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08.10.2013 ANDRIA: LA CONSULTA DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, PRESIEDUTA DALL'AVV. LAURA MARIA PIA TOTA DI CONFCONSUMATORI, CHIEDE I DISTRETTI URBANI DEL COMMERCIO E LA ZTL.

La Consulta del Comune di Andria che si occupa di Attività Produttive, si è riunita per discutere della Zona Pedonale di Via Regina Margherita a poco più di tre mesi dall'istituzione della fase sperimentale. Al termine della riunione la consulta, all'unanimità, ha deliberato di chiedere al Sindaco di Andria che l'attuale "fase di sperimentazione" possa proseguire mediante la trasformazione dell'intera area pedonalizzata ed interdetta al traffico veicolare, in Zona a Traffico Limitato in quanto tale soluzione rappresenterebbe un giusto contemperamento tra la scelta dell'Amministrazione e le varie legittime esigenze che devono essere tutte parimenti salvaguardate. La decisione è giunta alla presenza degli Assessori Zinni e Miscioscia in rappresentanza dell'amministrazione comunale. E' stata quindi richiesta l'attuazione dei Distretti Urbani del Commercio. «Sono entusiasta per l'operatività, la competenza e la serietà con la quale la Consulta comunale porta avanti il proprio lavoro - ha detto la Presidente della Consulta, l'Avv. Laura Maria Pia Tota - nella prossima riunione oltre alla trattazione di importanti argomenti quali i Distretti Urbani del Commercio sui quali l'ufficio comunale ha già recepito positivamente la manifestazione d'interesse da parte delle Associazioni che l'Ente deve coinvolgere e colle quali condividere il percorso, ci occuperemo anche della questione legata alla progettualità da mettere in campo, per recepire e dare risposte concrete alle numerose e legittime istanze dei commercianti e dell'intero indotto che chiede a gran voce il coinvolgimento negli eventi culturali, turistici e sportivi, come emerso chiaramente dal sondaggio pubblicato recentemente».

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28/09/2013 CORTE UE: IL PASSEGGERO HA SEMPRE DIRITTO AL RIMBORSO IN CASO DI RITARDO

Se il treno non parte o arriva in ritardo, il viaggiatore ha sempre diritto al rimborso di una parte del biglietto. Anche quando il disguido dipende da cause di forza maggiore. La Corte di Giustizia dell'Unione europea, con la sentenza nella causa C-509/11, fa chiarezza sulla differenza tra il risarcimento del danno e l'indennizzo dovuto sempre in caso di disservizio. L'azienda negava la sua responsabilità, invocando le norme comuni di diritto internazionale che la esonerano per cause di forza maggiore, come il maltempo o le agitazioni sindacali. Ma la risposta della Corte le dà torto. Gli eurogiudici ricordano che il regolamento Ce 1371/2007 prevede che un passeggero che ha subìto uno sforamento dell'orario di un'ora o più, può battere cassa presso la compagnia. L'indennizzo a cui ha diritto corrisponde al 25% del prezzo pagato se il ritardo è compreso tra i 60 e i 119 minuti e sale al 50% se lo slittamento è di 120 minuti od oltre. Il regolamento non fa eccezioni per i ritardi dovuti a causa di forza maggiore. La colpa dell'azienda di trasporti incide invece soltanto sul risarcimento dei danni ulteriori.

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27/09/2013 OGGI NUOVA UDIENZA DEL PROCESSO PENALE PER IL DERBY BARI-LECCE

Questa mattina si è celebrata una nuova udienza del procedimento penale che vede imputati Semeraro, Quarta e Di Lorenzo in merito alle accuse di combine della partita Bari-Lecce. Durante l’udienza, presieduta dalla dott.ssa Spagnoletti, ha prestato giuramento il consulente tecnico Domenico Salinari, il quale si occuperà di trascrivere le intercettazioni telefoniche ed ambientali che hanno interessato gli imputati in questo procedimento. Presente in aula di udienza per la Confconsumatori Nazionale e per i tifosi costituiti parti civili, l’Avv. Roberto Loizzo. Il procedimento è stato rinviato all'udienza del 27 novembre prossimo.

