News


14/04/2015DAL 1° MAGGIO GLI UTENTI TELECOM CONFLUISCONO AUTOMATICAMENTE IN TIM: ATTENZIONE ALLE TARIFFE

Dal 1° maggio 2015 gli utenti di linea fissa e mobile della Telecom Italia confluiranno automaticamente in Tim. La novità riguarda milioni di consumatori, scompare il canone, trasformato in un’offerta “tutto compreso” che non necessariamente farà risparmiare. Confconsumatori ricorda che è possibile recedere dal contratto, senza costi aggiuntivi, fino al 31 maggio. Ecco le offerte che Telecom Italia sta proponendo ai suoi utenti coinvolti nel passaggio del 1° maggio.
Chi ha un piano telefonico senza internet, potrebbe passare automaticamente alla tariffa “Tutto Voce”, che comprende chiamate illimitate verso mobili e fissi al costo di 29 euro mensili. Ma nell’informativa di Telecom Italia, a piè di pagina e in caratteri minuscoli, è indicata l’opportunità di passare anche all’offerta “Voce”, con chiamate a fissi e cellulari nazionali a 10 cent/minuto con tariffazione a scatti anticipati a 60 secondi e con sconto del 50% oltre le 3 ore al mese per 19 euro mensili. E’ un’offerta adatta soprattutto alle famiglie di anziani che non vogliono rinunciare alla sicurezza del telefono fisso, ma che telefonano molto poco tanto che, anche con il vecchio abbonamento, spendevano meno di 10 euro al mese di traffico. 
Chi invece ha un piano telefonico con connessione ADSL flat, passerà automaticamente alla tariffa “Tutto”, che comprende chiamate (verso mobili e fissi) ed ADSL fino a 7 Mega illimitati al costo di 44,90 euro al mese (per i clienti da più di 10 anni verrà a costare 29 euro per i primi 12 mesi, per poi passare a 39 euro). Coloro che invece hanno un piano telefonico con connessione in fibra ottica, passeranno automaticamente alla tariffa “Tutto Fibra”, che comprende chiamate e internet in fibra al costo di 44,90 euro per i primi 12 mesi (che poi diventeranno 54,90 euro).
Ma se le nuove tariffe non si adattano alle nostre esigenze, si ha tempo fino al 31 maggio per: modificare la tariffa che vi verrà applicata automaticamente; recedere del tutto; cambiare operatore;
Il tutto senza costi di disattivazione, inviando una comunicazione scritta a Telecom Italia SpA, Casella Postale 211- 14100 ASTI o al numero di fax 800 000 187, altrimenti il nuovo profilo (che vi é stato comunicato sull’ultima bolletta) verrà automaticamente attivato.
Infine, bisogna fare attenzione alla bolletta che, a partire dal primo maggio prossimo, verrà modificata da bimestrale a mensile e dunque da luglio 2015 anche i pagamenti dovranno essere mensili.

Continua...

31/03/2015 ENERGIA; TELEFONIA E GAS: ATTENZIONE AI CONTRATTI NON RICHIESTI

Occhio alle truffe nel mercato dell’energia elettrica e del gas, e attenzione alle campagne di acquisizione di nuovi contratti nel mercato dell’energia, portate avanti da venditori che spesso non sono trasparenti nelle loro comunicazioni: il monito viene da Confconsumatori, che denuncia come le proprie sedi stiano ricevendo numerose segnalazioni di cittadini che si ritrovano con un contratto attivato a loro insaputa.
Sono ormai decine le segnalazioni pervenute presso gli sportelli di Confconsumatori, da parte di utenti che lamentano di ritrovarsi con un contratto per fornitura di energia elettrica, e a volte anche del telefono o del gas, con nuovi operatori del mercato senza aver avuto l’intenzione di sottoscriverlo o senza aver realmente capito cosa i promotori stavano facendogli firmare. “In particolare – denuncia l’associazione – in materia di energia è in atto una campagna telefonica di acquisizione di nuovi contratti volti a far si che gli ignari utenti passino dal mercato tutelato al mercato libero”.
“Nella maggior parte dei casi – spiega l’avv. Alessandra Taccogna di Confconsumatori – hanno telefonato o si sono presentati nelle abitazioni, alcuni rappresentanti dei nuovi gestori del mercato dell’energia elettrica, che con le motivazioni più diverse, spesso confuse e non chiare hanno posto in essere un nuovo rapporto contrattuale. In altri casi, cosa ancora più grave, ignari consumatori si sono trovati attivati contratti energetici con nuovi operatori senza aver mai firmato alcun contratto. Per quanto sopra invitiamo tutti gli utenti, soprattutto i più anziani, spesso facilmente raggirabili, a prestare la massima attenzione, a farsi sempre assistere da familiari o vicini più esperti ed eventualmente rivolgersi alle Associazioni dei Consumatori”. L’associazione ricorda che se si è firmato un contratto per il mercato libero, si ha la possibilità di esercitare il diritto di ripensamento entro 14 giorni dalla sottoscrizione a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Continua...

