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18/01/2013 - RICERCA DI CONFCONSUMATORI BRINDISI: AUMENTO DI SFRATTI PER MOROSITÀ NEL COMUNE DI BRINDISI DEL 57,50% DAL 2006 AL 2012

La Confconsumatori – Federazione Provinciale di Brindisi e l’Associazione Nazionale Dalla Parte del Consumatore stanno conducendo, a livello provinciale, una indagine dettagliata volta a far emergere quelle che sono in concreto le ricadute della crisi economica che stiamo attraversando.Accanto ai dati diramati nei giorni scorsi relativi ad un aumento del 33% dal 2006 al 2012 dei pignoramenti immobiliari nella Provincia di Brindisi, il coordinamento Confconsumatori – Dalla Parte del Consumatore lancia oggi un nuovo allarme.

Dalla ricerca condotta dalla Associazione, infatti, è emerso un aumento del 57,50% delle procedure di sfratto per morosità promosse nel 2012 rispetto al 2006 nel solo Comune di Brindisi.Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012 sono, infatti, state promosse 159 cause volte ad ottenere il rilascio di immobili a scopo abitativo per il mancato pagamento del canone di locazione rispetto a 101 azioni giudiziarie promosse nel 2006.

“Oggi, ormai, ovunque si parla della crisi economica in atto. Come Associazione, però, stiamo volendo affrontare tale problematica da una prospettiva diversa, evidenziando quelle che sono le reali e concrete ricadute del fenomeno sul nostro territorio e sulle famiglie brindisine.I dati che abbiamo raccolto nel corso della nostra indagine, per quanto riguarda sia l’aumento dal 2006 al 2012 dei pignoramenti immobiliari, nella misura del 33%, sia le procedure di sfratto per morosità, nella misura del 57,50%, sono veramente allarmanti, in quanto sintomatici di una sofferenza economica e sociale acuta e diffusa sul nostro territorio.

Come Associazione auspichiamo, quindi, che le Istituzioni, a tutti i livelli, locale e nazionale, adottino le più opportune iniziative volte a fronteggiare il preoccupante dilagare di tali fenomeni” afferma l’avv. Emilio Graziuso, componente del Direttivo Nazionale della Confconsumatori.

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14/01/2013 - ASSEGNI DI INVALIDITÀ CIVILE: L'INPS REVOCA LA CIRCOLARE DELLA VERGOGNA

Assegni per l’invalidità civile calcolati senza il reddito del coniuge. “Sia nella liquidazione dell’assegno ordinario mensile di invalidità civile parziale, sia per la pensione di inabilità civile si continuerà a far riferimento al reddito personale dell’invalido”. Arriva oggi la marcia indietro dell’Inps, col ritiro della circolare 149 del 28 dicembre, provvedimento che aveva creato scalpore nei giorni scorsi, perché prevedeva che gli invalidi civili al 100%, per poter ricevere la pensione di invalidità, dovessero fare riferimento non più al reddito personale ma anche a quello del coniuge.

Pertanto, in caso di superamento della soglia di poco più di 16.000 euro di reddito, calcolato però tenendo conto anche del reddito di tutti i familiari conviventi, sarebbe venuto meno il diritto all'assegno di invalidità.
L’Inps ha diramato oggi un provvedimento dove si ritorna al passato e si prevede infatti che “sia nella liquidazione dell’assegno ordinario mensile di invalidità civile parziale, sia per la pensione di inabilità civile si continuerà a far riferimento al reddito personale dell’invalido”.

Qualche volta le proteste, all'unisono, dei sindacati e delle associazioni dei cittadini unite, riescono ad evitare l'adozione di un provvedimento palesemente iniquo.

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12/01/2013 - UNA BUONA NOTIZIA: BARI SCELTA FRA LE 12 CITTÀ IN CUI ARRIVERÀ LA SOCIAL CARD BIS

Ieri è stato firmato il decreto ministeriale dell'Economia che avvia, con un finanziamento di 50 milioni di euro, l'erogazione durante i prossimi 12 mesi, di una prestazione in denaro in favore della famiglie povere delle 12 città italiane più grandi, fra cui Bari. Si tratta di una nuova social card del valore di 231 euro al mese per famiglia e che può arrivare fino a 404 euro al mese.

