono aumentate del 12% rispetto al 2012. I più curiosi sono i giapponesi, i russi, gli americani e gli indiani. La scommessa, sostenuta dal Ministero dell’agricoltura, in collaborazione con Unioncamere, Symbola e Università Ca’ Foscari di Venezia, è quella di creare l’agroalimentare 2.0. New-technology e agroalimentare sono fra i settori che daranno più occupazione nel futuro. Questo progetto di Google li mette insieme.
“Abbiamo trovato un importante alleato internazionale nella lotta al falso Made in Italy alimentare che nel mondo fattura oltre 60 miliardi di euro, quasi il doppio del valore delle nostre esportazioni agroalimentari” ha commentato il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo.Soddisfazione da parte della Cia-Confederazione italiana agricoltori, secondo cui “la piattaforma realizzata dal colosso del web può contribuire a traghettare le nostre imprese nell’economia di internet.
Per il “made in Italy” infatti si tratta di una vetrina incredibile per crescere sui mercati stranieri e incrementare l’export del settore. E’ anche vero però – sottolinea la Cia – che, per sfruttare appieno le potenzialità di internet come volano di sviluppo, bisogna colmare al più presto possibile i ritardi dell’Italia sulla banda larga. Nelle aree rurali soltanto il 17% degli abitanti può contare su una connessione costante e di qualità, contro l’89% delle aree urbane. E questa carenza di infrastrutture tecnologiche “pesa” sulle aziende agricole: oggi infatti le imprese informatizzate del settore primario sono circa 61mila, solo il 3,8% del totale”.
Martedi 21 gennaio, a Bari presso il Tribunale - Sala Biblioteca dell'Ordine degli Avvocati, la Fondazione Scuola Forense, ha organizzato il seminario: "L'azione collettiva inibitoria". Modera l'Avv. Ebe Guerra. La prima relazione sarà tenuta dal Dott. Valentino Lenoci, Giudice del Tribunale di Bari: "La tutela inibitoria collettiva". La seconda relazione sarà tenuta dall'Avv. Antonio Pinto, presidente Confconsumatori Puglia: "Casi pratici di azioni inibitorie promosse da associazioni dei consumatori". L'inizio è previsto alle ore 15,30. Il Consiglio dell'Ordine ha attribuito 3 crediti formativi per gli Avvocati che parteciperanno. Si ringrazia per l'organizzazione dell'evento l'Avv. Lorenzo Minunno, Direttore della Fondazione.
Apple rimborserà per oltre 32 milioni di dollari i genitori che, “a loro insaputa”, si sono visti addebitare costi per App e giochi scaricate dai figli su iPhone e iPad.
Finisce quindi con una vittoria per i consumatori la vicenda avviata da una denuncia della Federal Trade Commission, l’antitrust americana, secondo cui Apple ha violato la legge omettendo di dire ai clienti che “una volta immessa la password si apre automaticamente una finestra di 15 minuti durante la quale sono ammessi acquisti senza limiti e senza ulteriori autorizzazioni dall’App Store”. Finestra della quale molti bambini hanno approfittato senza avvertire i genitori che, ignari, si sono poi visti addebitare costi non approvati. In alcuni casi le cifre sono alquanto elevate.
Lo scorso febbraio Apple ha patteggiato una class action sullo stesso tema, pagando decine di milioni di dollari a più di 23 milioni di clienti. L’accordo con l’antitrust americana richiede a Apple anche di rivedere le pratiche con cui ottiene il consenso per i pagamenti sugli acquisti per le app entro il marzo 2014”. Se entro i prossimi 12 mesi Apple rimborserà ai consumatori una somma inferiore a 32,5 milioni di dollari, dovrà versare il saldo alla Commissione.
Alcuni cittadini hanno ricevuto cartelle e bollette dopo la data di scadenza indicata sul documento. Per fare chiarezza ricordiamo che tre giorni fa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze è arrivata una nota che fa il punto sulle scadenze dei pagamenti relativi alle imposte sulla casa e sui rifiuti.
La Legge di Stabilità ha infatti previsto, spiega il Mef, per l’imposta unica comunale (IUC) che si compone dell’Imu, della Tari e della Tasi i seguenti termini di versamento: per l’Imu, il 16 giugno e il 16 dicembre; per la Tari e la Tasi, almeno due rate a scadenza semestrale i cui termini sono stabiliti da ciascun comune in maniera anche differenziata fra i due tributi.E’ prevista la possibilità del pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno.
Per la Mini-Imu, ovvero l’eventuale parte residuale della seconda rata Imu 2013 a carico del contribuente (per i residenti nei comuni che hanno aumentato l’aliquota del 4 per mille) la scadenza prevista è il prossimo 24 gennaio. C’è infine la maggiorazione standard della Tares: la scadenza è il prossimo 24 gennaio, a meno che il versamento non sia stato già effettuato entro il 2013.
E' un post di servizio per cui ci asteniamo da facili commenti.
Il comitato tecnico regionale della Via (Valutazione impatto ambientale) ha espresso il suo parere negativo. Tra le motivazioni che i tecnici hanno espresso, il pregio dell'area individuata come punto di approdo dell'opera, il litorale di San Foca nella marina di Melendugno nel Salento, il fatto che non è chiaro come il gasdotto, una volta arrivato nel Salento dal Mar Adriatico, si connetterà alla rete nazionale, e la mancanza di siti alternativi a San Foca. Meglio: i siti sono stati individuati, quattro in tutto compreso la marina di Melendugno, ma gli altri tre sono stati presentati in modo tale dalla Tap da escluderli sul piano della fattibilità.
In tutti questi mesi il progetto della Tap - 40 miliardi di euro, 8 miliardi di metri cubi di gas annui trasportati dall'Azerbajian in Italia via Albania e Grecia - è stato duramente contestato nel Salento. In campo sono scesi diversi sindaci della zona e si è costituito anche un comitato No Tap.
Il no espresso dalla Regione Puglia è solo consultivo ma è tuttavia difficile pensare che questo verdetto arrivato da Bari non abbia peso e influenza sul procedimento di Via nazionale. Nella stessa area della Puglia, a Otranto, è anche previsto l'approdo di un altro gasdotto che fa capo al progetto Igi Poseidon. Quest'ultimo ha già tutte le autorizzazioni, al contrario di Tap, ma non ancora la disponibilità del gas, tant'è che nei giorni scorsi da più parti si è prefigurata la possibilità di una fusione tra le due iniziative.
A novembre i prestiti al settore privato hanno registrato una contrazione su base annua del 4,3 per cento (-3,7 per cento a ottobre). E’ quanto riferisce Banca d’Italia secondo cui il dato si scompone in due componenti: se da un lato i prestiti alle famiglie sono scesi dell’1,5 per cento sui dodici mesi (-1,3 per cento nelmese precedente), quelli alle imprese sono diminuiti, sempre su base annua addirittura del 6 per cento (-4,9 per cento a ottobre).
Quanto ai tassi d’interesse, quelli sui finanziamenti erogati alle famiglie per l’acquisto di abitazioni sono stati pari al 3,86 per cento, in lieve riduzione rispetto al 3,90 per cento di ottobre 2013. Negativi i commenti di tutte le Associazioni dei Consumatori. Se le banche non concedono credito adesso, quando intendono farlo? Quando le imprese avranno chiuso per mancanza di fondi e per l'impossibilità di portare avanti operazioni di sviluppo e investimenti? Quando le famiglie avranno esaurito totalmente la capacità di spesa?
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