27/03/2015 ELIMINARE IL MERCATO TUTELATO PER BOLLETTE DI LUCE E GAS, E’ UN DANNO PER GLI UTENTI

Meno tutele per i consumatori. Difficoltà nel valutare i nuovi contratti di luce e gas da parte dei clienti più vulnerabili. Rischio che le imprese finiscano per adottare strategie di prezzo convergenti – con tariffe tendenzialmente più alte. Senza contare le criticità del mercato dell’energia, dove proliferano le pratiche commerciali scorrette e le offerte mancano spesso di trasparenza. Sono le accuse che LE Associazioni dei Consumatori rivolgono al Disegno di legge sulla concorrenza (per ora non ancora approvato), che prevede la fine del mercato tutelato. E’ un provvedimento ingiusto, sia sotto il profilo sociale che economico perché penalizzerebbe i clienti del mercato di maggior tutela lasciandoli privi di protezione, in quanto prevede la fine del Mercato Tutelato e la soppressione dell’Acquirente Unico, determinando il passaggio obbligatorio delle utenze domestiche attualmente nel mercato tutelato (oltre 20 milioni) e delle piccole e medie imprese alle società di vendita del mercato libero.
A essere contestato – secondo l’avv. Nuccia Lisi di Confconsumatori - è il fatto che già negli anni passati, secondo quanto emerge dai rapporti dell’Autorità per l’energia, le famiglie che si sono spostate al mercato libero complessivamente hanno pagato di più: queste infatti hanno sottoscritto in media contratti più onerosi rispetto al mercato di maggior tutela, del +16,7% nel settore dell’energia elettrica (pari a un aumento di 42,5 euro annui per il consumo di una famiglia media) e del +7,9% nel settore del gas (pari a 68,2 euro in più l’anno), per una maggior spesa complessiva di almeno 121 euro annui. 
C’è poi un’altra preoccupazione, ossia che il provvedimento si risolva in un vantaggio soprattutto per le aziende. Occorre tenere presente che nell’assetto attuale, una volta eliminato il prezzo di riferimento del mercato tutelato, che costituisce comunque un benchmark ben visibile, gli operatori potrebbero attuare accorte e graduali strategie di prezzo convergenti, volte ad alzarne il livello per il piccolo consumatore privo di potere contrattuale.

Continua...

24/03/2015 DIVENTA LEGGE IL PRESTITO IPOTECARIO VITALIZIO

Il 23 marzo è divenuto legge il nuovo contratto di prestito ipotecario vitalizio. I proprietari di casa con più di 60 anni che hanno bisogno di liquidità, possono beneficiare di una forma di finanziamento bancario che trasforma la loro proprietà in liquidità, attraverso l’ipoteca sull’immobile. Possibilità di accordarsi sul rimborso a rate o in unica soluzione, anche da parte degli eredi. “Si tratta di una forma di finanziamento garantito da una proprietà immobiliare residenziale, alternativa alla nuda proprietà – commenta l’Abi in una nota – Il prestito ipotecario vitalizio consente al proprietario, al di sopra dei 60 anni, di convertire parte del valore dell’immobile in liquidità per far fronte ad esigenze di consumo. E questo senza lasciare l’abitazione e senza la necessità di ripagare il capitale e gli interessi sul prestito fino alla scadenza del contratto. Una nuova via dunque al credito per i cittadini più anziani, soprattutto per quelle fasce che possono aver bisogno di particolare sostegno”. Il testo del provvedimento recepisce le riflessioni espresse anche da varie Associazioni dei consumatori, fra le quali Confconsumatori. Una volta incassato il prestito, le parti potranno concordare il rimborso graduale di interessi e spese o, in alternativa, scegliere il pagamento complessivo alla scadenza del finanziamento. Proprio su questo punto, un pezzo molto importante della riforma riguarda gli eredi del beneficiario, nel caso in cui non ci sia stato il rimborso totale prima della morte. Questi potranno scegliere tra l’estinzione del debito aperto con la banca, la vendita dell’immobile ipotecato oppure, in ultima ipotesi, l’affidamento della vendita alla banca per rimborsare il credito. In sostanza, non perderanno in automatico un patrimonio, ma potranno decidere o meno di riscattarlo, a seconda della convenienza.