Le famiglie beneficiarie saranno tutte quelle con un reddito ISEE annuale non superiore a 3.000 euro, con almeno un minore a carico e in condizione di disagio lavorativo. Il bonus finanziato sará di 231 euro mensili per una famiglia di 2 componenti, di euro 281 se vi sono 3 componenti, di euro 331 se 4 componenti ed euro 404 se 5 o piu componenti.

L'assegnazione del bonus sará condizionata alla partecipazione dei beneficiari a percorsi di inclusione sociale, come ad esempio l'assolvimento degli obblighi scolastici per i figli o l'accettazione di offerte formative finalizzate al reinserimento nel mercato del lavoro. Secondo la banca dati ISEE sarebbero potenzialmente 370.000 i cittadini che godrebbero di tale beneficio.

La sperimentazione in sole 12 cittá è finalizzata a capire se, a fronte della dazione di una somma più significativa dei normali bonus, si riesca a superare la condizione di povertà di soggetti nei confronti dei quali, oltre al bonus, anche le amministrazioni comunali avvieranno piani integrati di recupero.

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11/01/2013 - CROWDFUNDING: STRUMENTO MERITORIO MA CI VOGLIONO REGOLE DI TUTELA PER I RISPARMIATORI

Il crowdfunding designa la variegata realtà di siti web che raccolgono soldi sotto forma di donazioni o di investimenti per finanziare il capitale di rischio di piccole/medie iniziative imprenditoriali. Nel mondo il fenomeno ê in crescita enorme (1,5 miliardi di dollari) e uno studio dell'Universitá Cattolica pubblicato ieri, afferma che in Italia esistono 21 piattaforme web con una raccolta pari a 13,3 milioni di euro. In un periodo in cui le banche non stanno erogando credito, questo sistema di finanziamento innovativo sarà vitale per le nostre piccole imprese. Tuttavia esiste un problema serio di tutela dei risparmiatori che decidono di investire e finanziare questi progetti.

Con il decreto crescita di dicembre scorso si è introdotta norma che ha fissato alcuni paletti. Il capitale di rischio potrà essere raccolto solo attraverso portali web gestiti da banche o da nuovi intermediari autorizzati formalmente dalla Consob che ne terrà un elenco/albo pubblico (così i risparmiatori sapranno non solo a chi ma anche attraverso chi, affidano il proprio denaro). Ancora, le diverse offerte sul web dovranno obbligatoriamente rispettare le norme per tututelare gli investitori.

I capitali da raccogliere non potranno superare i 5 milioni, altrimenti scattano tutte le regole per la sollecitazione al risparmio e per i prospetti informativi.La Consob deve emanare entro il 14 febbraio un regolamento attuativo per disciplinare tutte le forme di tutela più idonee onde evitare possibili truffe ai danni dei risparmiatori ed ha annunciato ieri di voler avviare una consultazione per raccogliere pareri dalle parti sociali e dagli intermediari finanziari.

Confconsumatori proporrà che il soggetto intermediario finanziario, che esegue la raccolta, si faccia garante, almeno per il primo anno di vita dell'investimento, della restituzione del capitale delle somme versate dai risparmiatori laddove il soggetto finanziato commetta reati societari e patrimoniali (ovviamente la garanzia non deve operare certo nel caso in cui l'iniziativa imprenditoriale vada economicamente male, perché questo è un rischio che deve assumersi l'investitore).

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04/01/2013 - CONFCONSUMATORI DENUNCIA ALL’ANTITRUST LE COMPAGNIE PETROLIFERE IN PUGLIA, PER ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE, INTESA RESTRITTIVA DELLA CONCORRENZA E PRATICA COMMERCIALE SCORRETTA CON RICHIESTA DI MULTA PER 14,5 MILIONI DI EURO

La sintesi della denuncia:
Il taglio dell’accisa regionale sulla benzina (IRBA) si è tradotto in un guadagno per le Compagnie di circa 3,10 centesimi al litro. Questa tassa nel 2012 aveva portato nelle casse della Regione la somma di circa 14,5 milioni di euro. E’ noto che il prezzo della benzina è libero, tuttavia è evidente che – nella fattispecie in oggetto - l’eliminazione di una parte del costo finale, costituita esclusivamente da imposte, non può essere “compensata” dalle Compagnie petrolifere con un contestuale aumento del prezzo industriale. Tale giustificazione sarebbe palesemente illegittima e pretestuosa per almeno due ragioni, autonome e concorrenti fra loro:

