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04/09/2013 SENTENZA DELLA CASSAZIONE DI IERI:NULLE LLE CARTELLE ESATTORIALI PRIVE DI MOTIVAZIONE

Sono nulle le cartelle di pagamento prive di motivazione. Ieri è stata depositata la sentenza 3.9.2013 n.20211 della Corte di Cassazione, che, con una motivazione molto sintetica, afferma un fondamentale principio di diritto: sono nulle le cartelle di pagamento prive di parte motiva, intendendosi per tali quelle che fanno riferimento ad “omessi o carenti versamenti”. Si tratta di una vittoria dei contribuenti che impone la trasparenza degli atti notificati da Equitalia. La sentenza costituisce un precedente importante perché da oggi i contribuenti sono più tutelati. Il contribuente, come previsto dallo Statuto del Contribuente, ha il diritto di conoscere chiaramente perché e cosa deve pagare, e non solo il quantum.

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03/09/2013 MULTIPROPRIETÀ: CONFCONSUMATORI VINCE ANCHE IN APPELLO

Anche il secondo grado di giudizio ha confermato una delle diverse vittorie che la Confconsumatori ha ottenuto in materia di multiproprietà, presso vari Tribunali, anche in Puglia. La Corte d’Appello di Trieste, infatti, ha confermato una sentenza del Tribunale di Pordenone del novembre 2011 e ha dichiarato nullo il contratto con cui una coppia di associati aveva acquistato una multiproprietà alle Baleari. La Corte, in particolare, ha accertato la nullità del contratto a causa della sua assoluta indeterminatezza. La Corte inoltre, come già aveva fatto il Tribunale, ha ravvisato un incontestabile collegamento negoziale tra il contratto di acquisto e quello di concessione del credito stipulato con una società finanziaria, dichiarando, per l’effetto, anche la nullità di quest’ultimo. “E’ di particolare importanza il fatto che la Corte abbia confermato la sentenza nella parte in cui, oltre a dichiarare la nullità del contratto di finanziamento – il che impedisce che possano essere chiesti altri soldi ai consumatori – abbia anche dichiarato che nulla era dovuto alla società che aveva concesso il finanziamento. Principio, questo, dal quale discende, quale conseguenza, che tutti coloro che hanno sottoscritto contratti di questo tipo potranno chiedere, entro i limiti della prescrizione decennale, il rimborso delle somme versate anche alle finanziarie, non più solo ai venditori” dicono gli avvocati Filomena Lisi e Laura Tota, legali di Confconsumatori che hanno difeso vari acquirenti di multiproprietà.

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15/08/2013 NUMERO VERDE DELLO SPORTELLO DEL TURISTA DI CONFCONSUMATORI

Ricordiamo che Confconsumatori ha attivato un numero verde di assistenza per i turisti che funziona per tutto il mese di agosto. Il numero del servizio di assistenza telefonica è 340-7289212, oppure via e-mail scrivere a confconsumatorisicilia@hotmail.com

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09/07/2013 MPS:OGGI CONFCONSUMATORI HA DEPOSITATO PRESSO LA PROCURA DI SIENA ATTO TESO AD ACCERTARE EVENTUALI RESPONSABILITA' DELLE AUTORITÀ DI VIGILANZA

Confconsumatori ha depositato alla Procura della Repubblica di Siena la richiesta di poter estrarre copia dei verbali, acquisiti alle indagini preliminari, delle ispezioni svolte da parte delle Autorità di Vigilanza al fine di comprendere se sussistano responsabilità di queste ultime, derivanti da omessi o inefficienti o ritardati controlli nell’ambito del caso Monte Paschi di Siena. "L'eventuale accertamento in sede penale di responsabilità da parte degli imputati per ostacolo alla vigilanza – spiega l'avv. Antonio Pinto, uno dei legali di Confconsumatori che assiste alcuni piccoli azionisti – non può che presupporre che un'attività di controllo sia stata svolta. Tuttavia Confconsumatori pone ai Giudici il legittimo interrogativo se i controlli siano stati davvero concreti, completi ed efficaci."