Continua...

23/03/2015 PROCESSATO INGIUSTAMENTE PER ABUSIVISMO EDILIZIO. COMUNE CONDANNATO A RISARCIRE I DANNI.

Aveva ricevuto dal Comune un'ordinanza per demolire le "opere abusive" realizzate nel proprio immobile; peccato che le opere in discussione non fossero affatto abusive, come dimostrato nel corso del processo davanti al Tar di Lecce. L'avventura paradossale di un brindisino si è conclusa con un'importantissima sentenza del Tribunale di Brindisi che ha condannato un Comune della Provincia di Brindisi al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito dall'associato della Confconsumatori, illegittimamente sottoposto ad un procedimento penale conclusosi con assoluzione con formula piena. Appena ricevuto il provvedimento di demolizione il cittadino aveva deciso di fare ricorso dinnanzi al TAR Puglia – Lecce, che aveva emesso un'ordinanza di accoglimento dell’istanza cautelare di sospensiva relativa al provvedimento impugnato. L'ordinanza era stata regolarmente notificata al Comune. Successivamente, il TAR aveva emesso una sentenza con la quale, accogliendo integralmente le richieste avanzate dal cittadino, annullava l’ordinanza di demolizione, già oggetto di provvedimento di sospensiva. Anche la sentenza era stata regolarmente notificata al Comune.
Nel frattempo, però, il Comando di Polizia Municipale del Comune, noncurante dell'ordinanza di sospensiva concessa dal Tar, aveva redatto un verbale di accertamento di inottemperanza alla ordinanza di demolizione e trasmetteva lo stesso per ogni per ogni conseguente effetto al Dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune, al Sindaco ed al sig Procuratore della Repubblica. A seguito della trasmissione di detto verbale, il Tribunale di Brindisi – Ufficio del Giudice per le indagini preliminari aveva emesso decreto penale di condanna nei confronti del cittadino, in quanto l’Ente, tra l’altro, non aveva comunicato all’Autorità Giudiziaria l’ordinanza di sospensiva, prima, e la sentenza di annullamento dell’ordinanza, dopo. Il cittadino, quindi, si è trovato ad opporsi al decreto penale di condanna chiedendo il giudizio abbreviato e, a seguito di ciò, il Tribunale di Brindisi – Ufficio del Giudice per le indagini preliminari – aveva finalmente emesso la sentenza con la quale il cittadino aveva ottenuto l’assoluzione con formula piena “perché il fatto non sussiste”. L’associato di Confconsumatori, quindi, persona stimata ed incensurata, aveva deciso di promuovere un'azione legale dinnanzi al Tribunale Civile nei confronti del Comune per il risarcimento dei danni patiti, ivi compresi quelli non patrimoniali conseguenti alle ripercussioni sulla personalità derivanti dall’essere stato ingiustamente sottoposto ad un processo penale. La richiesta risarcitoria è stata accolta dal Tribunale di Brindisi, il quale ha efficacemente stabilito che “dall’atto illecito colposo realizzato dal Comune (…) è scaturito per l’attore un danno patrimoniale e non patrimoniale, conseguenza diretta della condotta antigiuridica della Pubblica Amministrazione”. “La sentenza emessa dal Tribunale di Brindisi costituisce un precedente giurisprudenziale innovativo ed importantissimo per quanto concerne i rapporti tra cittadino e Pubblica Amministrazione – afferma l’avv. Emilio Graziuso, componente del Consiglio Direttivo Nazionale della Confconsumatori – Il Tribunale ha, infatti, riscontrato la responsabilità dell’ente per il comportamento assunto nella fattispecie in esame, ed ha, di conseguenza, condannato il Comune al risarcimento del danno patito dal cittadino sia per quanto concerne gli aspetti patrimoniali, quali le spese legali sopportate per la difesa nel processo penale, sia non patrimoniale, concretizzatosi nelle ripercussioni sulla personalità del cittadino, persona stimata ed incensurata, che ha dovuto ricorrere alle cure di uno specialista a causa di turbamenti e stati patologici, conseguenti all’essere stato ingiustamente sottoposto ad un processo penale”.

