
La Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza del 10 maggio, ha sancito che: “Il professionista, l’artista o l’imprenditore individuale che impiega un solo collaboratore che esplica mansioni di segreteria o meramente esecutive non è obbligato a pagare l’imposta regionale sulle attività produttive.” E’ la sentenza n. 9451/2016, grazie alla quale possono smettere di versare l'Irap i professionisti che, oltre a non impiegare beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività, si avvalgono (anche in modo stabile) di un unico collaboratore che esplichi mansioni di segreteria o, comunque, solamente esecutive.
“Tale sentenza” – secondo l’avv. Dario Barnaba legale di Confconsumatori - “esplica i suoi effetti a favore del contribuente, anche sulle cause tributarie attualmente in corso, ed è una buona notizia per molti studi professionali che rientrano esattamente nel quadro tracciato dalla Corte e potrebbero richiedere il rimborso di quanto ingiustamente versato.”
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Come annunciato, nel 2016 il canone annuo ordinario è stato ridotto a 100 euro e da luglio 2016 verrà addebitato nella fattura di fornitura di energia elettrica.
Dunque addio bollettino: in ogni fattura sono addebitate le rate mensili scadute; l’importo annuo del canone è suddiviso in dieci rate (da gennaio a ottobre). Restano, però, da chiarire diverse questioni “operative” che verranno precisate dal decreto attuativo in fase di ultimazione.
Intanto, queste gli aspetti essenziali:
Chi deve pagare il canone
Il pagamento del canone è dovuto da chiunque detenga un apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle trasmissioni televisive, indipendentemente dal loro utilizzo.
Dal 1 gennaio 2016, la detenzione di un apparecchio si presume nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo della residenza anagrafica.
Presentazione delle autocertificazioni
Con il Provvedimento del 24 marzo 2016 (Pubblicato il 24/03/2016) l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione un modello e delleistruzioni per la compilazione delle autocertificazioni necessarie a dichiarare il non possesso del televisore o l’addebito del canone a un altro membro del nucleo famigliare. Chi compila e invia il modulo si assume la responsabilità, anche penale, delle proprie affermazioni in caso di mendacio. La dichiarazione ha validità per l’anno in cui è presentata.
Non sono state ancora chiarite altri aspetti importanti, come ad esempio l’invio della richiesta di esenzione per gli aventi diritto [si veda Esenzioni e Sanzioni].
Entro quale termine si possono presentare le autocertificazioni
Per il 2016 c’è tempo fino al 16 maggio.
Dal 2017 scadrà a gennaio: la dichiarazione di non possesso della tv dovrà essere presentata a partire dal 1° luglio dell’anno precedente ed entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento stesso. Ad esempio, per avere effetto per l’intero canone dovuto per il 2017, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione deve essere presentata dal 1° luglio 2016 al 31 gennaio 2017.
Come si possono inviare le autocertificazioni
In via telematica (disponibile dal 4 aprile) la dichiarazione sostitutiva può essere presentata:
• Direttamente dal contribuente o dall’erede mediante una specifica applicazione web disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel rilasciate dall’Agenzia delle entrate;
• Avvalendosi di un intermediario abilitato ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998.
La dichiarazione si considera presentata nella data risultante dalla ricevuta rilasciata in via telematica dall’Agenzia delle entrate.
Se non è possibile la trasmissione telematica, la dichiarazione sostitutiva può anche essere spedita (allegando copia di un documento d’identità valido) a mezzo del servizio postale in plico raccomandato senza busta al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate – Ufficio Torino 1 – Sportello abbonamenti TV – Casella postale 22 – 10121 Torino.
La dichiarazione si considera presentata nella data di spedizione risultante dal timbro postale.
La bolletta
Da luglio 2016 verrà addebitato il canone nella fattura di fornitura di energia elettrica, con una dicitura ben distinta. In ogni fattura sono addebitate le rate mensili scadute; l’importo annuo del canone è suddiviso in dieci rate (da gennaio a ottobre). La prima rata dovrebbe essere di circa 60 euro.