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12/06/2013 - OGGI CONFCONSUMATORI SI È COSTITUITA PARTE CIVILE NEL PROCESSO SULLA COMPRAVENDITA DEL DERBY BARI - LECCE.

Questa mattina Confconsumatori ha depositato atto di costituzione di parte civile. Gli avvocati Dario Barnaba e Roberto Loizzo, oltre a sostenere l'impianto accusatorio della Procura, hanno chiesto di condannare gli imputati al risarcimento del danno morale per la lesione dell’interesse collettivo alla correttezza nello svolgimento delle manifestazioni sportive. Nell’atto si è formalmente stabilito che tutte le somme richieste (euro 50.000) ed eventualmente ottenute, siano interamente devolute in favore del Centro Salesiani Redentore di Bari per le spese degli impianti sportivi dell’oratorio.

Secondo i legali di Confconsumatori, tutti gli abbonati alla stagione sportiva 2010/2011 hanno diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e morali, poichè sono stati privati del diritto di assistere ad eventi sportivi regolari, diritto espressamente tutelato dall’art.1 della Legge n.401/1989.Per Antonio Pinto, presidente regionale dell'Associazione: "Una partita di calcio non è un film al cinema. Chi assiste ad un evento sportivo non paga per avere un copione già scritto, con attori che recitano battute decise da altri. Con i nostri atti intendiamo affermare in termini giuridici questo principio, insieme a quello che coloro che risulteranno aver tradito i diritti degli spettatori, meritano una punizione anche economica che sia di ammonimento e deterrente per i prossimi campionati."

Chiunque possa dimostrare di essere stato abbonato delle partite del Bari durante la stagione 2010/2011, allo stadio o ad una pay tv, e voglia costituirsi parte civile, potrà farlo semplicemente iscrivendosi all'Associazione e firmando l'atto dinanzi ad un avvocato, senza costi legali che saranno a carico della Confconsumatori in caso di esito negativo del giudizio, e degli indagati in caso di esito positivo. La costituzione sará possibile solo entro l'udienza del 19 giugno (giorno di svolgimento dell'udienza preliminare) termine dopo il quale sarà precluso agire in sede penale.Per informazioni, rivolgersi all'indirizzo e-mail confconsumatoripuglia@yahoo.it, dariobarnaba@studiolegaleomnia.it, oppure al tel. 0805217088.

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04/06/2013 - CONFCONSUMATORI: “IMPUGNEREMO LE CARTELLE AQP PER LE FATTURAZIONI PRESUNTE SUI CONTATORI VECCHI.”

Dopo l’aumento della tariffa del 5%, in arrivo un secondo tentativo di stangata sui pugliesi da parte dell’Acquedotto Pugliese. A seguito di una iniziativa di sostituzione di contatori, che ha riguardato finora circa 300mila pugliesi, l’Acquedotto sta inviando in questi giorni diffide agli utenti pugliesi con cui chiede gli arretrati relativi agli ultimi 5 anni. Secondo l’AQP vi sarebbe stato un presunto malfunzionamento che avrebbe, a loro dire, riguardato l’1-2% dei contatori sostituiti, dunque all’incirca 6mila utenze, e tanto sarebbe evidenziato dal sistema informatico di fatturazione attraverso il confronto tra «prima» e «dopo». Se i consumi registrati dopo la sostituzione del contatore sono molto più alti di quelli rilevati con il vecchio, il cittadino riceve una richiesta di conguaglio relativa agli ultimi 5 anni. L’avv. Antonio Pinto, Presidente di Confconsumatori Puglia, sottolinea che “l’Acquedotto invece di studiare forme serie per la restituzione di quanto dovuto ai cittadini per la sentenza della Corte costituzionale, invia diffide che, oltre ad essere inopportune politicamente in questo momento storico, sono anche illegittime giuridicamente. Infatti, l’Acquedotto non può pensare di far valere una semplice presunzione per fondare un credito basato – a loro stesso dire – su un errore ed una negligenza dell’Ente; senza considerare, inoltre, le prescrizioni ormai maturate, nonché il diritto degli utenti di fare affidamento sulle risultanze delle bollette così come inviate e quietanzate dall’Ente. Pertanto, se l’AQP non cessa queste azioni di recupero, saremo costretti ad assistere i cittadini presso tutte le nostre sedi e ad iniziare una serie di azioni collettive per chiedere ai Giudici di dichiarare illegittime e inefficaci queste bollette.“