1) si consideri che il prezzo industriale sarebbe stranamente aumentato di circa 3,10 centesimi di euro solo in Puglia e non nel resto dell’Italia.
2) Il prezzo industriale è comunemente derivato dal costo della materia prima e dal margine lordo. Orbene, come noto, il costo della materia prima è legato all’andamento della c.d. quotazione. Ebbene, anche da una semplice verifica eseguita analizzando il sito internet http://www.platts.com/Products/europeanmarketscan/Oil/ALL/PriceAssessmentIndices) che riporta le quotazioni di riferimento, si evince che nei giorni dal 1 gennaio 2013 ad oggi (ovviamente) non vi è stato uno scostamento di 3,10 centesimi di euro.

Tanto implica che le Compagnie petrolifere, in Puglia, stanno usando l’eliminazione della tassa per accrescere direttamente ed esclusivamente il margine lordo, i loro guadagni.Si è chiesto pertanto all’Autorità, di verificare se la condotta delle Compagnie petrolifere nella Regione Puglia sia qualificabile, anche in via alternativa:

1) Abuso di posizione dominante (art. 3 L. 287/90). Il fatto che tutte le Compagnie petrolifere abbiano imposto ai consumatori pugliesi un aumento di prezzo pari ad 3,10 centesimi di euro al litro, non giustificato da un aumento dei costi industriali, appare un abuso collegato alla loro indiscussa posizione dominante nella Regione

2) Intesa restrittiva della concorrenza (art. 2 L. 287/90): E’ accaduto che le Compagnie petrolifere, stranamente, hanno tutte insieme deciso di aumentare il proprio margine lordo, incamerando il vantaggio fiscale di euro 3,10 centesimi nella sola Regione Puglia. Tale pratica commerciale, di fatto instaurata dal 1 gennaio 2013 da tutte le Compagnie petrolifere, appare qualificabile come un’intesa restrittiva della concorrenza vietata (art. 2 L. 287/90). Come noto, sono ritenute intese anche le pratiche concordate di fatto e non formalizzate.

3) Pratica commerciale scorretta (art.20 del Codice del consumo).

L’incameramento totale del vantaggio fiscale che la Regione aveva destinato ai consumatori, appare una condotta che è contraria alla diligenza professionale, ed è idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore.

Tutto quanto premesso, si è chiesto che l’Ecc.ma Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, avvalendosi dei poteri ispettivi conferiti dalla Legge, ed ove occorra degli Organi della Guardia di Finanza, voglia svolgere opportuna istruttoria, al fine di:

A) verificare se nei fatti sopra descritti sia ravvisabile una pratica commerciale scorretta posta in essere dalle Compagnie petrolifere nella Regione Puglia, ovvero si sia realizzato un abuso di posizione dominante, ovvero un’intesa anticoncorrenziale.

B) Laddove si dovesse accertare che la descritta condotta delle Compagnie petrolifere in Puglia integra la sussistenza di una pratica di cui al punto A), si chiede che le stesse siano sanzionate, con condanna al pagamento in solido fra loro di una multa pari - quantomeno - all’importo lucrato per aver incamerato 3,10 centesimi di euro su ogni litro di benzina venduto in Puglia (che dalle stime del bilancio al 31.12.2012 ammonta a circa euro 14,5 milioni annui).

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09/01/2013 - CONFCONSUMATORI OTTIENE RISARCIMENTO CONTRO UN GESTORE TELEFONICO, PER IL RITARDO NEL TRASFERIMENTO DI UN'UTENZA TELEFONICA

Dopo aver traslocato aveva dovuto attendere ben 268 giorni per il trasferimento dell’utenza telefonica. Quello appena risolto dalla Confconsumatori non è il primo caso: spesso avviene che, quando un cittadino cambia casa e chiede di trasferire l’utenza telefonica al nuovo indirizzo, il gestore non provvede nel termine previsto dalla Carta dei Servizi.

Con la importante (per le motivazioni) sentenza n.1218/2012 del 9.12.2012, recentemente pubblicata, il Giudice di Pace di Grosseto ha condannato la società telefonica, colpevole di non aver traslocato l’utenza nei termini previsti, a risarcire al cliente di Grosseto con un indennizzo per ogni giorno di ritardo, per un totale di 770 euro, oltre alle spese legali.