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26/09/2013 MONTE PASCHI, APERTO OGGI IL PROCESSO: CONFCONSUMATORI SI È COSTITUITA PARTE CIVILE

Confconsumatori ha depositato la costituzione di parte civile nel primo processo MPS che si apre oggi per il presunto ‘occultamento’ del contratto di ristrutturazione di Alexandria, che vede imputati Giuseppe Mussari, Antonio Vigni e Gianluca Baldassarri. “Confconsumatori, oltre alla costituzione di parte civile nel processo penale come associazione, sta lavorando a un modulo per la costituzione di parte offesa che metteremo a disposizione di tutti i risparmiatori coinvolti, che potranno costituirsi nel filone principale, per il quale sono state chiuse le indagini,preliminari e si attende la richiesta di rinvio a giudizio" ha spiegato Mara Colla, presidente nazionale dell’Associazione. L’attenzione di Confconsumatori si è concentrata anche sull’operato delle Autorità di Vigilanza: nel luglio scorso l’associazione ha depositato alla Procura della Repubblica di Siena la richiesta di poter estrarre copia dei verbali, acquisiti alle indagini preliminari, delle ispezioni svolte da parte delle Autorità di Vigilanza al fine di comprendere se sussistano responsabilità di queste ultime derivanti da omessi o ritardati controlli nell’ambito del caso Monte Paschi di Siena. “Dimostrare il nesso di causalità tra il crollo del titolo detenuto da migliaia di piccoli risparmiatori e le operazioni ardite compiute in questi anni dal precedente board, sarà il cuore delle vicende penali e civili che ci vedranno impegnati – aggiungono gli avv. Luca Baj, Antonio Pinto e Duccio Panti, componenti del collegio difensivo di Confconsumatori.

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STORICA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI MILANO SUI DERIVATI, CONTRO LA BANCA. GLI SWAP SONO SCOMMESSE E QUINDI NULLI SE IL RISCHIO NON È CONCORDATO IN CONTRATTO

Il contratto swap è «una scommessa legalmente autorizzata». È questo uno dei più significativi passaggi riportati nella sentenza n. 3459 del 18 settembre 2013 nella quale la Corte d'appello di Milano ha condannato la Banca Cariparma a risarcire un piccolo imprenditore con il quale aveva sottoscritto derivati dal 2004. Il riferimento della Corte allo swap come «scommessa legalmente autorizzata» è un passaggio giurisprudenziale importante perché - per la prima volta nelle controversie sui derivati - i giudici si sono concentrati sulla qualificazione civilistica del contratto. In particolare, la Corte ha definito quali siano gli elementi essenziali del derivato, senza i quali è da considerarsi nullo. La Corte statuisce che poiché lo swap ha una causa di scommessa, deve esistere una razionalità dell'alea (cioè del rischio): per la Corte, l'alea è razionale nella misura in cui è scientificamente misurabile. Pertanto la Banca e l'investitore, già al momento della stipula dello swap, devono mettersi d'accordo su un requisito essenziale del contratto che è, appunto, la misura dell'alea (che per la Corte sono gli scenari probabilistici). Questo del tutto indipendentemente che lo scopo dell'investitore – vero o presunto – sia la copertura di un rischio di tasso oppure sia la mera speculazione. La Corte, inoltre, chiarisce che l'alea non deve necessariamente essere uguale tra le parti ma, affinché il contratto sia valido, deve essere non soltanto nota ma previamente raffigurata all'investitore. Fatte queste premesse, per la Corte d'appello di Milano vanno dunque indicati nel contratto al momento della conclusione il mark to market, la remunerazione dell'intermediario (che non può quindi essere "occultata" tra le condizioni del derivato) e gli scenari probabilistici. La mancata indicazione di questi tre requisiti rende nullo il contratto. Secondo l'avv. Antonio Pinto, legale di Confconsumatori: "la sentenza è innovativa ed importante in quanto, in pratica, quasi nessun contratto di swap in circolazione indica il mark to market, né la remunerazione della banca, né gli scenari probabilistici che caratterizzano il derivato costruito dall'intermediario. Pertanto, può esser una via seria per eliminare per tanti utenti, l'incubo di contratti spesso dalle conseguenze finanziarie devastanti."