Continua...

21/03/2015 CORTE COSTITUZIONALE E GLI ATTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

C. Cost. sent. n. 37/15 del 17.03.2015 Le nomine dei funzionari dell’Agenzia delle Entrate, portati al ruolo di dirigenti senza un pubblico concorso, sono tutte nulle. E, perciò, sono nulli anche gli atti da questi firmati e notificati ai contribuenti. 
Non solo: nulle diventano, conseguentemente, pure le cartelle esattoriali emesse da Equitalia sulla scorta di tali accertamenti. Nei prossimi giorni seguiremo e comunicheremo gli sviluppi di questa vicenda per verificare gli effetti di tale sentenza.


A cura dell'Avv. Antonio Tota di Confconsumatori San Severo.

Continua...

19/03/2015 AUGURONI A TUTTI I PAPA'!

Il cuore si allarga per accogliere la nuova vita che è totalmente inerme (anche se il pannolino pieno è un'arma impropria). Il cuore deve imparare a diventare generoso, perchè un figlio non è "per me" come gli oggetti, ma una persona che merita il mio tempo, la mia attenzione, i miei beni ed anche la mia ultima fetta di pane e nutella come ieri sera, in pratica merita tutto ciò che è "mio". Il cuore deve diventare forte per trasmettere la virtù della fortezza (ed anche per reggere al colesterolo delle zeppole fritte). Il cuore diventa allegro perchè sa che QUALSIASIcosa ti accada durante la giornata, alla fine torni a casa e trovi loro. Queste cose non le ho imparate da Elton John e Dolce e Gabbana, ma da mio padre che mi ha generato con mia mamma e dalle pagine del Vangelo su San Giuseppe.

di Antonio Pinto

fonte:ilikepuglia.it

Continua...

13/03/2015 CONFCONSUMATORI SI E’ COSTITUITA PARTE OFFESA NEL PROCEDIMENTO PENALE "NORMAN ATLANTIC".

La tragedia del naufragio dell’imbarcazione Norman Atlantic ha arrecato danni gravissimi agli sciagurati passeggeri, alla generalità dei consumatori-viaggiatori e dei turisti, danni all’ambiente ove è avvenuto il naufragio ed un grave nocumento a tutto il “sistema” della navigazione turistica. 
In ogni caso ha anche violato gli interessi collettivi dei consumatori, in materia di tutela della salute, servizi turistici, sicurezza dei servizi venduti, secondo l’art. 139 Codice del consumo. Pertanto, la Confconsumatori, difesa dall’avv. Roberto Loizzo, si è costituita parte offesa nel procedimento di indagine penale, dinanzi al Tribunale di Bari, contro i soggetti che saranno ritenuti responsabili del naufragio e della morte di molti passeggeri.
Dopo la vittoria ed il risarcimento ottenuto contro la Costa Crociera per il disastro dell’Isola del Giglio, anche in questa vicenda l’Associazione affiancherà i passeggeri danneggiati.

Continua...

12/03/2015 IL DANNO DA PRODOTTO DIFETTOSO

Brindisi, 2 marzo 2015 – I prodotti difettosi possono provocare danni e nei casi più gravi anche lesioni personali a chi li utilizza. Chi risponde di tali danni? Cosa deve fare il consumatore per affermare i propri diritti? Ed entro che termini può essere richiesto il risarcimento del danno? A queste ed a altre domande risponde il libro “La responsabilità per danno da prodotto difettoso” dell’avvocato Emilio Graziuso, Componente del Consiglio Direttivo Nazionale della Confconsumatori e Direttore Scientifico del Centro Studi Persona, Diritto e Mercato, pubblicato nei giorni scorsi da Giuffrè Editore – una delle più antiche e prestigiose case editrici giuridiche italiane – nella collana Officine del diritto.

La responsabilità per danno da prodotto difettoso” è il frutto di un lavoro ultradecennale dell’avvocato Graziuso in materia di tutela dei diritti dei consumatori. L’autore, infatti, oltre ad affrontare quotidianamente la materia nelle aule di Tribunale e quale dirigente della Confconsumatori, approfondisce costantemente la stessa da un punto di vista scientifico attraverso l’attività di ricerca dallo stesso svolta, la collaborazione con il mondo accademico e la pubblicazione di opere con le più prestigiose case editrici giuridiche.