Le esenzioni
Chi non ha un apparecchio tv, come detto, è esonerato dal pagamento ma ci sono altri casi in cui è possibile non pagare.
Chi è esente dal pagamento del canone pur possedendo una tv?
Possono non pagare il canone gli ultra 75enni che hanno un reddito con un reddito annuo non superiore a 6.713 euro. L’esenzione non avviene in via automatica ma occorre comunicare la richiesta all’Agenzia delle Entrate compilando entro il 30 aprile il Modello esenzionedisponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Per coloro che intendono, invece, beneficiare per la prima volta dell’esenzione a partire dal secondo semestre, la scadenza è fissata al 31 luglio.
Per ulteriori approfondimenti, si possono visitare i seguenti siti:
- canone.rai.it, oppure il numero verde 800.93.83.62 (lun – sab dalle 9 alle 21);
- prontolarai.it per fissare un appuntamento telefonico;
- agenziaentrate.gov.it.
Sul sito www.confconsumatori.it sono disponibili ulteriori informazioni.
È possibile contattare l’Associazione per chiarimenti al n. 324-9913773 o recarsi, previo appuntamento, presso la sede di Andria alla via G. Poli 126.
Confconsumatori, con i responsabili della sede di Casamassima Teresa Angelastri e Maria Bovino, interviene sulla problematica inerente la difficoltà e/o impossibilità di conferimento di ciliegie da parte dei produttori del Sud Est Barese (zona nella quale, grazie alle condizioni climatiche favorevoli, è partita in anticipo la raccolta delle ciliegie). Com’è noto, infatti, il D.L. 91/2014, convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 teso a contrastare potenziali fenomeni di illegalità nel lavoro agricolo, come il capolarato ed il lavoro nero, ha imposto ai produttori l’iscrizione alla “Rete di lavoro agricolo di qualità”.
La domanda di adesione può essere presentata direttamente dal portale dell’Inps al quale si accede con codice fiscale e Pin.
Senonchè, oltre al fatto che molti produttori non sono riusciti a presentare domanda per l’iscrizione a Rete agricola di qualità, come denunciato dalle relative associazioni di categoria, vi sono ritardi da parte dell’Ente di previdenza nel rilascio degli attestati, nonostante dal 1° settembre del 2015 sia attiva la “Rete di lavoro agricolo di qualità”.
Pertanto, come pure evidenziato dai mezzi di informazione, il settore dell’ortofrutta (in queste settimane partiranno, ad esempio, anche le campagne per le patate, le albicocche, le pesche, le angurie e l’uva da tavola) si trova nella paradossale condizione di non riuscire a soddisfare la domanda di prodotto della grande distribuzione organizzata italiana ed estera, pur in presenza in campo di prodotti, come in questi giorni le ciliegie, di qualità e quantità adeguate, per il solo fatto di non aver risposto con le modalità richieste alle istanze.
Orbene, secondo Teresa Angelastri e Maria Bovino, responsabili della sede Confconsumatori di Casamassima: “appare evidente il grave pregiudizio derivante ai consumatori da tale situazione laddove si consideri che la stessa determinerà la mancata collocazione sul mercato dei prodotti pugliesi e la conseguente impossibilità di poter acquistare gli stessi e, per contro, il più facile accesso di prodotti esteri (anche di paesi extracomunitari) che talora nulla possono garantire in termini proprio di eticità e/o qualità. In conclusione, come correttamente evidenziato e richiesto dalle associazioni di categoria, ferma restando la condivisa ratio dell’intervento legislativo, occorrerebbe quantomeno una proroga dell’applicazione della predetta norma e/o una alternativa soluzione al problema (presentazione della sola richiesta della certificazione, in attesa del ricevimento della stessa).”
BRINDISI – Ancora una condanna per la Asl di Brindisi a rimborsare le spese sostenute dai pazienti malati di cancro che seguono la terapia Di Bella: il Tribunale di Brindisi ha ordinato il pagamento di 364 euro, chiesto da una brindisina a cui è stato somministrato il multitrattamento.