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03/06/2013 - CONFCONSUMATORI: LA “SERRATA” DEI LABORATORI DI ANALISI DAL 10 GIUGNO E’ CONTRO I CITTADINI PUGLIESI. LA REGIONE CONVOCHI ANCHE LA CRCU PER TROVARE UNA SOLUZIONE

I laboratori di analisi privati, convenzionati con la Regione Puglia, hanno comunicato che dal prossimo 10 giugno faranno partire una sorta di “serrata” e forniranno il servizio solo ai paganti, mentre non si occuperanno degli altri pazienti che rientrano nelle liste del Servizio sanitario nazionale. Confconsumatori Puglia prende atto che vi sono due esigenze contrapposte: da un lato la Regione che deve procedere ad un taglio alla spesa sanitaria, voluto anche dal Decreto Balduzzi, dall’altro i laboratori di analisi che non intendono subire una decurtazione delle tariffe così pesante (40 - 45%). Tuttavia, è chiaro che questo conflitto non può andare a scapito esclusivo dei cittadini pugliesi che vedranno allungare enormemente i tempi delle liste di attesa, oppure saranno costretti a pagare per ottenere prestazioni che invece sono gratuite, in quanto coperte dal Servizio Sanitario Nazionale. L’avv. Antonio Pinto, Presidente di Confconsumatori, chiede che “i laboratori di analisi intraprendano iniziative di protesta legittime e diverse dalla interruzione dei servizi non a pagamento. La convenzione con il SSN è un contratto da cui si può recedere ma che non può essere arbitrariamente interrotto a danno dei cittadini. La Regione, dal canto suo, deve garantire il rispetto delle convenzioni esistenti oppure sanzionare chi non le rispetta. Si chiede infine che l’Assessore alla Sanità Dr.ssa Elena Gentile, convochi anche la Consulta Regionale dei Consumatori per contribuire a individuare soluzioni che non penalizzino i pazienti pugliesi. Si preannuncia, che laddove le due parti contendenti decidano di proseguire sulle loro rispettive strade, le associazioni dei consumatori pugliesi attiveranno iniziative contro entrambi i soggetti per far valere l’illegittimità di atti e condotte, nonché azioni di risarcimento dei danni”.

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17/04/2013 - OGGI IL TRIBUNALE DI GROSSETO HA AMMESSO LA CONFCONSUMATORI PARTE CIVILE NEL PROCESSO PENALE COSTA CONCORDIA.

Il Tribunale di Grosseto ha ammesso la Confconsumatori come parte civile nel processo Costa Concordia. L’avv Marco Festelli, che ha rappresentato in giudizio l’associazione, esprime soddisfazione per il riconoscimento di Confconsumatori come «parte civile e direttamente danneggiata dai fatti» per cui vi è processo. «Nell’ordinanza – spiega Festelli - é stata riconosciuta la figura del turista passeggero della Concordia nell’alveo della figura del consumatore e conseguentemente è stato riconosciuto che non solo i consumatori direttamente danneggiati, i passeggeri della Costa Concordia, hanno subito un danno, ma anche le Associazioni dei consumatori, come Confconsumatori, che si propongono come scopo esclusivo la tutela del consumatore e hanno operato con azioni concrete per l’assistenza dei turisti nel caso Costa». Confconsumatori ha già anticipato la richiesta di chiamare immediatamente Costa Crociere come responsabile civile, tenuta quindi al risarcimento dei danni subiti da tutti i danneggiati, in solido con gli imputati. «I conti con la giustizia – ha affermato Festelli - non dovranno finire soltanto con condanne di natura penale ma anche con risarcimenti esemplari a fronte di danni di particolare importanza per i malcapitati passeggeri».