L'avv. Daniela Nicoletti, legale di Confconsumatori spiega: "la sentenza statuisce e conferma il principio secondo il quale, a fronte del mancato trasloco dell’utenza al nuovo domicilio dopo diversi mesi, il consumatore può recedere dal contratto per inadempimento della società telefonica, la quale ha l’onere di procedere con l’operazione nel termine fissato nella propria Carta dei Servizi. Inoltre l’utente, in caso di ritardo, salvo la prova del maggior danno, ha diritto almeno all’indennizzo contrattualmente fissato dal gestore telefonico per ogni giorno di ritardo. É opportuno ricordare, infine, che la richiesta di trasloco telefonico va inviata a mezzo fax o comunque in forma scritta per dare prova certa della data di inizio del procedimento."

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08/01/2013 - FURTO DELLA VALIGIA IN AEROPORTO: CONFCONSUMATORI OTTIENE CONDANNA DELLA COMPAGNIA AEREA

Dalla valigia, registrata in aeroporto, erano spariti gioielli e la macchina fotografica con i ricordi della vacanza: dopo due anni è arrivata la condanna per la compagnia aerea.

Una coppia di giovani di aveva trascorso una settimana a Cuba nel 2009 e, al ritorno, nell'aeroporto di L'Avana le valigie erano state affidate ad una nota compagnia aerea italiana con cui i due viaggiavano. La valigia della ragazza conteneva una collana e un profumo costoso e la macchina fotografica e con tutte le fotografie scattate in vacanza, oggetti di valore, economico e affettivo, che all'arrivo all'aeroporto di Milano erano purtroppo scomparsi. I giovani avevano subito sporto denuncia ai Carabinieri e si erano rivolti alla Confconsumatori. I legali dell’associazione, esperti in materia, si erano rivolti al Giudice di Pace chiedendo il risarcimento da parte della Compagnia aerea per i danni subiti: il costo degli oggetti rubati e il danno per la perdita di tutte le fotografie.

Ci sono voluti due anni perché, nonostante la linea difensiva della compagnia aerea, il Giudice di Pace, con una recente sentenza del 2 gennaio 2013, riconoscesse le ragioni dei turisti e condannasse il vettore al risarcimento dei danni stimato in complessivi 750 euro oltre al rimborso delle spese legali.
«Leggendo la sentenza si verifica come il Giudice di Pace - spiega l'avv. Nuccia Lisi, legale di Confconsumatori Puglia - ha ritenuto, come avevamo sempre sostenuto, che una volta affidato il bagaglio alla compagnia aerea anche presso aeroporti non italiani, il vettore rimane responsabile dell'eventuale perdita o distruzione, anche del suo contenuto». Una sentenza molto interessante visto che i casi di danno al passeggero aereo e le richieste di tutela alle associazioni dei consumatori sono in aumento: «anche sull'entità del risarcimento del danno - il Giudice ha accolto le nostre richieste, quantificando i danni da perdita degli oggetti contenuti nel bagaglio e riconoscendo anche danno cosiddetto non patrimoniale da perdita del ricordo della vacanza, seppur in maniera limitata».

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CONFCONSUMATORI CHIEDE AI PREFETTI PUGLIESI DI ATTUARE LE NUOVE DISPOSIZIONI DI BANCA D’ITALIA IN MATERIA DI CREDITO.

Oggi Confconsumatori Puglia ha inviato ai Prefetti pugliesi la seguente missiva:

Illustre Prefetto,

come noto è operativa dal 13 novembre scorso la nuova procedura introdotta per tentare di migliorare l’accesso al credito d’imprese e famiglie, dal Decreto Legge 29/2012 convertito in Legge. Con l’emanazione del provvedimento del Governatore di Banca d’Italia Visco, del 13.11.2012, sono state integrate le disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, introducendo la nuova sezione che disciplina la segnalazione del Prefetto all’Arbitro Bancario e Finanziario.

D’ora in poi, infatti, il cittadino che contesta alla banca l’erogazione mancata, ridotta o revocata di un finanziamento, o l’inasprimento delle condizioni applicate, ovvero altre condotte della banca inerenti la valutazione del merito del credito, può inviare un’istanza al Prefetto (a mezzo PEC), specificando l’oggetto e le motivazioni della richiesta. Il Prefetto ricevuta la domanda redige un’informativa ed invita la Banca a fornire, entro 30 giorni, una risposta motivata sulla meritevolezza della domanda. Il Prefetto, all’esito di tale risposta, redige una relazione con la quale motiva le ragioni per le quali ritiene necessario sottoporre la questione all’ABF e la invia all’Arbitro, alla banca ed al cliente. Il collegio arbitrale costituito presso l’ABF si pronuncia entro trenta giorni e comunica la decisione alle parti ed al Prefetto. Nel caso in cui il ricorso sia accolto anche parzialmente, la Banca è obbligata ad adempiere nei termini e secondo le modalità indicate dall’ABF.