Il ricorso ha trovato fondamento nella pronuncia del giudice del lavoro che già in passato si era espresso in tal senso, determinando un orientamento anche in considerazione di una recente pronuncia della Corte costituzionale.
L’ultima ordinanza è del 12 aprile scorso ed è arrivata in accoglimento dell’istanza presentata dal legale che assiste una donna è stata prescritta la terapia del professore Luigi Di Bella, oggi portata avanti dal figlio Giuseppe che sta seguendo le orme del padre.
La Asl ha erogato la somatostatina-ocreotide, mentre gli altri farmaci inseriti nel piano terapeutico che non possono essere forniti direttamente oppure preparati sono stati acquistati dalla donna: al giudice ha presentato copia delle fatture per documentare la spesa, emesse da due farmacie, una del Brindisino e l’altra di Bologna, ricordando che si tratta di medicinali ricompresi nell’allegato delle Disposizioni urgenti per l’erogazione gratuita di farmaci antitumorali in corso di sperimentazione clinica in attuazione della sentenza della corte Costituzionale.
La Asl di Brindisi ha preso atto dell’ordinanza e con delibera adottata il 29 aprile scorso è stato autorizzato il pagamento della somma in favore dell’assistita.
fonte: brindisireport.it
Con la sentenza n. 12536 del 24 marzo 2016 la V sez. penale della Corte di Cassazione si aggiunge un nuovo tassello nel grande mosaico dei provvedimenti giurisdizionali che intervengono a regolare il fenomeno Internet in mancanza di precise disposizioni di carattere normativo.
Nel caso di specie, il ricorrente, imputato del reato di cui all’art. 595 co. 1 e 3 c.p.. commesso ai danni di un terzo per aver pubblicato sul suo blog scritti dal contenuto fortemente offensivo e denigratorio, contesta un’ordinanza del Tribunale di Parma di rigetto della richiesta di riesame contro il provvedimento di sequestro emesso dallo stesso Tribunale avente ad oggetto l’inteso sito internet.
La pronuncia della Corte si segnala in quanto ribadisce importanti principi di carattere sostanziale già affermati dalle Sezioni Unite. Innanzitutto viene sancito che <<in tema di sequestro di giornali e di altre pubblicazioni, la sola testata giornalistica telematica, funzionalmente assimilabile a quella tradizionale in formato cartaceo, rientra nella nozione di “stampa” di cui all’art. 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 e, pertanto, non può essere oggetto di sequestro preventivo in caso di commissione del reato di diffamazione a mezzo stampa. Mentre, in tale ambito, non rientrano i nuovi mezzi di manifestazione del pensiero destinati ad essere trasmessi in via telematica quali forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list e social network, che, pur essendo espressione del diritto di manifestazione del pensiero, non possono godere delle garanzie costituzionali relative al sequestro della stampa (Sez. Un. Cass. n. 31022 del 29/01/2015 – dep. 17/07/2015)>>.
Difatti il concetto di stampa definisce il prodotto editoriale sulla base di un requisito ontologico (struttura) e di unrequisito teleologico (scopi della pubblicazione). La struttura è costituita dalla “testata“, che è l’elemento che lo identifica, e dalla periodicità regolare delle pubblicazioni (quotidiano, settimanale, mensile), mentre la finalità si concretizza nella raccolta, nel commento e nell’analisi critica di notizie legate all’attualità (cronaca, economia, costume, politica) e dirette al pubblico, perché ne abbia conoscenza e ne assuma consapevolezza nella libera formazione della propria opinione. In questo quadro, hanno osservato le Sezioni unite, <<la previsione dell’obbligo di registrazione della testata on line, che deve contenere le indicazioni prescritte e deve essere guidata da un direttore responsabile, giornalista professionista o pubblicista, non è un mero adempimento amministrativo fine a sé stesso, ma è funzionale a individuare le responsabilità (civili, penali, amministrative) collegate alle pubblicazioni e a rendere operative le corrispondenti garanzie costituzionali, aspetti questi che, in quanto strettamente connessi e consequenziali alla detta previsione, sono ineludibili>>.