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19/09/2013 DOMANI ENTRANO IN VIGORE LE NUOVE NORME SULLA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA. LE SEDI DI TUTTE LE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI SONO A DISPOSIZIONE

Dal 21 settembre la mediazione sarà obbligatoria per le seguenti materie condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. Nelle altre materia rimane facoltativa. Le caratteristiche principali sono: a) la previsione di un incontro preliminare come unica condizione di procedibilità, b) la competenza territoriale per l'esperimento del procedimento è del luogo in cui sarà competente l’eventuale Giudice della causa, c) l’assistenza tecnica di un avvocato è necessaria, d) l'esecutività dell'accordo raggiunto senza necessità dell'omologazione giudiziale, nel caso in cui gli avvocati di parte sottoscrivano il verbale.

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16/09/2013 REGIONE, PRODUTTORI AGRICOLI E ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI PUGLIESI, INSIEME IN FIERA DEL LEVANTE: PER DIMOSTRARE CHE LA FILIERA A KM ZERO FRA AZIENDE E CONSUMATORI PUGLIESI È POSSIBILE E CONVENIENTE

Dal 14 al 22 settembre 2013, presso il padiglione 18 della Fiera del Levante di Bari, la Regione Puglia - Assessorato allo Sviluppo Economico - in collaborazione con Coldiretti e le Associazioni dei consumatori, ha organizzato l'Oasi dei Cibi di Puglia, una mostra dei prodotti tradizionali della Puglia, dedicando una sezione del mercato al cibo di strada. Venerdì 20 settembre 2013 si svolgerà, presso l’Auditorium 150, un convegno sul tema ‘La tutela dei consumatori al tempo della crisi’. Sempre in occasione della Fiera sarà consegnato un premio a personaggi che si sono distinti nelle politiche in favore dei consumatori. Spazio alle scuole con l’Orto di Campagna Amica, dove i giovani consumatori saranno invitati alle ‘lezioni di agricoltura’ in fiera, presso lo spazio attrezzato dinanzi al nuovo padiglione. Tanti alunni delle scuole dell’obbligo (principalmente elementari) visiteranno l’Orto di Campagna Amica, allestito nelle aree verdi antistanti il nuovo padiglione della Fiera del Levante. Sarà proposta una visione del settore primario non mediato dalla pubblicità e dai messaggi di dubbio contenuto formativo. I laboratori di educazione ambientale mirano a far osservare, analizzare e far prendere coscienza della realtà circostante: a tal fine è necessario maturare una coscienza ecologica (ossia comprendere l’importanza della natura e dei suoi equilibri non solo per il benessere, ma anche per la sopravvivenza stessa dell’uomo sul nostro pianeta). I bambini impareranno a seminare l’orto e a raccoglierne i frutti e il percorso si concluderà con le degustazioni allestite lungo le strade di Campagna Amica. Presso uno stand dedicato ci saranno volontari delle Associazioni dei consumatori che distribuiranno materiale informativo e sono a disposizione dei cittadini per rispondere a loro richieste. Oggi alle ore 11, presso gli stand, vi sarà conferenza stampa di presentazione dell'evento con l'Assessore allo Sviluppo Economico Loredana Capone, rappresentanti di Campagna Amica, e dirigenti delle Associazioni dei consumatori, fra cui il Presidente di Confconsumatori avv. Antonio Pinto.

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13/09/2013 L'ANTITRUST DA' RAGIONE A CONFCONSUMATORI CONTRO LA FIRE SPA