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12/04/2013 - ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI E CONSOB: TRE PROGETTI PER I PICCOLI RISPARMIATORI.

Tre progetti concreti a favore dei piccoli risparmiatori sono stati presentati ed illustrati dal Presidente della Consob Giuseppe Vegas ai rappresentanti delle Associazioni dei consumatori nazionali (fra i quali l’avv. Antonio Pinto di Confconsumatori), nel corso del primo incontro di avvio di un Tavolo di lavoro permanente, appositamente costituito. Le aree d’interesse in cui Consob intende sviluppare la propria collaborazione con le Associazioni dei consumatori sono: una "Carta degli investitori" che costituisca un punto di riferimento per i piccoli risparmiatori in materia di educazione finanziaria, di rapporti con gli intermediari e con l’autorità di vigilanza; la valorizzazione di un più efficace sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con gli intermediari, tramite lo studio di una nuova possibile configurazione legale della Camera di conciliazione e arbitrato; la rivisitazione delle modalità di trattazione degli esposti dei risparmiatori, facendo leva sulle sinergie tra autorità di vigilanza e associazioni. L’obiettivo è di contribuire ad innalzare le “difese immunitarie” del sistema finanziario nazionale, nonché rafforzare la propria capacità di cogliere i segnali provenienti dall’esterno e di agire prontamente al loro manifestarsi. I tre progetti su cui si è iniziato a lavorare nel corso dell’incontro dell’11 aprile, sono accessibili sul sito della Consob (www.consob.it).

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09/03/2013 - CONFCONSUMATORI FA ANNULLARE CARTELLA ESATTORIALE DI 5.800 EURO DEL 1993 NOTIFICATA A PENSIONATA SETTANTUNENNE.

A distanza di 19 anni era arrivata una richiesta di pagamento di circa 5.800 euro per tributi riferiti al 1993: Confconsumatori ha ottenuto l’annullamento. Nel giugno del 2012 una pensionata settantunenne aveva ricevuto da Serit S.p.A. un’intimazione di pagamento di 5.759,61 €, relativa a somme iscritte a ruolo a titolo di IRPEF e SSN, oltre a interessi e sanzioni, per l’anno 1993. «Questa pronuncia - ha commentato l’avvocato Nuccia Lisi, responsabile di Confconsumatori Bitonto - rappresenta uno dei successi della nostra associazione in materia tributaria». «La sentenza della Commissione Tributaria dimostra come anche il piccolo contribuente, sempre più spesso vessato dalle società di riscossione, possa ottenere la tutela dei propri diritti, e che non si può essere debitori a vita, neppure quando il creditore è un Ente pubblico». A distanza di quasi 20 anni, dunque, l’Agente della Riscossione ha preteso di riscuotere delle somme, nel frattempo incrementate a dismisura: solo gli interessi di mora maturati al giugno 2012 erano pari a 2.607,65 €. Gli Avvocati di Confconsumatori hanno presentato tempestiva impugnazione dinanzi alla competente Commissione Tributaria, ottenendo l’annullamento totale dell’atto, dal momento che, come hanno espressamente chiarito i giudici nella sentenza: «nel caso di specie, sia che si opti per la prescrizione quinquennale che per quella decennale, la intimazione di pagamento è stata notificata oltre il decennio ed a maggior ragione oltre il quinquennio». A nulla, dunque, è valsa la difesa dell’Agente della Riscossione che, nel corso del giudizio, ha dichiarato, ma non provato, di aver provveduto nel 2003 alla notifica di un’ulteriore intimazione di pagamento avente ad oggetto le suddette somme.

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