<<Nel caso di specie>>, sostiene la Suprema Corte, <<l’ordinanza impugnata ha rilevato che il sito non risulta registrato come organo di stampa, non presenta alcuna testata o una periodicità regolare nelle emissioni. Si tratta, invece, di un blog, nel quale è assente qualsiasi riferimento a un direttore responsabile, le pubblicazione si susseguono con cadenza del tutto irregolare (a volte anche a distanza di anni), svariati scritti consentono interventi dei lettori in replica o a commento. A nulla vale il riferimento da parte del ricorrente al riconoscimento sostanziale dell’attività informativa e giornalistica ed alle diverse sezioni e tipologie di contenuti del sito web, nonché, con il motivo aggiunto, all’iscrizione dello stesso ricorrente all’ordine dei giornalisti: i rilievi, difatti, non inficiano le conclusioni del giudice del riesame in ordine alla carenza, nel sito in questione, dei requisiti, così come precedentemente delineati necessari a definire una testata giornalistica telematica>>.
Con il provvedimento in esame la Suprema Corte coglie l’occasione, anche, per ribadire un altro importanteprincipio in tema di sequestro preventivo di siti web.
Difatti, come già affermato dalle Sezioni Unite, in tema di sequestro preventivo, <<l’autorità giudiziaria, ove ricorrano i presupposti del fumus commissi delicti e del periculum in mora, può disporre, nel rispetto del principio di proporzionalità, il sequestro preventivo anche di un intero sito web>> (Cfr. SS. UU. Cass. n. 31022 del 29/01/2015 – dep. 17/07/2015).
Del resto, nel caso in questione, l’ordinanza impugnata ha dato conto dell’ impossibilità di conseguire il medesimo risultato attraverso altri e meno invasivi strumenti cautelari sulla base della valutazione della complessiva vicenda e, segnatamente, dell’inadeguatezza di cui hanno dato prova i precedenti sequestri parziali del sito in questione.
Dai primi mesi del 2015, si è registrata una sensibile diminuzione dei principali tassi del mercato interbancario, tra i quali l’Euribor. Di conseguenza, chi ha stipulato un mutuo a tasso variabile avrebbe dovuto pagare di meno. Circostanza che, purtroppo, in alcuni casi, non si è verificata, tanto è vero che al riguardo è intervenuta, di recente, la Banca d’Italia, la quale ha rilevato che “sono emerse ipotesi in cui gli intermediari hanno neutralizzato l’erosione dello spread derivante dal sopravvenuto valore negativo del parametro, attribuendo a quest’ultimo valore pari a zero. Ciò ha determinato l’applicazione di tassi di interesse non allineati con le rispettive previsioni contrattuali”.
In buona sostanza, alcune banche applicando il valore zero al parametro di indicizzazione hanno trasformato di fatto i mutui in prodotti con un tasso minimo pari allo spread.
A renderlo noto è il coordinamento istituito tra l’Associazione Nazionale dalla Parte del Consumatoree la Confconsumatori – Federazione Provinciale di Brindisi, il quale evidenzia che, alla luce di quanto stabilito dalla Banca d’Italia, gli istituti di credito non solo dovranno astenersi dall’applicare di fatto clausole di c.d. “tasso minimo” non pubblicizzate e non incluse nella documentazione di trasparenza e nella modulistica contrattuale, ma, qualora ciò sia avvenuto, dovranno restituire ai clienti quanto pagato in più per la mancata applicazione dei parametri negativi.
“Siamo alle solite – afferma l’avv. Emilio Graziuso, responsabile del coordinamento Confconsumatori – Dalla Parte del Consumatore – Sulla base di quanto rilevato dalla Banca d’Italia, ancora una volta assistiamo alla violazione da parte di alcune banche delle norme sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e del principio di correttezza nei rapporti con la clientela. A farne le spese di tale comportamento sono sempre i consumatori, i quali, fortunatamente, hanno, in questo caso, la possibilità di chiedere la restituzione del maltolto”.