Premesso quanto innanzi, conoscendo la Vostra sensibilità su un tema così delicato, Vi chiediamo cortesemente di voler dare attuazione a tale nuova normativa, sia pubblicizzando presso i cittadini questo Vostro nuovo potere di intervento, sia apprestando gli Uffici con le risorse umane necessarie per erogare questo nuovo servizio. Da ultimo siamo a manifestare la disponibilità delle Associazioni dei consumatori pugliesi riconosciute in base alla L.Reg. 12/2006 e riunite nella Consulta Regionale dei Consumatori e Utenti, a collaborare con la S.V. nelle forme che riterrete utili, per raggiungere gli obiettivi fissati dalla Legge.

Molti cordiali saluti.

Bari, li 27.11.2012

avv. Antonio Pinto

(Presidente Confconsumatori Puglia)

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19/11/2012 - FRODE INFORMATICA SUL CONTO CORRENTE: RISARCIMENTO PER ASSOCIATO DELLA CONFONSUMATORI DALL’ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO

Webank dovrà risarcire  un associato della Confconsumatori che si era visto trafugare una somma dal suo conto corrente a seguito di una frode informatica. “Quella dell’Arbitro Bancario Finanziario – spiega l’avv.Antonio Pinto, Presidente regionale di Confconsumatori – è una decisione molto importante perché riconosce che il pericolo di frodi informatiche è un problema ormai notorio ed è obbligo degli intermediari adeguare gli standard esistenti per rendere sicure le transazioni online da tali attacchi di pirateria informatica”.

L’Associato aveva denunciato un bonifico e un prelievo dal suo conto non autorizzato. Alcuni giorni dopo il prelievo aveva ricevuto un sms di alert, un messaggio che comunicava che era stato impartito un ordine di bonifico sul proprio conto corrente. L’Associato però disconosceva l’operazione e lamentava la tardiva ricezione del messaggio e la scarsa efficienza dei servizi di sicurezza apprestati da Webank.

A seguito dell’intervento della Confconsumatori che ha proposto reclamo presso l’Arbitro Bancario Finanziario,  è stato riconosciuto all’associato il rimborso della somma fraudolentemente trafugata dal suo conto corrente.

La Confconsumatori è a disposizione di chiunque avesse avuto problemi similari di frodi informatiche o altri problemi bancari, presso le proprie quattordici sedi territoriali pugliesi.

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16/11/2012 - PROCESSO FARMATRUFFA: CONFCONSUMATORI DOPO LA PRESCRIZIONE IN SEDE PENALE AGIRA’ IN SEDE CIVILE.

La sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di Bari il 14 ottobre 2010, ad un decennio dai primi fatti contestati, aveva irrogato 78 condanne - nei confronti di medici, farmacisti e informatori scientifici di nove case farmaceutiche e multinazionali per reati legati a illeciti nei confronti della sanità pugliese. Confconsumatori era stata ammessa dai Giudici a costituirsi come parte civile nel processo. Oggi purtroppo, per il decorso degli anni, si sono prescritti  i reati contestati a 79 degli 81 imputati del processo d'appello sulla presunta farmatruffa da 20 milioni di euro al Sistema sanitario nazionale. Tra i reati contestati l'associazione per delinquere, episodi di truffa, falso, corruzione e riciclaggio La prossima udienza è stata fissata al 3 dicembre: gli imputati in questa sede potranno decidere se rinunciare o meno alla prescrizione.  I difensori degli altri 79 imputati hanno chiesto termini per valutare l'eventuale rinuncia alla prescrizione, che consentirebbe una pronuncia del collegio nel merito. La Corte ha quindi rinviato il processo al 3 dicembre. A questo punto Confconsumatori proseguirà la battaglia in sede civile, agendo solo contro i condannati in primo grado e chiederà al Tribunale di devolvere gli eventuali proventi di tale causa in favore di Emergency.

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