A pochi mesi dalla multa all’impresa Paravati, Confconsumatori accoglie con soddisfazione un nuovo provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che, recependo anche in questo caso la segnalazione inoltrata dall’associazione dei consumatori, sanziona l’impresa di recupero crediti Fire Spa con una multa da 300 mila euro. L’Agcm ha multato l’impresa di Messina per pratica aggressiva. Da tempo, infatti, per recuperare crediti inoltrava ai consumatori, per il tramite di avvocati, atti di citazione con l’indicazione fittizia della data della prima udienza, presso sedi di Giudici di Pace sistematicamente diverse da quelle territorialmente competenti e senza quasi mai procedere ad iscrivere a ruolo la causa. Su ben 4.160 di atti di citazione inoltrati solo il 3,43% riguarda citazioni instaurate presso Giudici di pace competenti e solo l’1,49% riguarda cause effettivamente iscritte a ruolo. I consumatori destinatari degli atti di citazione ne erano immediatamente spaventati. A prescindere dalla fondatezza della propria posizione debitoria, e senza poter valutare la completezza e la correttezza della richiesta, preferivano provvedere rapidamente al pagamento dell’importo intimato, piuttosto che esporsi ad un contenzioso giudiziario in una sede lonatana. La condotta di Fire, in buona sostanza, era idonea a creare un grado di pressione psicologica tale da condizionare il comportamento del consumatore ed è perciò stesso stata ritenuta commercialmente scorretta e aggressiva. La Fire agiva su mandato di diverse società: Agos Ducato S.p.A., Seat Pagine Gialle S.p.A., GDF Suez Energie S.p.A., Sorgenia S.p.A. e Securisation Services Funding S.A., che avevano conferito l’incarico di svolgere le attività di gestione e di recupero dei crediti. «Il provvedimento adottato – afferma l'avv. Antonio Pinto legale di Confconsumatori e Presidente della Federazione pugliese – conferma, da un lato, l’efficacia della disciplina normativa in materia di pratiche commerciali aggressive a tutela dei consumatori e, dall’altro lato, l’utilità del lavoro svolto dalle sedi territoriali di Confconsumatori, che raccogliendo le istanze dei cittadini, supportano l’Autorità Garante nel raggiungimento di questi brillanti risultati».

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12/09/2013 BOND CIRIO, CONFCONSUMATORI: VITTORIA IN APPELLO

a Corte d’appello di Bologna ribalta una sentenza del Tribunale dando ragione a un risparmiatore, perché i titoli Cirio che aveva acquistato nel 2001 erano già “pericolosissimi” e l’istituto di credito non aveva tenuto conto della bassa propensione al rischio dell’investitore: da qui la condanna a un risarcimento di 63 mila euro, oltre a interessi e spese di lite. E’ quanto rende noto Confconsumatori: “Nel caso in questione la Corte d’appello, a differenza del Tribunale che aveva respinto la domanda e condannato l’investitore alla rifusione delle spese, ha ritenuto la ricorrenza della responsabilità risarcitoria, perché l’istituto di credito non aveva tenuto conto dell’inadeguatezza dell’operazione per l’investitore, nel cui profilo risultava una bassa propensione al rischio”. “Un’altra sentenza importante – dichiara l’avv. Laura Tota di Confconsumatori– perché la Corte d’appello di Bologna ha chiarito l’errore commesso dal Tribunale, ed ha sancito che le obbligazioni Cirio già nel 2001 erano titoli pericolosissimi, talmente pericolosi da rendere indispensabile l’informativa prescritta dall’art. 29 Reg. Consob n. 11526/98 e la specifica accettazione del cliente. La sentenza è datata 03 luglio 2013 n.1055, resa pubblica pochi giorni fa.

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07/09/2013 AUMENTO BIGLIETTI FERROVIE PUGLIESI: CONFCONSUMATORI PROPONE DI APPLICARE I CONTRATTI DI SERVIZIO ANCHE QUANDO PREVEDONO MULTE PER INADEMPIMENTI DELLE AZIENDE FERROVIARIE E USARE QUELLE SOMME PER STERILIZZARE L'AUMENTO ISTAT

Oggi l'Assessore regionale ai Trasporti ha chiarito che gli aumenti dei biglietti sono legati all'adeguamento Istat, espressamente previsto nei contratti di servizio fra Regione Puglia e le aziende del trasporto ferroviario che operano in Regione. L'affermazione è giuridicamente ineccepibile. Tuttavia, Confconsumatori chiede di applicare i contratti di servizio anche nella parte in cui prevedono espressamente sanzioni pecuniarie a carico delle aziende, in caso di inadempimenti o disservizi agli utenti. L'applicazione integrale del contratto consentirà di valorizzare i disservizi, che spesso le Associazioni di pendolari e quelle dei consumatori e utenti denunciano. Si chiede formalmente alla Regione di destinare i fondi, provenienti dalle multe comminate, alla sterilizzazione degli aumenti Istat. Ovviamente condizione necessaria è che la Regione faccia un monitoraggio serio ed esegua i controlli che il contratto prevede!

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