Il coordinamento Confconsumatori – Dalla Parte del Consumatore invita, quindi, i sottoscrittori di mutuo a tasso variabile a verificare la propria posizione e, qualora ne ricorrano gli estremi, chiedere all’Istituto di credito la restituzione delle somme indebitamente percepite.
“Il consumatore – continua l’avv. Graziuso – deve innanzitutto verificare il parametro, quale, ad esempio, l’Euribor, di indicizzazione e la presenza nel contratto di un tasso minimo sotto il quale il tasso di interesse non può andare. Qualora non sia indicato il “tasso minimo” e quest’ultimo sia stato nei fatti applicato dall’Istituto di credito, l’utente può chiedere la restituzione di quanto ingiustamente corrisposto”.
fonte: confconsumatori.it
La Federazione Confconsumatori-Associazione Consumatori Piemonte esprime pieno sostegno alla petizione diretta al Ministro della Salute per chiedere che venga respinta l’ipotesi di articolare l’assistenza medica territoriale dalle ore 8 a mezzanotte, lasciando quindi quale unica presenza notturna quella del servizio 118.
La Federazione è, infatti, da sempre convinta che la politica dei tagli non possa e non debba essere presa in considerazione quando si ha a fare con il diritto all’assistenza dei cittadini. Questo perché i servizi rivolti alle persone con problemi di salute, andrebbero rafforzati, migliorati, integrati e semplificati e mai e poi mai tagliati!
In questo caso, invece, come ribadito nel testo della petizione che la Federazione ha deciso di sostenere e condividere: «I medici 118 si troverebbero a svolgere, in contemporanea, due tipologie di servizio completamente diverse: i “codici rossi” di emergenza e le visite e prescrizioni per patologie minori.Questa situazione provocherà disfunzioni nell’assistenza medica molto gravi, con gli operatori stretti tra l’obbligo di intervento immediato in emergenza ed il pericolo di commettere omissione di soccorso se costretti ad interventi molto differiti nel tempo, sia nelle zone a notevole estensione territoriale, sia nei centri urbani ad alta intensità abitativa».
Laura Ferraioli, responsabile della sede veneziana della Federazione chiede: «Che senso ha allungare l’attività di assistenza medica sino alla mezzanotte quando si va ad eliminare il servizio della guardia medica nelle ore successive? Le malattie non seguono un tabella oraria. Al contrario, a notte fonda ci si sente sempre più vulnerabili. Ecco perché abbiamo deciso di sostenere questa petizione che potrà essere firmata e sottoscritta sia on line (www.change.org/p/ministro-della-salute-si-alla-guardia-medica-no-all-h16) sia presso lesedi della nostra associazione».
fonte: confconsumatori.it
Fino a che punto può spingersi una società di recupero crediti? Ora esiste una la linea di demarcazione tra un comportamento lecito e un’azione che lede la dignità del cittadino: a fissarla è il Garante della Privacy che ha da poco emanato un provvedimento generale rivolto a quanti svolgono l’attività di recupero crediti (sia le società specializzate sia quanti, tra finanziarie, banche, concessionari di pubblici servizi, compagnie telefoniche, svolgono tale attività direttamente).
I COMPORTAMENTI INTOLLERABILI – Il provvedimento dell’Autorità si è reso necessario a fronte delle denunce da parte dei cittadini che segnalavano: visite a domicilio o sul posto di lavoro; reiterate sollecitazioni al telefono fisso o sul cellulare; telefonate preregistrate; invio di posta con l’indicazione all’esterno della scritta “recupero crediti” o “preavviso esecuzione notifica”, fino all’affissione di avvisi di mora sulla porta di casa. Spesso anche dati personali di intere famiglie risultavano inseriti nei data base del soggetto creditore o delle società di recupero credit
IL VADEMECUM – Per chiarire ai cittadini cosa è lecito e cosa, invece, è scorretto il Garante ha per la protezione dei dati personali ha diffuso un breve Vademecum. Quali dati personali si possono trattare nell’ambito dell’attività di recupero crediti? La guida sintetica illustra in modo semplice e immediato a quali principi si devono ispirare coloro che legittimamente svolgono attività di recupero del credito e le garanzie riconosciute al debitore. Il Vademecum “Privacy e recupero crediti” è suddiviso in otto sezioni: principi generali, il recupero crediti e i dati personali; le prassi illecite; quali dati posso trattare?, l’informativa; la conservazione dei dati; l’esercizio dei diritti; documenti di riferimento.