La responsabilità da prodotto difettoso – afferma l’avv. Emilio Graziuso – è un istituto molto utilizzato nel sistema giuridico americano ma in Italia, sebbene la normativa sia in vigore dal 1988, non ha assunto il ruolo centrale che il legislatore comunitario e nazionale auspicavano, probabilmente per la scarsa conoscenza che si ha dello stesso. Spesso, infatti, si tende erroneamente ad associare la disciplina in esame a quella della garanzia nella vendita di beni di consumo. Nulla di più sbagliato. La responsabilità da prodotto difettoso, infatti, scaturisce da un danno a persone e cose provocato da un prodotto difettoso del quale ne risponde a livello risarcitorio il produttore”.

È, quindi, evidente l’ampio scenario di tutela che si apre per il consumatore, il quale spesso subisce dei danni da un prodotto difettoso, come dimostra la disamina effettuata dall’autore delle fattispecie analizzate dalla giurisprudenza occupatasi della materia, basti pensare, ad esempio, al danno derivante dall’esplosione di una bomboletta di aerosol, al danno derivante dal mancato funzionamento dell’impianto di airbag, dalla difettosità di una mountain bike o di un letto a castello ecc.

Ho voluto studiare analiticamente alcuni casi emblematici nei quali i consumatori hanno ottenuto il risarcimento del danno patito a causa della difettosità del prodotto, mettendo in evidenza come, in questa materia, nel nostro ordinamento, siamo ancora lontani da una tutela piena ed effettiva del consumatore – afferma l’avv. Graziuso – Ciò deriva non da un deficit normativo o da una scarsa sensibilità dei giudici sull’argomento, ma dalla circostanza, del tutto incomprensibile, del mancato utilizzo di tale fondamentale strumento normativoNel sistema giuridico americano qualora un prodotto difettoso sia immesso nel mercato provocando danni ai consumatori, la responsabilità del produttore è spesso oggetto di una class action. In Italia, invece, pur potendo essere oggetto di un’azione di classe, oltre che, ovviamente, di una azione risarcitoria individuale, si registra uno scarso utilizzo della normativa”.

E proprio il rapporto tra responsabilità da prodotto difettoso ed azione di classe è STATOl’oggetto di una relazione tenuta di recente dall’avv. Emilio Graziuso presso l’Università degli Studi Roma Tre – Dipartimento di Giurisprudenza al quale hanno partecipato alcuni tra i più autorevoli esponenti del mondo del diritto quale il prof. Giorgio Costantino, il prof. Claudio Consolo ed il prof. Danilo De Santis.

www.confconsumatori.it

Continua...

06/03/2015 EQUITALIA: E'LEGGE LA POSSIBILITA' DI UNA NUOVA DILAZIONE, CONFCONSUMATORI SPIEGA COSA FARE

bitori decaduti da precedenti dilazioni alla data del 31 dicembre 2014. Si ritiene che alla rimessione in termini possano accedere sia le dilazioni ante giugno 2013 , sia quelle post giugno 2013, sia quelle attivate in forza della prima versione (articolo 11 bis, Dl 66/14). L'avv. Dario Barnaba di Confconsumatori, spiega cosa fare: "Il debitore deve
presentare una istanza a Equitalia entro il 31 luglio 2015. Non occorre presentare alcuna documentazione in allegato all'istanza, a prescindere dall'ammontare del debito residuo. La domanda va redatta sul fac simile disponibile sul sito di Equitalia. La durata della nuova rateazione sarà, in linea di principio, pari a quella della dilazione iniziale. La dilazione prevista dalla legge di conversione del Dl milleproroghe ha durata massima di 72 rate." La dilazione straordinaria inoltre non può essere prorogata e decade con il mancato pagamento di due rate anche non
consecutive. Gli effetti della semplice presentazione della domanda di rateazione sono importanti, perché la presentazione della domanda inibisce l'adozione di nuove azioni esecutive. Inoltre, non può essere iscritta ipoteca sui beni del debitore, mentre quella già iscritta rimane. Con la concessione della
rateazione è altresì inibita l'apposizione del fermo amministrativo.
 
 

Continua...


<<Prec.  Succ. >>
Ultime news

Dimenticato la tessera?

Inserisci il tuo Codice Fiscale o la tua Email e riceverai nuovamente la tua tessera all'indirizzo email dato al momento della iscrizione.

Invia
Area Riservata
Accedi
Seguici su LinkedIn Seguici su Facebook Seguici su Google+