Il vademecum riporta anche i riferimenti ai principali provvedimenti dell’Autorità sull’argomento.
fonte: confconsumatori.it
Da anni Confconsumatori ha puntato il faro sui fondi immobiliari chiusi, in particolare dopo il Fondo Olinda, per il quale l’associazione ha interessato le Autorità, a seguito delle perdite subite dagli investitori. Oggi si apre un nuovo capitolo: alcuni quotisti del fondo chiuso immobiliare “Immobiliare Dinamico”, gestito da BNP Paribas, hanno scritto alla SGR tramite Confconsumatoriper ridiscutere il sistema di calcolo delle commissioni della Società, l’unica che finora ha davvero guadagnato (profumatamente) nell’intera vita del fondo.
Dalla Relazione di gestione 2015, emergono i seguenti dati: una perdita nel 2015 per euro 24.453.089; il risultato complessivo della gestione dei beni immobili, (nella intera vita del fondo) è pari ad euro 24.038.511,tuttavia, gli oneri di gestione complessivi sostenuti dalla Società ammontano ad euro 62.553.677, che incidono sulle spalle dei piccoli risparmiatori. A fronte di una raccolta di quote per euro 463.705.652, durante la vita del Fondo, il valore complessivo netto al 31.12.15 è di 276.676.688. Pertanto, il valore totale prodotto dalla gestione è sostanzialmente negativo per ben euro 77.609.782 (somma derivante da euro 187.028.964 – valore totale dichiarato – detratti però i rimborsi e i proventi complessivi per euro 109.419.182, già distribuiti in questi anni ai risparmiatori).
«Il rendimento del fondo Immobiliare Dinamico è gravemente negativo. Ciò è particolarmente grave per un Fondo Immobiliare, ossia un investimento considerato tradizionalmente sicuro per chi compra» spiega Mara Colla, Presidente di Confconsumatori. «Nonostante questo la SGR continua a incassare commissioni elevate, troppo per l’operatività sul mercato. Altre Società hanno almeno diminuito le proprie commissioni».
Per l’avv. Antonio Pinto, uno dei legali di Confconsumatori che stanno seguendo alcuni quotisti del fondo: «È evidente lo squilibrio finanziario generato dalla remunerazione della SGR che si è andato incrementando nel tempo, a prescindere dal rendimento. Per questo, in rappresentanza di un gruppo di quotisti di Immobiliare Dinamico, Confconsumatori ha chiesto formalmente la riduzione da quest’anno della commissione della SGR, con relativa modifica del Regolamento. Dobbiamo ricordare che Consob nel 2012 ha già formalmente sanzionato BNP Paribas Real Estate Investment Management SGR, per violazioni in tema di diligenza e correttezza, nonché di svolgimento del processo decisionale di investimento inerente i fondi chiusi immobiliari destinati alla clientela retail e in tema di conflitto di interesse relativo ai fondi destinati al pubblico retail».
fonte: confconsumatori.it
L’utilizzo del Bonus elettrico e gasè stato oggetto di un incontro organizzato il 13 aprile scorsonella Sala degli Specchi dalleassociazioni dei consumatori Confconsumatori, Assoconsum e Polidream Assoutenti, in collaborazione con la Consulta del Volontariato. L’evento è stato rivolto agli operatori locali delle istituzioni, di enti e organizzazioni senza fini di lucro, che operano con finalità socio-assistenziali e che svolgono servizi di tutela e assistenza.
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